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giovedì 19 settembre 2019

IMPOSTA DI BOLLO ED ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: ESENZIONE AD AMPIO RAGGIO

A tutte le Società Sportive affiliate alla FCI
SULMONA - "A decorrere dal 01 gennaio 2019 le associazioni e società sportive dilettantistiche possono contare su una nuova e importante agevolazione fiscale riguardante l'esenzione dall'imposta di bollo.La legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302) ha incluso nel novero dei soggetti esentati, accanto alle già presenti Onlus, Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, anche le associazioni e società sportive non professionistiche non lucrative.Pertanto, ai sensi dell'art.27-bis, Tabella B, DPR 642/72, si considerano esclusi dell'imposta di bollo tutti gli "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".Fondamentale, quindi, come chiarito dalla nuova versione dell'art. 27-bis, risulta l'assenza delle finalità lucrative nonché il riconoscimento sportivo da parte del Coni attraverso l'iscrizione del sodalizio nel Registro delle associazioni e società sportive tenuto dallo stesso Comitato Olimpico Nazionale.Ciò premesso, possono rientrare nell'agevolazione, a titolo esemplificativo, i contratti (locazione, comodato, ecc.) ove l'ente sia parte, le ricevute rilasciate dal sodalizio per la certificazione delle quote di frequenza (i contributi e le quote associative risultavano già esentate ai sensi dell'art. 7), le istanze e altra documentazione relativa a rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli estratti conto bancari, i documenti riepilogativi delle carte di credito, le ricevute/attestazioni in materia di compensi, rimborsi spese (forfettari e/o documentati), indennità di trasferta e premi erogati nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
Al fine di ben identificare il perimetro di applicabilità dell'esenzione risulta opportuno menzionare la circolare n. 18/E/2018, par. 8 nella quale l'A.F. fornisce un pregevole chiarimento:  "si ritiene che nel concetto di "atti, documenti [..] richiesti [..]" rientrino le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle [..], in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi – il loro rilascio viene "richiesto" dalle "[..] riconosciuti dal CONI"." Nell'atto di indirizzo viene così confermata l'interpretazione secondo la quale tutti i documenti e certificazioni, comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, prodotti e richiesti dall'ente sportivo a fronte di somme erogate, rientrano tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo di cui all'art. 27-bis.
Considerato il peso che l'imposta di bollo riveste nella quotidianità degli enti sportivi, l'agevolazione in questione risulta essere particolarmente interessante soprattutto con riferimento agli atti costitutivi e statuti.
Infatti, pur prevedendo l'art. 90, comma 18, L. 289/02 la "semplice" forma scritta per gli atti costitutivi e statuti delle A.S.D. (avendo la S.S.D. l'obbligo dell'atto pubblico), la redazione degli stessi in forma di atto pubblico o di scrittura privata con firme autenticate o registrata in Agenzia delle Entrate rientra tra i presupposti di legge (artt. 148, comma 8, Tuir e 4, comma 7, DPR 633/72) per la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici corrisposti da associati, soci e tesserati sportivi per la partecipazione alle attività statutarie svolte dal circolo ricevente.
Tuttavia, sotto il profilo operativo, alcuni Uffici periferici dell'AE sembrerebbero non accettare l'esenzione in oggetto ritenendola riservata agli enti già iscritti nel Registro Coni. Sul punto risulta utile, quindi, richiamare la  Circolare del 25/02/1992 n. 3, con la quale il Ministero delle Finanze, seppur con riferimento alla organizzazioni di volontariato, ha fornito un valido indirizzo (Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art.8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano inscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro: Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta). La medesima versione è stata successivamente ribadita dalla stessa A.F. nella circolare 01/08/11, n. 38/E (La circolare n. 3 del 1992 ha concluso nel senso che, in presenza di tali condizioni, la registrazione degli atti costitutivi delle associazioni di volontariato "dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta". Ciò posto, si rileva, che alcune leggi regionali prevedono che le organizzazioni di volontariato, nel richiedere l'iscrizione nei registri del volontariato, debbano allegare copia dell'atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Ciò comporta che le stesse organizzazioni solo dopo la registrazione dell'atto costitutivo potranno iscriversi negli appositi registri . Pertanto, in tali ipotesi, le organizzazioni di volontariato possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro prima dell'iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo, l'avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato).
Concludendo, si ritiene, invece, che il bollo sulle fatture emesse e ricevute aventi importi esenti/non soggetti/fuori campo Iva superiori a 77,47 euro sia comunque dovuto in quanto non rientranti nell'elenco degli atti indicati nell'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/72".


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