INCOSTITUZIONALE LA NORMA CHE PREVEDE IL TAGLIO AL FINANZIAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE
La Corte Costituzionale boccia il governo, dichiarando l’incostituzionalità della norma prevista nella finanziaria dello scorso anno nella parte in cui elimina ogni finanziamento alle comunità montane. Decidendo sui ricorsi proposti dalle Regioni Toscana, Campania, Liguria e Calabria la Corte con sentenza n 326/2010, pur riconoscendo allo Stato la possibilità di provvedimenti finanziari allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, stabilisce che non si può prescindere dalla individuazione certa delle fonti di finanziamento delle spese degli enti locali territoriali e dunque anche delle comunità montane e dei comuni che di esse fanno parte, in quanto viola l’art 119 della Costituzione. Più nello specifico la Corte ha dichiarato incostituzionale il comma 187 dell’art 2 della legge finanziaria n 191 del 23.12.2009 con la quale si disponeva: “lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità Montane previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 30.12.1992, n 504 e dalle disposizioni di legge relative alle Comunità Montane”. La Corte ritiene irragionevole una siffatta previsione normativa in quanto, disponendo la cessazione di ogni finanziamento, “per quanto attiene al fondo nazionale ordinario per gli investimenti non contiene alcuna indicazione, che pure sarebbe stata necessaria, in ordine al pagamento delle rate di ammortamento sui mutui pluriennali ancora in essere, stipulati dalle comunità montane con il concorso dello Stato, che ha fatto sorgere in capo a queste ultime un legittimo affidamento”
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