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mercoledì 12 luglio 2023

"DAL REDDITO DI CITTADINANZA ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE"

INTRODACQUA - Clicca qui"Il decreto legge lavoro, il n.48/2023, convertito nella legge n.85 del 3 luglio 2023, ha abolito il reddito di cittadinanza sostituendolo con l’Assegno di inclusione che entrerà in vigore da gennaio 2024. L’argomento è di una qualche complessità , così per una lettura più agevole, lo dividerò in due parti. Chi volesse approfondire l’argomento può consultare  il Dosssier della Camera al seguente link http://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D23048b.pdf...La legge prevede due  diversi strumenti  di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del RDC:
1. una misura temporanea "Supporto per la formazione e  il lavoro " (350 euro)  per chi  ancora oggi percepisce il  Reddito di cittadinanza,  con durata  massima 12 mesi.2. il nuovo" Assegno di inclusione"  in vigore da gennaio 2024 ( non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili"
Con il mese di luglio l’erogazione del reddito sarà interrotta per gli occupabili ma una ridotta percentuale degli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza continuerà invece ad incassare il contributo fino a fine anno. I destinatari fino al termine del 2023 saranno dunque i nuclei familiari con minorenni, disabili, persone di almeno 60 anni di età anagrafica, con un ISEE fino a 9.360 euro all’anno (limite ISEE).
Dal 1° settembre entra in vigore un nuovo strumento: il supporto per la formazione e il lavoro
E’ una misura pensata per chi dal 2024 non potrà chiedere l’Assegno di inclusione.
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO – DA SETTEMBRE
Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, tra cui il servizio civile universale.
Il servizio si rivolge ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione.
L'interessato invierà una istanza telematica e rilascerà la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e la contestuale autorizzazione alla trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai servizi per il lavoro
Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato in cui deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione. Inoltre, il soggetto preso in carico:
- può autonomamente individuare progetti di formazione ai quali essere ammesso progetti utili alla collettività a cui partecipare. In questo ultimo caso, per tutta la loro durata, avrà diritto a ricevere un beneficio economico di supporto pari ad un importo mensile di 350 euro per tutta la durata del progetto e comunque non oltre 12 mesi;
- è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della avvenuta partecipazione a tali attività.

DAL REDDITO DI CITTADINANZA ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE
PARTE 2
Il decreto legge lavoro, il n.48/2023, convertito nella legge n.85 del 3 luglio 2023, ha abolito il reddito di cittadinanza sostituendolo con l’Assegno di inclusione che entrerà in vigore da gennaio 2024. L’argomento è di una qualche complessità , così per una lettura più agevole, lo dividerò in due. Chi volesse approfondire l’argomento può consultare  il Dosssier della Camera al seguente link
 http://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D23048b.pdf...
• CHI PERCEPIRA’ ANCORA IL RDC E IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
• ASSEGNO DI INCLUSIONE
La nuova legge prevede due  diversi strumenti  di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del RDC:
1. una misura temporanea "Supporto per la formazione e  il lavoro " (350 euro)  per chi  ancora oggi percepisce il  Reddito di cittadinanza,  con durata  massima 12 mesi.
2. il nuovo" Assegno di inclusione"  in vigore da gennaio 2024 ( non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili"
ASSEGNO DI INCLUSIONE – DA GENNAIO 2024
Le diposizioni sono molto articolate e complesse, anche per tentare di evitare le frodi che in parte hanno caratterizzato il reddito di cittadinanza. Tutto ciò, insieme alle sanzioni penali specifiche  previste per chi ottiene indebitamente  l'Assegno,  rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o  omette  informazioni  dovute,  comporterà una forte riduzione dei percipienti rispetto al RDC con la conseguenza che la nuova legge non rappresenterà una efficace  misura di sostegno contro la povertà e l’esclusione sociale. L’applicazione “pratica” della norma ci farà comprendere se vale ancora il detto “fatta la legge trovato l’inganno”.
Di seguito una sintesi sia pure non esaustiva.
L’ “assegno” sarà erogato dall'Inps  su richiesta tramite la piattaforma telematica.
Il contributo economico  consisterà in una
• integrazione al reddito  fino a sei mila euro l’anno ( innalzate  a 560 nel caso  tutti i componenti abbiano almeno 67 anni oppure in presenza di disabili gravi). moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro
• integrazione  per l'affitto  fino a un massimo di 3.360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti
Il contributo sarà erogato con la Carta di inclusione elettronica.
L'assegno di inclusione  durerà 18 mesi  con sospensione di un mese e possibili  rinnovi  per ulteriori 12 mesi sempre con un mese di stop.
In caso di avvio di attività di lavoro l'assegno sarà  cumulabile con i  relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all'INPS.
Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno è comunque garantito.
Gli aventi diritto all'assegno di inclusione.
Il nuovo assegno di inclusione  2024   è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:
• con disabilità oppure
• minorenni, oppure
• con almeno 60 anni di età, oppure
• inserite  in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
I richiedenti possono essere
• cittadini italiani
• cittadini europei o loro familiari
• cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo
Non devono:
• essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
• avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e  seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10   anni precedenti  la  richiesta.
La famiglia dovrà avere
• Isee non superiore a 9.360 euro  e
• valore di reddito familiare  inferiore  6 mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
• con possesso di auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche
• immobile prima casa non superiore a 150 mila euro ai fini IMU
• altri immobili non superiori a 30 mila euro ai fini ISEE
Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza,  la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui,
L'assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola
Non deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa)
Sgravi per assunzioni  e lavoro autonomo
Restano  gli sgravi  per i datori di lavoro  che assumano i percettori  di Assegno di inclusione  e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e  un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .
La legge prevede in particolare:
• un esonero contributivo  totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno)  per i datori di lavoro privati per 24 mesi  per contratti a tempo indeterminato
• ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali  per 12 mesi,
È previsto anche un incentivo del 30%  per  l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione   di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro e un incentivo del 60%  per la mediazione da parte di enti autorizzati e  enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità.
Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di  6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro).  Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .
Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE  sugli aiuti di Stato.
Obbligo di  studio o lavoro - offerta congrua
I componenti del nucleo che percepiscono l'assegno di inclusione  che siano   disoccupati,  maggiorenni,  non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema informativo per l' inclusione sociale e lavorativa  che trasmette i dati dal competente Centro per l'Impiego.   
I beneficiari dell'Assegno di inclusione  tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello.  
Sono esonerati dall'obbligo di lavoro
• over 60,
• disabili
• soggetti con patologie oncologiche
• componenti con carichi di cura (figli sotto i  tre anni o disabili in condizioni di gravità)
•  le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere  
L'assegno  decade in caso di   rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè
• contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl
• contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.
Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche  con genitori  legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio  o  raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.
Le sanzioni previste
Chiunque per ottenere indebitamente  l'Assegno  rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o  omette  informazioni  dovute,  è   punito  con  la reclusione da due a sei anni.
L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del  patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e  di altre informazioni dovute e rilevanti  è punita con la reclusione da  uno  a  tre anni.
Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  citati  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti  l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,   consegue,   l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito". F.S.

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