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venerdì 9 marzo 2018

IL SOTTOSEGRETARIO MAZZOCCA SUL VIA LIBERA DEL MISE ALLA COSTRUZIONE CENTRALE SNAM."PER NOI NON CAMBIA NULLA"

SULMONA - “Il Decreto non è una novità ma un provvedimento atteso, tra l'altro assunto dal Mise nel penultimo giorno utile e sul quale eravamo già preparati ad opporci in via giudiziaria con la predisposizione dei ricorsi al Tar Lazio già avverso la delibera del 22 dicembre scorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, per noi non cambia nulla se non il mantenere insediato in maniera permanente questo tavolo a cui partecipano a pieno titolo anche le rappresentanze dei territori, non solo quelle istituzionali ma anche comitati e associazioni, poichè riteniamo che la questione sia dirimente per le strategie di sviluppo che si intendono dare al nostro territorio anche e soprattutto da parte del governo centrale.
Quando si sussurra che c'è una ragione di stato o superiore che giustifichi la realizzazione di quest'opera, noi non siamo assolutamente d'accordo perchè riteniamo che tale suprema ragione debba comunque scaturire da una condivisione dei territori stessi e non riteniamo che trasformare l'Abruzzo in un hub del gas, o comunque in un crocevia di quelle quelle infrastrutture a supporto della veicolazione delle risorse energetiche estratte da materia fossile ad esclusivo beneficio di altri Paesi europei, sia una prerogativa dell'Abruzzo stesso. Va ricordato a tal pro come questa opera chiamata “Rete Adriatica” - ma incomprensibilmente, da un certo momento in poi, ubicata solo ed esclusivamente sull'Appennino - rappresenti un pezzo di un'infrastrutturazione di livello internazionale che non porterà alcun tipo di beneficio ai nostri territori: non distribuirà metano a famiglie o imprese abruzzesi o di altre regioni italiane ma lo trasporterà al di fuori del territorio nazionale a beneficio pressoché esclusivo di pochissimi grandi gruppi imprenditoriali. Questa situazione da parte nostra non è sostenibile e quindi ci batteremo fino in fondo a partire quindi dalla reiterazione del ricorso al Tar anche avverso a quest'ultimo decreto che stiamo cominciando a studiare”.

QUESTO E' IL DECRETO

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Il Direttore Generale
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164;
VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e i successivi decreti di aggiornamento di cui l’ultimo del 31 gennaio 2017;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato “Testo Unico”, come integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Interno recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
VISTO l’art.38 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTA la legge 11 novembre 2014, n.164 di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive”;
VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n.347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli elenchi dei progetti di interesse comune;
VISTO il provvedimento del 7 marzo 2011 n. DVA-DEC-2011-000070, con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, in merito al progetto “Metanodotto Sulmona–Foligno e Centrale di compressione gas di Sulmona”;
CONSIDERATO che con nota del 31 maggio 2011, a fronte di specifica richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A., il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 2 comunicato di non ravvisare, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, motivi ostativi allo sdoppiamento del procedimento amministrativo di autorizzazione dell’opera ”Metanodotto Sulmona – Foligno e Centrale di compressione gas di Sulmona” purché gli interventi da realizzare siano gli stessi oggetto del citato Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale; VISTA la nota del 17 giugno 2011, acquisita al protocollo n.0013930 del 28 giugno 2011, con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: la Società) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche, l’applicazione dell’art. 57-bis del Testo Unico al procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente”;
VISTO che, nel contempo, la suddetta Società ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di non proseguire l’iter istruttorio di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, avviato dallo stesso Ministero con nota del 29 luglio 2005, n. 383 e che lo stesso Ministero, con lettera del 29 luglio 2011, ha preso atto della richiesta della Società ed ha inviato al Ministero dello sviluppo economico la documentazione tecnica concernente il progetto ed i pareri pervenuti nel corso dell’istruttoria di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77; VISTA la nota n. 0017274 del 30 agosto 2011 con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni territorialmente interessati, per il tramite della Società, la documentazione progettuale dell’opera in oggetto al fine del rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 52- quinquies del citato Testo Unico;
CONSIDERATO che l’opera, che consiste nella realizzazione di un impianto di compressione del gas della potenza di circa 33 MW e di quattro condotte della lunghezza complessiva di 1.880 metri e diametro DN 1200, da realizzare sul territorio del Comune di Sulmona, costituisce parte essenziale del progetto di raddoppio della dorsale appenninica, estesa da Brindisi a Minerbio, ed è necessaria per: – assicurare la copertura del fabbisogno energetico del Paese nel medio-lungo termine, in linea con quanto previsto dalla Strategia energetica nazionale relativamente al forte aumento della quota di rinnovabili variabili nella generazione elettrica, e quindi della necessità del loro back up anche attraverso l’utilizzo delle centrali elettriche alimentate a gas naturale, nonché al phase out dal carbone, mediante l’incremento delle capacità di trasporto dai punti di entrata della rete italiana, anche in previsione dei nuovi punti di accesso che saranno realizzati al Sud – aumentare la sicurezza ed affidabilità del sistema di trasporto del gas, anche attraverso il completamento del corridoio alternativo alla dorsale di importazione dal Nord Africa, di cui molti tratti già in esercizio o in costruzione e altri, che hanno già ottenuto valutazione di impatto ambientale favorevole, in corso di autorizzazione; – garantire il corretto esercizio delle nuove magliature della rete dei metanodotti per incrementarne le potenzialità e l’affidabilità, permettendo inoltre la realizzazione di un piano di razionalizzazione dei gasdotti esistenti anche con la dismissione delle infrastrutture più vetuste. In particolare permetterà un migliore utilizzo della Rete di Trasporto Regionale collegata alla esistente dorsale di importazione dal Nord Africa; – assicurare l’aumento delle prestazione del campo di stoccaggio di gas in sotterraneo “Fiume Treste Stoccaggio”, sito nel comune di Cupello, già collegato alla Rete Nazionale dei Gasdotti tramite i metanodotti “Vastogirardi-San Salvo” e “Campochiaro-Sulmona”; 3
CONSIDERATO che: – l’avvio dell’iter istruttorio del procedimento, a seguito del quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dell’art. 52-ter del D.P.R. 327/01, il prescritto avviso di avvio del procedimento – con l’elenco recante indicazioni del comune, fogli e particelle interessati dalla fascia per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente – è stato pubblicato per venti giorni consecutivi, dal 6 giugno 2012, all’albo pretorio del Comune di Sulmona e pubblicato, in pari data, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Messaggero ed. Abruzzo”; – con riferimento all’impegno del Governo assunto nella seduta del 15 marzo 2011 della VIII Commissione Ambiente, con approvazione della risoluzione n.7-000518, nonché della risoluzione del Consiglio regionale della Regione Abruzzo del 24 gennaio 2012, in data 10 maggio 2012 si è tenuto presso questo Ministero un “tavolo di confronto tecnico – istituzionale” sulle problematiche ambientali e territoriali inerenti la realizzazione dell’impianto di spinta. Altri tavoli di confronto, concernenti anche la valutazione di alternative di localizzazione dell’impianto di compressione gas e del metanodotto Sulmona – Foligno, si sono tenuti nei giorni 12 settembre e 1 ottobre 2014; – i resoconti verbali delle riunioni delle Conferenza di Servizi, tenutesi in data 8 ottobre 2014 e 12 novembre 2014, nel corso delle quali sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli con prescrizioni e/o condizioni, nonché il parere negativo della Comunità Montana Peligna e del Comune di Sulmona. In particolare, la riunione dell’8 ottobre si è conclusa con l’aggiornamento dei lavori a 30 giorni, al fine di rivalutare le posizioni espresse dalle amministrazioni locali, stabilendo che, trascorso tale termine senza elementi di novità sul procedimento, ai sensi dell’art. 14-quater della legge 241/90 e s.m.i., la questione sarebbe stata rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella successiva riunione della Conferenza di Servizi del 12 novembre 2014, gli enti locali hanno confermato la loro contrarietà e la Regione Abruzzo il diniego dell’intesa;
VALUTATE le osservazioni pervenute da parte di Comitati, Associazioni e privati cittadini, ritenute afferenti a questioni già valutate in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché le controdeduzioni presentate dalla Snam Rete Gas S.p.A.; VISTA la determina dirigenziale datata 10 febbraio 2015 di conclusione della Conferenza di Servizi del 12 novembre 2014, che come sopra detto non si è potuta concludere con esito positivo a causa del diniego dell’intesa espresso dalla Regione Abruzzo con delibere di Giunta n. 500 del 29 luglio 2014, n.597 del 23 settembre 2014 e n.623 del 7 ottobre 2014;
VISTA la rimessione, in data 19 febbraio 2015, del procedimento autorizzativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, seconda parte, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, per il superamento del dissenso;
VISTI i resoconti del procedimento svolto dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA) per risolvere i punti di dissenso e individuare una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Tale procedimento si è articolato in otto riunioni, dal 30 aprile al 13 novembre 2015. Nel corso delle riunioni, su richiesta della Regione e del Comune di Sulmona, sono state valutate anche localizzazioni alternative della centrale di compressione, sia in un diverso sito nel Comune di Sulmona, ipotesi già considerata nel corso della valutazione di impatto ambientale, sia in un diverso Comune. Non è stato possibile pervenire ad un accordo su una diversa localizzazione della centrale in quanto, relativamente alla prima ipotesi, pur risultando tecnicamente fattibile, il comune di Sulmona si è dichiarato comunque contrario alla localizzazione dell’impianto sul proprio territorio; relativamente al sito in diverso Comune, questo è risultato, a seguito di sopralluogo congiunto con la Regione, di estensione 4 insufficiente, e quindi tecnicamente non idoneo. Preso atto dell’impossibilità di una diversa localizzazione dell’impianto, su proposta della Regione, è stata considerata anche la possibilità, al fine di ridurre al minimo possibile le emissioni in atmosfera, di modificare l’alimentazione della centrale, prevista a gas, in elettrica; nonostante la disponibilità della Snam Rete Gas S.p.A. a realizzare l’innovativa modifica impiantistica richiesta, la Regione, pur inizialmente favorevole, ha tuttavia negato l’intesa sulla base del parere comunque negativo del Comune di Sulmona;
CONSIDERATO che pertanto l’intesa con la Regione Abruzzo non è stata raggiunta nonostante le reiterate trattative svolte secondo quanto specificamente previsto dall’art. 14-quater, comma 3, seconda parte della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016);
RILEVATO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2017, in esito all’“esame comparativo degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da una parte nella rilevanza energetica e nel carattere strategico dell’opera in quanto necessaria per la sicurezza degli approvvigionamenti a livello italiano ed europeo, essendo stata inclusa dalla Commissione Europea nella lista dei progetti di interesse comunitario, dall’altra nella tutela ambientale con particolare riferimento alla qualità dell’aria ed ai conseguenti riflessi sulla salute e considerato il procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi positivamente, sia condivisibile la posizione assunta delle amministrazioni favorevoli al progetto in esame, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni coinvolte nella procedura in argomento”, ha deliberato, “in considerazione della rilevanza energetica dell’opera ai fini della diversificazione delle fonti e delle rotte dell’approvvigionamento energetico, nonché in considerazione dell’interesse comunitario e della strategicità dell’infrastruttura in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, di superare il dissenso emerso in conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera denominata Centrale di compressione gas di Sulmona nel rispetto delle prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nel procedimento.” ;
DECRETA
Art. 1 1. E’ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente”, della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 2 1. È autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’opera di cui all’art. 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.
Art. 3 1. E’ dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.
Art. 4 1. E’ riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti dell’impianto di cui all’articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all’articolo 1. 5
Art. 5 1. E’ fatto obbligo alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale del 7 marzo 2011 e a quelle di cui ai pareri espressi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni sono comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.
Art. 6 1. I lavori di costruzione dell’impianto dovranno iniziare entro due anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo motivate richieste di proroga, e concludersi entro tre anni dal loro inizio.
Art. 7 1. La Società Snam Rete Gas provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 10, della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016), ed effettuerà le comunicazioni ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico. Di tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.
Art. 8 1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinques, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. 2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.
Art. 9 1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Gilberto Dialuce)


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