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venerdì 7 giugno 2024

"CON SULMONA": AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TASI, TARI ECC. ANNI 2017-2018


SULMONA - "La nostra Associazione, da sempre attenta alle tante problematiche che preoccupano i concittadini, ritiene di porre all’attenzione delle SS.LL. quello che sta, impropriamente, affliggendo una gran parte dei contribuenti in merito all’oggetto.
Premesso come sia sacrosanto recuperare le somme dei tributi non versati nei termini, al fine di
perseguire un doppio obiettivo:- reprimere l’evasione, garantendo parità di trattamento con tutti i contribuenti che hanno
adempiuto nei termini al versamento delle imposte;
- assicurare un equilibrio finanziario all’ente.
Ma tutto ciò va fatto nel rispetto delle norme che, come noto, stabiliscono in 5 anni il termine di
decadenza per l’azione amministrativa.
Il legislatore, nel definire tale termine, ha fissato un limite oltre il quale l’aggravio di interessi e
sanzioni non sia più tollerabile.
Ebbene si riscontra che il servizio tributi, in riferimento all’oggetto, stia inviando, per gli anni
2017 e 2018, una serie di accertamenti oltre il termine stabilito avvalendosi, a loro dire, della proroga
statuita dal comma 1 dell’art.67 del D.L.18/2020.
Ma tale interpretazione confligge con l’interpretazione letterale delle norme dato che quanto
disposto dall’articolo 67 del decreto legge 18/2020 è stato assorbito nella disciplina contenuta nell’articolo 157 del decreto legge 34/2020, secondo cui gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione (previsto dall’articolo 67, comma
1, del Dl 18/2020), scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
La norma in questione è stata finalizzata a incentivare l’attività degli Uffici accertatori, che
avrebbero dovuto rispettare il loro termine di decadenza del 31 dicembre 2020, mentre, per favorire i
contribuenti, per i disagi causati dal Covid, la notifica avrebbe dovuto avvenire successivamente, con
termine poi prorogato fino al 28 febbraio 2022.
E’ dunque ormai acclarato come risulti inapplicabile la proroga “a cascata” di 85 giorni, anche per
le annualità successive a quelle del 2020.
La giurisprudenza, nel merito dell’argomento trattato, va sempre più consolidandosi ed a tal
proposito vedasi:
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, Sentenza 87/2/23 del 31.10.23;
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sentenza n. 974/3/23;
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sentenza n. 890/6/22;
- Corte di Giustizia Tributaria di Bari, Sentenza 854/2024, depositata il 23 aprile 2024;
- Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, Sentenza 394/2022.
Ma vi è di più, la stessa Agenzia delle Entrate, per gli atti di propria competenza, con l’atto di
indirizzo del 29 febbraio 2024 emanato dalla Direzione Centrale di Roma, ha invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi della proroga di 85 giorni, causa Covid.
Per completezza si trascrive quanto prescritto dall’ente impositore Erariale con il suddetto atto di
indirizzo:
“…Preso atto dell’orientamento univoco dei giudici tributari, l’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con l’atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, ha, quindi, invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi della proroga di 85 giorni, causa Covid.”
Con riferimento agli avvisi di accertamento di cui all’oggetto, risulta del tutto evidente come il termine di decadenza dell’azione accertativa sia irrimediabilmente spirato lo scorso 31 dicembre 2023 e,
conseguentemente, tutti gli avvisi notificati al contribuente, dopo il 31 diembre 2023 ed entro il
25 marzo 2024, avvalendosi della proroga di 85 giorni, siano da considerarsi illegittimi.
1 Se esistono delle “regole del gioco” esse vanno rispettate da tutti gli “attori”: il contribuente che
non adempie alla propria obbligazione tributaria sa che può essere accertato nel termine quinquennale
stabilito dalla legge; mentre l’ente impositore non può derogare tale termine, invocando interpretazioni
ardite delle norme emergenziali Covid-19.
Per quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL.:
1. Se intendano procedere in autotutela all’annullamento degli avvisi di accertamento richiamati
in oggetto, notificati successivamente al 31 dicembre 2023, anche al fine di non esporre l’Ente
a ricorsi che vedranno certamente soccombente l’amministrazione, con aggravio di oneri in
termini di condanna alle spese processuali
2. Con riferimento alle annualità successive, i cui termini di accertamento non siano ancora
decorsi, se intendano conformarsi a quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate che ha
sollecitato gli uffici periferici “….Preso atto dell’orientamento univoco dei giudici tributari …. a
programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi della proroga di 85 giorni, causa Covid.”
E’ auspicabile, altresì, che si provveda ad informare i contribuenti dell’annullamento dei
provvedimenti con un’ampia e chiara informazione".

 
 Gaetano Rocco Pagone 

 Preg.mo Sindaco
Dott. Gianfranco di Piero
Comune di Sulmona
Preg.mo Assessore
Dott. Armando Critani
Comune di Sulmona
Preg.mi Consiglieri
Comune di Sulmona
Preg.ma Dirigente
Dott.sa Filomena Sorrentino
Comune di Sulmona
Preg.ma Segretaria Generale
Dott.ssa Giovanna Di Cristofano
Comune di Sulmona
Spett.le Collegio dei Revisori dei conti
Comune di Sulmona
Spett.li Organi di Informazione


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