ROCCARASO - Il Tar dell'Aquila, su
ricorso proposto dalla Narciso Srl, ha accolto la domanda
cautelare della stessa societa' disponendo il riavvio del
procedimento che andra' condotto sulla base delle statuizioni
di cui alle sentenze dello stesso tribunale amministrativo
46/2010 e 180/2011. La Narciso Srl nel 2005 ha presentato un
progetto in deroga al vigente Piano regolatore per la
costruzione della struttura denominata "Roccaraso P. H.".
Il comune, nelle more dell'adozione delle norme tecniche di attuazione a modifica delle volumetrie previste in zona "F",aveva negato con delibera consiliare la variante specifica, rigettando il progetto. Il giudice amministrativo ha ribadito il contenuto delle precedenti due sentenze, statuendo che "Il provvedimento (ndr - dell'amministrazione comunale) appare caratterizzato dall'omessa valutazione dell'intervento e del contesto urbanistico in cui lo stesso si colloca, limitandosi a richiamare vincoli procedimentali che, se possono essere preclusivi all'accoglimento di una domanda finalizzata al rilascio del permesso di costruire, non possono invece costituire la ragione di reiezione di un'istanza di variante". Stando a quanto ha rielvato la prima sezione del Tar Abruzzo nelle precedenti sentenze, delle quali la Narciso Srl chiede applicazione, alcuni vincoli indisponibili in fase di presentazione del progetto potevano essere sorpassati con la fase interlocutoria tra privato e pubblica amministrazione. "Le altre ragioni poste a base del diniego da parte dell'amministrazione resistente - e' riportato nella sentenza del Tar n. 46 del 2010 - (indisponibilita' di accesso carrabile, usi civici gravanti su parte delle aree, carenze della pratica cosi' come trasmessa dallo Sportello unico per le attivita' produttive, tra cui le omesse verifiche imposte dalla Provincia in sede di conferenza dei servizi in ordine al dimensionamento dell'intervento rispetto al Piano territoriale ed agli standard urbanistici relativo alle previsioni del PRG) e' da ritenere giustificassero, in ragione del principio di leale collaborazione e di economicita' dell'azione amministrativa, un atto di natura interlocutoria che consentisse all'interessato di integrare la pratica, di effettuare le opportune verifiche e dotarsi dei titoli necessari a superare talune questioni o rettificare taluni aspetti insuscettibili di essere approvati allo stato. In altri termini - ha concluso il giudice amministrativo - laddove non si manifestino insuperabili ragioni in grado di precludere l'intervento, all'amministrazione non e' consentito di chiudere la vicenda con un diniego definitivo laddove siano coinvolti aspetti emendabili, che l'interessato potrebbe essere in grado di soddisfare attraverso un regresso del procedimento alla fase istruttoria". Il Tar dell'Aquila, in base all'articolo 32 del codice di procedura amministrativa, si e' riservato il mutamento della definizione del rito, fissando l'udienza per la trattazione nel merito al 25 gennaio 2012.
Il comune, nelle more dell'adozione delle norme tecniche di attuazione a modifica delle volumetrie previste in zona "F",aveva negato con delibera consiliare la variante specifica, rigettando il progetto. Il giudice amministrativo ha ribadito il contenuto delle precedenti due sentenze, statuendo che "Il provvedimento (ndr - dell'amministrazione comunale) appare caratterizzato dall'omessa valutazione dell'intervento e del contesto urbanistico in cui lo stesso si colloca, limitandosi a richiamare vincoli procedimentali che, se possono essere preclusivi all'accoglimento di una domanda finalizzata al rilascio del permesso di costruire, non possono invece costituire la ragione di reiezione di un'istanza di variante". Stando a quanto ha rielvato la prima sezione del Tar Abruzzo nelle precedenti sentenze, delle quali la Narciso Srl chiede applicazione, alcuni vincoli indisponibili in fase di presentazione del progetto potevano essere sorpassati con la fase interlocutoria tra privato e pubblica amministrazione. "Le altre ragioni poste a base del diniego da parte dell'amministrazione resistente - e' riportato nella sentenza del Tar n. 46 del 2010 - (indisponibilita' di accesso carrabile, usi civici gravanti su parte delle aree, carenze della pratica cosi' come trasmessa dallo Sportello unico per le attivita' produttive, tra cui le omesse verifiche imposte dalla Provincia in sede di conferenza dei servizi in ordine al dimensionamento dell'intervento rispetto al Piano territoriale ed agli standard urbanistici relativo alle previsioni del PRG) e' da ritenere giustificassero, in ragione del principio di leale collaborazione e di economicita' dell'azione amministrativa, un atto di natura interlocutoria che consentisse all'interessato di integrare la pratica, di effettuare le opportune verifiche e dotarsi dei titoli necessari a superare talune questioni o rettificare taluni aspetti insuscettibili di essere approvati allo stato. In altri termini - ha concluso il giudice amministrativo - laddove non si manifestino insuperabili ragioni in grado di precludere l'intervento, all'amministrazione non e' consentito di chiudere la vicenda con un diniego definitivo laddove siano coinvolti aspetti emendabili, che l'interessato potrebbe essere in grado di soddisfare attraverso un regresso del procedimento alla fase istruttoria". Il Tar dell'Aquila, in base all'articolo 32 del codice di procedura amministrativa, si e' riservato il mutamento della definizione del rito, fissando l'udienza per la trattazione nel merito al 25 gennaio 2012.
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