Sono previsti quattro diversi tipi di credito d’imposta al fine di
• favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati
• stimolare investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori di montagna
• incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori
• incoraggiare l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna.
Di seguito solo una sintesi delle misure di natura fiscale rinviando al testo della norma per elementi più di dettaglio.
Credito d’imposta per il personale della sanità e delle scuole di montagna
E’ prevista l’istituzione di un credito d’imposta specificamente rivolto al personale sanitario, destinato a coprire in parte le spese per la locazione dell’abitazione o le spese per l’acquisto, nel medesimo comune o in un comune limitrofo, di un immobile a uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario. Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è riconosciuto nel limite individuale del minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile o dell’importo del finanziamento e 2.500 euro. Il limite individuale è elevabile al minor importo tra il 75% del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e 3.500 euro, nei casi in cui nei territori degli stessi comuni montani, con popolazione non superiore a 5mila abitanti, sia presente una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (come albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, eccetera), i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti. Per consentire l’effettiva fruizione dell’agevolazione sarà adottato un decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, per definire i criteri sia di individuazione dei comuni limitrofi sia delle modalità di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito
Stessa agevolazione, con medesimi limiti e condizioni, anche al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate dalla legge stessa, che, nel medesimo comune o in un comune limitrofo, per fini di servizio, acquisti, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, o prenda in locazione, un immobile a uso abitativo.
Per il personale scolastico, particolare attenzione è dedicata al sistema scolastico montano. La legge definisce "scuole di montagna" quelle ubicate nei comuni montani o con almeno un plesso in tali comuni, che beneficiano di misure specifiche per assicurare il servizio scolastico. Sono previste deroghe per la formazione delle classi e l'assegnazione degli organici, punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per il personale che ha prestato servizio nelle scuole montane
Credito d'imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna
Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, anche partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.
Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate dai giovani
Alle piccole imprese e microimprese, che dal 20 settembre 2025 intraprendono una nuova attività nei comuni montani individuati dalle misure agevolative in commento, viene riservato un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito, derivante dallo svolgimento dell’ attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza di 100mila euro, e l’imposta calcolata applicando allo stesso reddito l’aliquota del 15%.
Ulteriori requisiti sono:
• non aver compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di avvio dell’attività
• in caso di società e cooperative, che abbiano intrapreso, nel medesimo periodo una nuova attività, presenza di soci persone fisiche in numero superiore al 50% che, alla data di avvio dell’attività, non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età oppure non ancora quarantunenni che detengano almeno il 50% del capitale sociale.
L’agevolazione è riconosciuta per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi Condizione necessaria è che l'attività d’impresa sia svolta, nel corso dell’anno di riferimento, per un minimo di otto mesi anche non continuativi.
Tax credit "casa" per i giovani che scelgono di stabilirsi in montagna
Alle persone fisiche che, mediante finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, dopo il 20 settembre 2025 stipulano, acquistano o ristrutturano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, compresi i fabbricati rurali a uso abitativo, situata nei comuni montani agevolati, spetta un tax credit commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso, nel limite complessivo, a decorrere dal 2025, di 16 milioni di euro annui. L’agevolazione è riconosciuta per cinque periodi d’imposta comprensivi di quello nel corso del quale è acceso il finanziamento.
Il beneficio è riservato a coloro che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno in cui è acceso il mutuo e non spetta per le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di particolare pregio storico ed artistico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".F.S.
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