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mercoledì 18 dicembre 2024
"L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO CHE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA NELLA MISURA DEL 15 PER CENTO SUI COMPENSI EROGATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE DAI DIRIGENTI MEDICI E DAL PERSONALE SANITARIO DEBBA ESSERE APPLICATA"
ROMA - "Con le risposte a interpello nn. 263, 264 e 265 del 17 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024 debba essere applicata a tutti i compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024 indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione".F.S.
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Risposta n. 265/2024
OGGETTO: Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Imposta sostitutiva
nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento
delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale
sanitario non dirigenziale
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ospedale istante (di seguito, ''Istante'') rappresenta che l'articolo 7 del decreto
legge 7 giugno 2024, n. 73, ''Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa
delle prestazioni sanitarie'', convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n.
107, ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento, sui compensi erogati per
lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL
Area Sanità triennio 20192021, del 23 gennaio 2024, e sui compensi erogati per lo
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svolgimento di prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL
del personale del Comparto Sanità triennio 20192021.
L'Istante evidenzia che «Per le predette finalità, i commi 218 e 219 dell'articolo
1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) hanno esteso al triennio 20242026
l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte
dal personale medico e infermieristico già prevista dal decreto legge n. 34 del 2023, e
a tal fine il comma 220 ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la
spesa complessiva di euro 280 milioni».
L'Istante, inoltre, riferisce che le prestazioni aggiuntive di cui alla sopracitata
normativa non sono le uniche cui le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale fanno
ricorso e che il finanziamento previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge
di bilancio 2024) non costituisce l'unica fonte di finanziamento in materia. Infatti,
le Aziende «provvedono all'acquisto dai propri dipendenti di prestazioni aggiuntive
finalizzate alla riduzione delle liste di attesa o per far fronte alla carenza di organico,
finanziate con oneri a carico del Bilancio Aziendale o con Fondi dedicati, quali quelli
ex DL 13 settembre 2012, n. 158, c.d. ''decreto Balduzzi'' (escluse quindi dal sopracitato
finanziamento non bastevole per le finalità di che trattasi)».
Ciò premesso, l'Istante chiede:
se l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 73 del
2024 debba essere applicata esclusivamente alle prestazioni aggiuntive finanziate dalla
legge n. 213 del 2023 o a tutte le prestazioni aggiuntive cui l'Istante fa ricorso, previste
dall'articolo 89, comma 2, del CCNL dell'area Sanità relativo al triennio 20192021, e
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dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità,
indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
se il medesimo articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024 debba essere
applicato a tutte le prestazioni aggiuntive, sia finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa,
sia finalizzate a far fronte alle carenze di organico.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 73 del
2024 debbano essere applicate alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma
2, del CCNL Area Sanità triennio 2019 2021 e all'articolo 7, comma 1, lettera d),
del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità triennio 20192021, finalizzate alla
riduzione delle liste d'attesa o per far fronte alle carenze di organico, indipendentemente
dalla fonte di finanziamento.
A sostegno della soluzione prospettata, l'Istante specifica che «Sebbene l'articolo
in questione si inserisca nel Decreto finalizzato alla ''riduzione dei tempi delle Liste
d'attesa'', i commi dei CC.CC.NN.LL. di riferimento, citati nel medesimo articolo, fanno
riferimento alle prestazioni finalizzate alla riduzione delle Liste d'attesa o per far fronte
alle carenze d'organico».
L'Istante afferma che «Una simile deduzione sembrerebbe rinvenibile nella
relazione al Decreto Legge 73/2024, laddove si rimanda al Conto Annuale del personale
per l'individuazione delle prestazioni aggiuntive ai fini della quantificazione delle
risorse».
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 19 luglio
2024, n. 107 (di seguito ''decreto''), prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle
prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario, alle condizioni ivi
indicate, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie.
Il comma 1 della citata disposizione, riguardante la tassazione dei compensi dei
dirigenti sanitari, prevede che «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'Area Sanità triennio 2019 2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi
dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche
di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali pari al 15 per cento».
La lettera d) del comma 1 del citato articolo 89 prevede che l'esercizio dell'attività
libero professionale, al di fuori dell'impegno di servizio, può avvenire anche mediante
la «partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi
(utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire
la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le équipes dei servizi interessati».
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, l'articolo 7, comma 1, del decreto richiama
i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89,
comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 del 23 gennaio 2024, il quale
prevede che «Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del
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comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti)
richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale,
dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:
ridurre le liste di attesa;
acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed
impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei
requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti
vacanti;
in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e
regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale)».
Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto, riguardante la tassazione dei compensi del
personale sanitario, dispone che «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2019 2021, rideterminati ai
sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a
una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali pari al 15 per cento».
Con il richiamo all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità
si fa riferimento alla possibilità per le Regioni di emanare linee di indirizzo per lo
svolgimento della contrattazione integrativa in materia di prestazioni aggiuntive del
personale.
Al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli
enti del Servizio sanitario nazionale, di ridurre le liste di attesa e il ricorso alle
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esternalizzazioni, il comma 218 dell'articolo 1, della legge n. 213 del 2023 (legge di
bilancio 2024) richiamato dall'articolo 7, comma 1, del decreto ha esteso fino al
31 dicembre 2026 l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni
aggiuntive, di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità triennio
2016 2018, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n.
34, disponendo contestualmente che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le
prestazioni aggiuntive.
In ogni caso, il comma 218 specifica che «Restano ferme le disposizioni vigenti
in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi».
Analogamente, il comma 219 disciplina l'estensione della suddetta normativa
anche alle prestazioni aggiuntive rese dal personale ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera d) del CCNL del personale del Comparto Sanità triennio 20192021.
Con riferimento al primo quesito, l'Istante precisa che «Le prestazioni aggiuntive
di cui alla sopracitata normativa non sono le uniche cui le Aziende del SSN fanno ricorso
e, parimenti, il finanziamento previsto dalla citata Legge 213/2023 non costituisce
l'unica fonte di finanziamento in materia: le Aziende, infatti, provvedono all'acquisto
dai propri dipendenti di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste di
attesa o per far fronte alla carenza di organico, finanziate con oneri a carico del Bilancio
Aziendale o con Fondi dedicati, quali quelli ex DL 13 settembre 2012, n. 158, c.d.
''decreto Balduzzi'' (escluse quindi dal sopracitato finanziamento non bastevole per le
finalità di che trattasi)».
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A tal riguardo, occorre far presente che l'articolo 1, comma 220 della legge di
bilancio 2024, dispone che «Per le finalità di cui ai commi 218 e 219 è autorizzata, per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale
medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanità. Al predetto
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui
all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e
provincia autonoma per le finalità di cui ai commi da 218 a 222».
Ai sensi del successivo comma 221, alla copertura degli oneri complessivi
derivanti dal comma 220, pari a 280 milioni di euro, si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rideterminato dal
comma 217.
Dunque, la spesa complessiva di 280 milioni di euro è autorizzata allo scopo di
finanziare l'incremento tariffario di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 34
del 2023, la cui proroga è disposta dai commi 218 e 219 fino al 31 dicembre 2026.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva prevista dall'articolo 7 del decreto, non è rilevante l'origine delle fonti di
finanziamento adoperate dall'Istante per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive
svolte dai propri dipendenti.
Con riferimento al secondo quesito posto dall'Istante, occorre evidenziare che
l'articolo 7 del decreto in esame richiama espressamente le prestazioni aggiuntive di
cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 del 23
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gennaio 2024 e all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità, triennio
20192021.
Pertanto, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 73 del
2024, trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto
del richiamato articolo 89, comma 2 e dell'articolo 7, comma 1, lettera d), dei Contratti
collettivi nazionali applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del
personale sanitario del Comparto Sanità.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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