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venerdì 24 luglio 2020

PRESENTATO IL BANDO DI CONCORSO PER LA LOCAZIONE DI N. 27 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO AD USO ABITATIVO RICOMPRESI NEL CENTRO POLIFUNZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE"

VIDEO
BANDO DI CONCORSO PER LA LOCAZIONE DI N. 27 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO AD USO ABITATIVO RICOMPRESI NEL CENTRO POLIFUNZIONALE “CONTRATTI DI QUARTIERE I” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SULMONA
SULMONA - Questa mattina a Palazzo San Francesco, il vice sindaco Marina Bianco ha presentato il Bando di Concorso sul Contratto di Quartiere che riguarda 27 alloggi in Via Sallustio a Sulmona.Si tratta di contratti di concessione a canone concordato che va da 286,00 euro a 325,00 euro mensili, secondo la dimensione dell'immobile.
Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni.Si stima che entro sei mesi le 27 abitazioni disponibili verranno assegnate.


IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la L. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo”;
Vista la L.R.A. n. 96 del 25.10.1996 e successive modifiche e integrazioni “Norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione
dei relativi canoni di locazione”;
Vista la L.R.A. n. 18 del 23.07.2018 “Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96
(Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione)”;
Vista la L. n. 76 del 20..05.2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze”;
Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997 n. 59” (art. .60 “Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:…..
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa,
nonche' alla determinazione dei relativi canoni.”)
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 che adegua
il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2013, con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale
comprendente n. 64 alloggi per categorie speciali, nell'ambito del Contratto di Quartiere della
zona PEEP, per un importo complessivo di € 6.830.058,73;
Vista la Deliberazione n. 165 del 05.09.2019 avente ad oggetto “Alloggi residenziali del Centro
Polifunzionale del programma Contratto di Quartiere Zona PEEP-Determinazioni” con la quale
sono stati stabiliti, tra l’altro, i canoni di locazione degli alloggi;
Vista la nota prot. n. 537 del 07.01.2020 Comune di Sulmona avente ad oggetto “Centro
Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” Comune di Sulmona: richiesta autorizzazione
variazione target di destinazione degli alloggi”;
Vista la nota prot. n. 2246 del 11.02.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente
ad oggetto “Contratto di Quartiere I. Comune di Sulmona. Edificio per n. 64 alloggi per
categorie speciali e centro polifunzionale. Comunicazione in merito a richiesta estensione
2
categorie destinatarie bando alloggi ERP”;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 104 del 19.04.2020 avente ad oggetto: “Centro Polifunzionale
“Contratto di Quartiere I” di proprietà del Comune di Sulmona. Avvio procedura ad evidenza
pubblica 2020 per assegnazione alloggi a canone concordato”, immediatamente eseguibile, a cui
occorre dare attuazione;
Vista la deliberazione di Giunta n. 119 del 09.07.2020 avente ad oggetto: “Deliberazione G.C. n.
104 del 19.06.2020: correzione errore materiale”;
Vista la determinazione n. …….. del ……..avente ad oggetto “Centro Polifunzionale “Contratto
di Quartiere I” di proprietà del Comune di Sulmona: approvazione bando e schema di
domanda”;
RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 104 del 19.06.2020 del Comune di Sulmona
avente ad oggetto “Centro Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” di proprietà del Comune di
Sulmona. Avvio procedura ad evidenza pubblica 2020 per assegnazione alloggi a canone
concordato” e successiva deliberazione di Giunta n. 119 del 09.07.2020 avente ad oggetto:
“Deliberazione G.C. n. 104 del 19.06.2020: correzione errore materiale”, è indetto un bando per
la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di proprietà del Comune
ricompresi nel Centro Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” sito in Sulmona, Zona “PEEP”,
Via L.go Sulpicia/Via Orazio da concedere in locazione a canone concordato ai sensi della Legge
n. 431 del 04/12/1998 e s.m.i.. A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per la
durata di 60 giorni, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda
utilizzando esclusivamente la modulistica allegata secondo le modalità di seguito specificate.
Art. 1 Oggetto e finalità
Il Comune di Sulmona è proprietario del Centro Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” Zona
PEEP Via delle Metamorfosi/Via Orazio, costruito con il contributo del Ministero delle
Infrastrutture ed i fondi del bilancio comunale. Il condominio è costituito da due corpi di fabbrica
uniti tra loro dal corpo scale/ascensore in un’unica palazzina per complessive n. 64 unità
immobiliari oltre ad un’autorimessa collettiva condominiale ed aree esterne comuni.
Il corpo A consta complessivamente di n. 30 unità immobiliari, di cui n. 28 di tipo abitativo e n. 2
con altra destinazione; il corpo B consta complessivamente di n. 39 unità immobiliari, di cui n. 36
di tipo abitativo e n. 3 aventi altre destinazioni. L’edificio consta di 4 piani fuori terra oltre uno
interrato ospitante l’autorimessa collettiva condominiale.
Attualmente gli alloggi a canone concordato complessivamente disponibili sono n. 27,
completamente arredati.
Il Comune, nell’ambito delle politiche abitative, si propone di mettere a disposizione alloggi a
canone concordato di cui all’art. 2, comma 3 e ss. della L. n. 431/1998, con la finalità di:
-fornire una risposta alle esigenze abitative dei cittadini;
-promuovere una politica di sostegno alla famiglia, creando presupposti che agevolino i nuclei
familiari, i nuclei composti da una sola persona e i nuclei monogenitoriali, le giovani coppie, le
persone anziane, le persone con invalidità 100%, ovvero con disabilità grave ai sensi della L.
104/92.
E’ prevista la riserva di un alloggio di mq 45 per nucleo familiare composto da una sola persona
per la cui assegnazione sarà redatta specifica graduatoria sulla base dei criteri di cui all’art. 7 del
presente bando e in considerazione delle domande pervenute.
Art. 2 Requisiti per l’accesso alla procedura ad evidenza pubblica.
I requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti (nel rispetto dell’art. 2 c.1
3
della L.R. 96/96 e s.m.i. e degli indirizzi della Giunta Comunale di cui alla Deliberazione n. 104
del 19.06.2020 avanti citata):
a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni
consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di
immigrazione. Gli extracomunitari sono ammessi se muniti di permesso o carta di soggiorno,
iscritti nelle liste di collocamento o esercenti una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel
bacino di utenza del Comune di Sulmona; si intende per attività lavorativa principale quella
dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;
b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito
di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva
non inferiore nel massimo edittale a due anni;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando. E’ adeguato
l’alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b)
dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge
n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2
persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non
inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi
si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli
alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al
presente punto c);
d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del
territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura
di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392,
deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie
nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo
medio e' determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con
i parameri di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) dal n° 1 al n° 7 della Legge Regionale 96/96;
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con
contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito
senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio
concesso in locazione con patto di futura vendita;
f) condizione economica del nucleo familiare: misurata in base all’indicatore di situazione
economica (ISEE) 2020, riferito ai redditi 2018 dichiarati nel 2019 e a tutti i componenti del
nucleo familiare interessato. Per i nuclei familiari composti da più persone il valore dell’ISEE
deve essere non inferiore ad €. 12.000,00 e non superiore ad €. 40.000,00. Per i nuclei familiari
composti da una sola persona il valore dell’ISEE deve essere non inferiore ad €. 10.000,00 e
non superiore ad €. 35.000,00.
g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente
4
assegnato in precedenza in locazione semplice;
g bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del
suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di
presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-
bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del
codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o
sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di
armi;
g-ter) la domanda é ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed
estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione
di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;
g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi
pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al
rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R. 96/96.
Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda é ammissibile a condizione
che il debito sia stato estinto.
Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il
diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di
provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non
sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della
domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di
assegnazione della casa coniugale.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c),
d) e), g), g-bis), g-ter), g-quater) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di
pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza
di rapporto.
Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite
vigente.
Il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.
Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
coloro i quali hanno occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i
cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva, ai sensi dell’art.5
Legge n. 80/14.
Art. 3 - Nucleo Familiare
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il
convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la
stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di
5
pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli
di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata
alla reciproca assistenza morale e materiale.
Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo
familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere
comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente
per l'attestazione della convivenza.
La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001 di seguito
riportata:
"Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei
figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa
autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene
conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi. Il
verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma
la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora,
invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del
punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione
della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche
possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da
morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul
punteggio finale".
Art. 4 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta su apposito modulo allegato al
bando, reperibile presso l’Ufficio Casa o sul sito del Comune di Sulmona. Le domande,
debitamente sottoscritte, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona,
spedite tramite raccomandata a/r (in tal caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante) o a
mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it entro e non oltre il termine di 60
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando stesso, ossia entro il termine di scadenza
del ………………., unitamente ad una fotocopia del documento di identità in corso di validità ed
alla documentazione da produrre obbligatoriamente. Per il contenuto del modulo di domanda si fa
riferimento all’art. 5 “Contenuti e presentazione delle domande” di cui alla Legge Regione
Abruzzo n. 96/96 e ss.mm.ii “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni”. Per le autocertificazioni si fa
riferimento al D.P.R. n. 445/2000. Sulle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente il Comune di
Sulmona si riserva di effettuare le opportune verifiche. L’eventuale falsa dichiarazione, anche se
di una sola delle notizie fornite, comporterà l’annullamento della domanda e le conseguenze di cui
agli artt. 483 e 495 del Codice Penale.
Alla domanda devono essere allegati, ricorrendone le condizioni, i documenti utili sotto elencati:
- documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione (ISEE) 2020, riferito ai redditi 2018 dichiarati nel 2019 e a tutti i componenti
6
del nucleo familiare interessato;
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o del
permesso di soggiorno con validità almeno biennale, copia contratto di lavoro;
-certificazione della rappresentanza consolare per i lavoratori emigrato all’estero intenzionati
a rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
-certificato rilasciato dalla A.S.L.. competente con attualità alla data di pubblicazione del
bando attestante il disagio abitativo;
-copia del provvedimento di rilascio di immobile con precisa indicazione dei motivi della
intimazione o copia del provvedimento del collocamento a riposo per i dipendentipubblici o
privati che fruiscano di alloggio di servizio;
-certificato rilasciato dalla Commissione Medica della A.S.L. istituita ai sensi dell’ art. 4
Legge n° 104/92 attestante lo stato di invalidità;
- copia del decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione
in caso di separazione.
Art. 5 Istruttoria Delle Domande – Proposta Di Graduatoria
All’istruttoria delle domande dei concorrenti provvedono i dipendenti preposti all’Ufficio Casa
entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse (detto termine è da
considerare ordinatorio e non perentorio in quanto potrà subire variazioni a secondo del numero di
domande pervenute), verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di
domanda e l’esistenza della documentazione richiesta. Nel corso dell’istruttoria potranno essere
richieste integrazioni informative e documentali agli interessati, specificando il termine entro il
quale provvedere, e potranno essere richiesti gli accertamenti della Polizia Municipale, della
Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate.
Le risultanze dell’istruttoria vengono trasmesse alla Commissione di cui all’art. 7 della L.R.A.
96/96, per lo svolgimento di eventuali ulteriori controlli, nonché per la predisposizione delle
graduatorie provvisorie.
La Commissione provvede alla formazione delle graduatorie provvisorie ai sensi dell’art. 9 della
L.R.A. 96/96 entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso. Entro 15
giorni dalla formazione le graduatorie, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun
concorrente, nonché dei modi e termini per l’opposizione, vengono rese pubbliche e comunicate
agli interessati a mezzo racc. a/r. Entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione gli interessati
possono proporre opposizione da presentare direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune
di Sulmona, ovvero da trasmettere con raccomandata a/r o all’indirizzo pec:
protocollo@comune.sulmona.aq.it. Le suddette opposizioni vengono trasmesse a cura del
Responsabile del Procedimento alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già
acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle opposizioni stesse.
Esaurito l’esame delle opposizioni, la Commissione formula le graduatorie definitive previa
effettuazione da parte del Presidente, in forma pubblica, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio.
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nelle graduatorie definitive che, a tali effetti,
conservano la loro efficacia fino a quando non vengano aggiornata nei modi di cui agli art. 3 e 11
7
della L.R.A n. 96/96.
Art. 6 Criteri per l’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 19.06.2020 sono stati individuati i criteri di
attribuzione dei punteggi secondo i seguenti parametri:
CONDIZIONI SOGGETTIVE:
A-1) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all’indicatore di situazione
economica (ISEE) anno 2020 riferito ai redditi 2018 dichiarati nel 2019 e a tutti i componenti:
- da € 12.000,00 ad € 20.000,00 punti 4
- da € 20.001,00 ad € 25.000,00 punti 3
- da € 25.001,00 ad € 30.000,00 punti 2
- da € 30.001,00 ad € 40.000,00 punti 1
A-2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:
- 2 unità: punti 1
- 3 unità: punti 2
- 4 unità: punti 3
A-3) richiedenti con residenza nel Comune di Sulmona (minimo 5 anni):
- 7 anni: punti 1
- 10 anni: punti 2
A-4) richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 60° anno di età:
punti 2
A-5) nuclei familiari monogenitoriali:
- monogenitoriale con 1 figlio minorenne: punti 1
- monogenitoriale con 2 o più figli minorenni: punti 2
A-6) presenza di persone con invalidità del 100% o disabilità grave ai sensi della L. 104/92 nel
nucleo familiare:
- invalidità del 100% : punti 1
- disabilità grave ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3: punti 2.
E' considerato handicappato grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
E’ necessario produrre certificato rilasciato dalla Commissione Medica della A.S.L. istituita ai sensi
dell’ art. 4 Legge n° 104/92.
CONDIZIONI OGGETTIVE:
B-1) situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta
a:
b-1.1) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o o più nuclei familiari, ciascuno composto da
almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: punti 2
B-2) situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:
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b.2.1) da due a tre persone a vano utile: punti 1
b-2.2) oltre tre persone a vano utile: punti 2
Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina
e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.
B-3) richiedenti che abitino in alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto
che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria;
ordinanza di sgombero; collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di
alloggio di servizio: punti 4
b-3.1) rilascio alloggio non intimato per inadempienza contrattuale nell’arco temporale di due anni
precedenti il bando: punti 2
Le condizioni B-1, B-2, devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di
pubblicazione del bando.
Le condizioni previste nella categoria B 1) non sono cumulabili con quelle previste nelle categorie
B 2) e B 3).
Le condizioni della categoria B 2) sono cumulabili tra di loro e con quelle della categoria B 3).
Art. 7 Criteri per l’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria n. 1 alloggio
riservato a nucleo familiare composto da una sola persona.
CONDIZIONI SOGGETTIVE:
A-1) condizione economica del nucleo familiare composto da una sola persona misurata in base
all’indicatore di situazione economica (ISEE) ) anno 2020 riferito ai redditi 2018 dichiarati nel
2019:
- da € 10.000,00 ad € 15.000,00 punti 4
- da € 15.001,00 ad € 20.000,00 punti 3
- da € 20.001,00 ad € 25.000,00 punti 2
- da € 25.001,00 ad € 30.000,00 punti 1
A-2) richiedenti con residenza nel Comune di Sulmona (minimo 5 anni):
- 7 anni: punti 1
- 10 anni: punti 2
A-3) richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 60° anno di età:
punti 2
A-4) persone con invalidità del 100% o disabilità grave ai sensi della L. 104/92:
- invalidità del 100% : punti 1
- disabilità grave ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3: punti 2.
E' considerato handicappato grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
E’ necessario produrre certificato rilasciato dalla Commissione Medica della A.S.L. istituita ai sensi
dell’ art. 4 Legge n° 104/92.
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CONDIZIONI OGGETTIVE:
B-1) situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta
a:
b-1.1) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o o più nuclei familiari, ciascuno composto da
almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: punti 2
B-2) situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:
b.2.1) da due a tre persone a vano utile: punti 1
b-2.2) oltre tre persone a vano utile: punti 2
Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina
e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.
B-3) richiedenti che abitino in alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto
che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria;
ordinanza di sgombero; collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di
alloggio di servizio: punti 4
b-3.1) rilascio alloggio non intimato per inadempienza contrattuale nell’arco temporale di due anni
precedenti il bando: punti 2
Le condizioni B-1, B-2, devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di
pubblicazione del bando.
Le condizioni previste nella categoria b 1) non sono cumulabili con quelle previste nelle categorie b
2) e b 3).
Le condizioni della categoria b 2) sono cumulabili tra di loro e con quelle della categoria b 3).
Art. 8 Assegnazione e consegna degli alloggi.
All’assegnazione degli alloggi si procede per ordine decrescente di graduatoria fino ad esaurimento
delle unità immobiliari disponibili e nel rispetto degli standard abitativi regionali. Il Comune prima
dell’assegnazione accerta la permanenza in capo all’aspirante assegnatario ed al suo nucleo
familiare dei requisiti prescritti che hanno determinato la posizione in graduatoria. Qualora, a
seguito delle verifiche il Comune accerti l’intervenuta perdita di alcuno dei requisiti o mutamento
delle condizioni oggettive e soggettive, trasmette la relativa documentazione alla Commissione per
la formazione delle graduatorie, e all’assegnatario, con lettera raccomandata a/r, le risultanze degli
accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di 15 gg. per la presentazione di deduzioni scritte
e di documenti.
Decorso tale termine la Commissione provvede all’esclusione del concorrente dalle graduatorie o al
mutamento della posizione del richiedente nelle graduatorie medesime.
Il Comune provvede a comunicare l’assegnazione dell’alloggio agli aventi diritto con lettera
raccomanda a/r o a mezzo pec all’indirizzo indicato nella domanda.
La scelta dell’alloggio viene effettuata nel rispetto degli standard abitativi di cui all’art. 2 della
L.R.A n. 96/96 in relazione al nucleo familiare interessato.
Il Comune provvede alla convocazione dell’assegnatario per la stipulazione del contratto e per la
successiva consegna dell’alloggio.
L’alloggio deve essere stabilmente occupato entro 30 giorni dall’assegnatario salvo proroga da
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concedersi da parte del Comune a seguito di motivata istanza. L’inosservanza del termine comporta
la decadenza dall’assegnazione.
Parimenti, in caso di rinuncia da parte dell’assegnatario il Comune pronuncia la dichiarazione di
decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato, nei modi e termini di cui all’art. 14
L.R.A. 96/96.
Art. 9 Tipologia alloggi disponibili e canone locativo.
Il Centro Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” Zona PEEP Via delle Metamorfosi/Via Orazio, è
un condominio costituito da due corpi di fabbrica uniti tra loro dal corpo scale/ascensore in
un’unica palazzina per complessive n. 64 unità immobiliari oltre ad un’autorimessa collettiva
condominiale ed aree esterne comuni.
Il corpo A consta complessivamente di n. 30 unità immobiliari, di cui n. 28 di tipo abitativo e n. 2
con altra destinazione; il corpo B consta complessivamente di n. 39 unità immobiliari, di cui n. 36
di tipo abitativo e n. 3 aventi altre destinazioni. L’edificio consta di 4 piani fuori terra oltre uno
interrato ospitante l’autorimessa collettiva condominiale.
Gli alloggi disponibili ed oggetto del presente bando sono i seguenti 27, come da tabella di seguito
riportata:
TIPOLOGIA A - APPARTAMENTI DA 45 MQ CIRCA PIANO SECONDO
N. ALLOGGI DISPONIBILI
PIANO TERZO
N. ALLOGGI DISPONIBILI
soggiorno /cucina + camera letto + wc con antibagno n. 8 (contrassegnati dai da n.
39-40-41-42-43-44-45-46)
n. 8 (contrassegnati dai nn.
55-56-57-58-59-60-61-62)
TIPOLOGIA B - APPARTAMENTI DA 70 MQ CIRCA PIANO SECONDO
N. ALLOGGI DISPONIBILI
PIANO TERZO
N. ALLOGGI DISPONIBILI
b1) cucina/soggiorno + 2 camere da letto + wc con
antibagno
n. 4 (contrassegnati dai n.
48-52-53-54)
n. 6 (contrassegnati dai nn.
63-64-65-68-69-70)
b2) cucina/soggiorno + 2 camere da letto (di cui una con
bagno interno) + wc
n. 1 (contrassegnato dal n.
67)
Con deliberazione comunale n. 165 del 05.09.2019, avente ad oggetto “Alloggi residenziali del
Centro Polifunzionale del programma Contratto di Quartiere Zona PEEP-Determinazioni” ,la
Giunta Comunale ha provveduto alla definizione degli importi dei canoni di locazione riferiti ai
suddetti alloggi sulla base dei principi definiti nell’ambito degli accordi territoriali vigenti e
sottoscritti ai sensi della L. 431/98, con oscillazione da un minimo di €. 286,00 e un massimo di €
325,00.
In particolare, con la sopra richiamata deliberazione sono stati definiti i canoni di locazione,
soggetti a rivalutazione ISTAT, come da prospetto alla stessa allegato che si riproduce in allegato al
presente bando quale parte integrante.
Art. 10 Locazione degli alloggi
Gli alloggi sono concessi in locazione, per un periodo corrispondente a quanto previsto dall’art. 2,
commi 3 e 5 della L. n. 431/1988, sulla base di un contratto tipo elaborato nell’ambito degli accordi
territoriali.
La durata del contratto di locazione è 3+2 anni con un rinnovo automatico di ulteriori 4 anni, salvo
disdetta motivata nei soli casi previsti dalla legge
Il canone di locazione non comprende le spese relative ai consumi di acqua luce gas e le spese di
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manutenzione ordinaria relativa ai servizi e ai consumi condominiali e sarà aggiornato annualmente
secondo gli indici ISTAT e gli eventuali nuovi accordi definiti in sede locale.
Ai sensi dell’art. 21 della L. 96/96 “I canoni di locazione degli alloggi…..sono destinati a
compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione…..”.
Gli aventi diritto dovranno stipulare il contratto di locazione con il soggetto proprietario. All’atto
della stipula del contratto di locazione l’assegnatario dovrà versare una somma pari a tre mensilità
di canone a titolo di deposito cauzionale.
La gestione dei rapporti di locazione, compreso tutto ciò che attiene al pagamento dei canoni e delle
spese accessorie farà capo al Comune proprietario, salve successive determinazioni
dell’Amministrazione che affidino la gestione degli alloggi a soggetti terzi.
In caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono dell’alloggio da parte dello stesso a seguito di
separazione dei coniugi o di scioglimento di matrimonio, subentreranno nella titolarità del contratto
di locazione gli aventi diritto secondo la normativa vigente in materia di contratti di locazione.
Sussisterà in ogni caso obbligazione solidale in capo a tutti i componenti del nucleo familiare
assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto.
All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta la ricevuta del versamento
dell’importo di n. 3 mensilità di canone a titolo di deposito cauzionale.
Il conduttore che non abbia provveduto al versamento dei canoni e/o delle spese accessorie per un
importo complessivamente pari o superiore a tre mensilità dovrà saldare quanto dovuto entro
sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di mora. Trascorso inutilmente tale termine il contratto
si intende risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile. In tal caso il conduttore dovrà
lasciare l’alloggio libero da cose e persone entro trenta giorni dalla data di risoluzione del contratto;
da tale data e per tutto il periodo di successiva occupazione dell’alloggio, il conduttore sarà tenuto a
corrispondere l’indennità di occupazione. Trascorsi i trenta giorni senza che il rilascio sia avvenuto,
il conduttore perderà per intero il deposito cauzionale sul quale comunque il Comune proprietario
avrà diritto di ritenere il proprio credito; sarà inoltre tenuto a rifondere al proprietario tutte le spese
sostenute per la liberazione forzata dell’alloggio.
Art. 11 Amministrazione del condominio
Il fabbricato sarà gestito da un amministratore scelto dal Comune le cui spese saranno a carico, pro
quota, degli assegnatari per il 50%.
Le spese di condominio saranno a carico dei conduttori degli alloggi secondo le norme stabilite dal
Codice Civile.
Art. 12 Controlli
Il Comune di Sulmona si riserva ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii. di procedere in
ogni momento al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di
partecipazione al bando e/o nel corso del rapporto contrattuale e/o in occasione di eventuali
proroghe o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non
veridicità dei dichiarati.
Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l’assegnazione di un
alloggio oggetto del bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., il
Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio conseguito ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria.
Art. 13 Trattamento dei dati
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sulmona che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0864/576313 – E-mail: istruzione@comune.sulmona.aq.it- Indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica rdp@comune.sulmona.aq.it:
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è la Società Si.net Servizi informatici srl di Milano
designata con Decreto sindacale n. 45 del 14.12.2018, il cui referente è l’Ing Aldo Lupi.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico mirate all’assegnazione di alloggi a canone concordato ricompresi nel Centro
Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” del Comune di Sulmona in favore degli interessati in
possesso dei requisiti richiesti dalle norme specifiche (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento
UE 679/2016), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’Ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati
dal Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per l’osservanza di obblighi di legge o
per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico mirati all’assegnazione di
alloggi a canone concordato ricompresi nel Centro Polifunzionale “Contratto do Quartiere I”
del Comune di Sulmona in favore degli interessati in possesso dei requisiti;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
I dati conferiti verranno potranno essere trattati al fine di predisporre graduatorie per l’assegnazione
degli alloggi a canone concordato ricompresi nel Centro Polifunzionale “Contratto di Quartiere I” del
Comune di Sulmona, come specificato nel modello compilato.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l’impossibilità di di dar corso al
procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, oltre al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti - qualora ne ravvisi la necessità - rivolgendosi al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
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Art. 14 Norme finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla L.R.A. n.
96/96, alla L. 431/98, alla L. n. 76/2016, al Codice Civile ed alla normativa di riferimento vigente.

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