SULMONA - “Il Decreto non è una novità ma un provvedimento atteso, tra l'altro assunto dal Mise nel penultimo giorno utile e sul quale eravamo già preparati ad opporci in via giudiziaria con la predisposizione dei ricorsi al Tar Lazio già avverso la delibera del 22 dicembre scorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, per noi non cambia nulla se non il mantenere insediato in maniera permanente questo tavolo a cui partecipano a pieno titolo anche le rappresentanze dei territori, non solo quelle istituzionali ma anche comitati e associazioni, poichè riteniamo che la questione sia dirimente per le strategie di sviluppo che si intendono dare al nostro territorio anche e soprattutto da parte del governo centrale.
Quando si sussurra che c'è una ragione di stato o superiore che giustifichi la realizzazione di quest'opera, noi non siamo assolutamente d'accordo perchè riteniamo che tale suprema ragione debba comunque scaturire da una condivisione dei territori stessi e non riteniamo che trasformare l'Abruzzo in un hub del gas, o comunque in un crocevia di quelle quelle infrastrutture a supporto della veicolazione delle risorse energetiche estratte da materia fossile ad esclusivo beneficio di altri Paesi europei, sia una prerogativa dell'Abruzzo stesso. Va ricordato a tal pro come questa opera chiamata “Rete Adriatica” - ma incomprensibilmente, da un certo momento in poi, ubicata solo ed esclusivamente sull'Appennino - rappresenti un pezzo di un'infrastrutturazione di livello internazionale che non porterà alcun tipo di beneficio ai nostri territori: non distribuirà metano a famiglie o imprese abruzzesi o di altre regioni italiane ma lo trasporterà al di fuori del territorio nazionale a beneficio pressoché esclusivo di pochissimi grandi gruppi imprenditoriali. Questa situazione da parte nostra non è sostenibile e quindi ci batteremo fino in fondo a partire quindi dalla reiterazione del ricorso al Tar anche avverso a quest'ultimo decreto che stiamo cominciando a studiare”.
QUESTO E' IL DECRETO
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Il Direttore Generale
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
dei procedimenti amministrativi;
VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164;
VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero delle Attività
Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente
l’individuazione e l’aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti, ai
sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e i successivi
decreti di aggiornamento di cui l’ultimo del 31 gennaio 2017;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia”;
VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in
seguito denominato “Testo Unico”, come integrato dal D.lgs. 27 dicembre
2004, n. 330;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e
del Ministero dell’Interno recante “Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8”;
VISTO l’art.38 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTA la legge 11 novembre 2014, n.164 di conversione del D.L. n. 133
del 12 settembre 2014, recante “Misure urgenti per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e la ripresa delle attività produttive”;
VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del
14 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n.347/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sugli elenchi dei progetti di
interesse comune;
VISTO il provvedimento del 7 marzo 2011 n. DVA-DEC-2011-000070, con
il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale,
con prescrizioni, in merito al progetto “Metanodotto Sulmona–Foligno e
Centrale di compressione gas di Sulmona”;
CONSIDERATO che con nota del 31 maggio 2011, a fronte di specifica
richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A., il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare ha 2 comunicato di non
ravvisare, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, motivi
ostativi allo sdoppiamento del procedimento amministrativo di
autorizzazione dell’opera ”Metanodotto Sulmona – Foligno e Centrale di
compressione gas di Sulmona” purché gli interventi da realizzare siano
gli stessi oggetto del citato Decreto di Valutazione di Impatto
Ambientale; VISTA la nota del 17 giugno 2011, acquisita al protocollo
n.0013930 del 28 giugno 2011, con la quale la Società Snam Rete Gas
S.p.A. (di seguito: la Società) ha chiesto al Ministero dello sviluppo
economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti
e le Infrastrutture Energetiche, l’applicazione dell’art. 57-bis del
Testo Unico al procedimento di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e
quattro linee di collegamento alla rete Snam Rete Gas esistente”;
VISTO che, nel contempo, la suddetta Società ha chiesto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di non proseguire l’iter
istruttorio di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, avviato dallo
stesso Ministero con nota del 29 luglio 2005, n. 383 e che lo stesso
Ministero, con lettera del 29 luglio 2011, ha preso atto della richiesta
della Società ed ha inviato al Ministero dello sviluppo economico la
documentazione tecnica concernente il progetto ed i pareri pervenuti nel
corso dell’istruttoria di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77; VISTA la
nota n. 0017274 del 30 agosto 2011 con la quale la Direzione Generale
per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture
Energetiche ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni
territorialmente interessati, per il tramite della Società, la
documentazione progettuale dell’opera in oggetto al fine del rilascio
del parere di competenza ai sensi dell’art. 52- quinquies del citato
Testo Unico;
CONSIDERATO che l’opera, che consiste nella realizzazione di un
impianto di compressione del gas della potenza di circa 33 MW e di
quattro condotte della lunghezza complessiva di 1.880 metri e diametro
DN 1200, da realizzare sul territorio del Comune di Sulmona, costituisce
parte essenziale del progetto di raddoppio della dorsale appenninica,
estesa da Brindisi a Minerbio, ed è necessaria per: – assicurare la
copertura del fabbisogno energetico del Paese nel medio-lungo termine,
in linea con quanto previsto dalla Strategia energetica nazionale
relativamente al forte aumento della quota di rinnovabili variabili
nella generazione elettrica, e quindi della necessità del loro back up
anche attraverso l’utilizzo delle centrali elettriche alimentate a gas
naturale, nonché al phase out dal carbone, mediante l’incremento delle
capacità di trasporto dai punti di entrata della rete italiana, anche in
previsione dei nuovi punti di accesso che saranno realizzati al Sud –
aumentare la sicurezza ed affidabilità del sistema di trasporto del gas,
anche attraverso il completamento del corridoio alternativo alla
dorsale di importazione dal Nord Africa, di cui molti tratti già in
esercizio o in costruzione e altri, che hanno già ottenuto valutazione
di impatto ambientale favorevole, in corso di autorizzazione; –
garantire il corretto esercizio delle nuove magliature della rete dei
metanodotti per incrementarne le potenzialità e l’affidabilità,
permettendo inoltre la realizzazione di un piano di razionalizzazione
dei gasdotti esistenti anche con la dismissione delle infrastrutture più
vetuste. In particolare permetterà un migliore utilizzo della Rete di
Trasporto Regionale collegata alla esistente dorsale di importazione dal
Nord Africa; – assicurare l’aumento delle prestazione del campo di
stoccaggio di gas in sotterraneo “Fiume Treste Stoccaggio”, sito nel
comune di Cupello, già collegato alla Rete Nazionale dei Gasdotti
tramite i metanodotti “Vastogirardi-San Salvo” e “Campochiaro-Sulmona”; 3
CONSIDERATO che: – l’avvio dell’iter istruttorio del procedimento, a
seguito del quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della
legge n. 241/90 e dell’art. 52-ter del D.P.R. 327/01, il prescritto
avviso di avvio del procedimento – con l’elenco recante indicazioni del
comune, fogli e particelle interessati dalla fascia per l’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio nonché delle aree da occupare
temporaneamente – è stato pubblicato per venti giorni consecutivi, dal 6
giugno 2012, all’albo pretorio del Comune di Sulmona e pubblicato, in
pari data, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Messaggero ed.
Abruzzo”; – con riferimento all’impegno del Governo assunto nella seduta
del 15 marzo 2011 della VIII Commissione Ambiente, con approvazione
della risoluzione n.7-000518, nonché della risoluzione del Consiglio
regionale della Regione Abruzzo del 24 gennaio 2012, in data 10 maggio
2012 si è tenuto presso questo Ministero un “tavolo di confronto tecnico
– istituzionale” sulle problematiche ambientali e territoriali inerenti
la realizzazione dell’impianto di spinta. Altri tavoli di confronto,
concernenti anche la valutazione di alternative di localizzazione
dell’impianto di compressione gas e del metanodotto Sulmona – Foligno,
si sono tenuti nei giorni 12 settembre e 1 ottobre 2014; – i resoconti
verbali delle riunioni delle Conferenza di Servizi, tenutesi in data 8
ottobre 2014 e 12 novembre 2014, nel corso delle quali sono stati
acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli con prescrizioni e/o
condizioni, nonché il parere negativo della Comunità Montana Peligna e
del Comune di Sulmona. In particolare, la riunione dell’8 ottobre si è
conclusa con l’aggiornamento dei lavori a 30 giorni, al fine di
rivalutare le posizioni espresse dalle amministrazioni locali,
stabilendo che, trascorso tale termine senza elementi di novità sul
procedimento, ai sensi dell’art. 14-quater della legge 241/90 e s.m.i.,
la questione sarebbe stata rimessa alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Nella successiva riunione della Conferenza di Servizi del 12
novembre 2014, gli enti locali hanno confermato la loro contrarietà e la
Regione Abruzzo il diniego dell’intesa;
VALUTATE le osservazioni pervenute da parte di Comitati, Associazioni
e privati cittadini, ritenute afferenti a questioni già valutate in
ambito di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché le controdeduzioni
presentate dalla Snam Rete Gas S.p.A.; VISTA la determina dirigenziale
datata 10 febbraio 2015 di conclusione della Conferenza di Servizi del
12 novembre 2014, che come sopra detto non si è potuta concludere con
esito positivo a causa del diniego dell’intesa espresso dalla Regione
Abruzzo con delibere di Giunta n. 500 del 29 luglio 2014, n.597 del 23
settembre 2014 e n.623 del 7 ottobre 2014;
VISTA la rimessione, in data 19 febbraio 2015, del procedimento
autorizzativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’articolo 14-quater, comma 3, seconda parte, della legge 7 agosto
1990, n.241 e successive modificazioni, per il superamento del dissenso;
VISTI i resoconti del procedimento svolto dal Dipartimento per il
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(DICA) per risolvere i punti di dissenso e individuare una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Tale
procedimento si è articolato in otto riunioni, dal 30 aprile al 13
novembre 2015. Nel corso delle riunioni, su richiesta della Regione e
del Comune di Sulmona, sono state valutate anche localizzazioni
alternative della centrale di compressione, sia in un diverso sito nel
Comune di Sulmona, ipotesi già considerata nel corso della valutazione
di impatto ambientale, sia in un diverso Comune. Non è stato possibile
pervenire ad un accordo su una diversa localizzazione della centrale in
quanto, relativamente alla prima ipotesi, pur risultando tecnicamente
fattibile, il comune di Sulmona si è dichiarato comunque contrario alla
localizzazione dell’impianto sul proprio territorio; relativamente al
sito in diverso Comune, questo è risultato, a seguito di sopralluogo
congiunto con la Regione, di estensione 4 insufficiente, e quindi
tecnicamente non idoneo. Preso atto dell’impossibilità di una diversa
localizzazione dell’impianto, su proposta della Regione, è stata
considerata anche la possibilità, al fine di ridurre al minimo possibile
le emissioni in atmosfera, di modificare l’alimentazione della
centrale, prevista a gas, in elettrica; nonostante la disponibilità
della Snam Rete Gas S.p.A. a realizzare l’innovativa modifica
impiantistica richiesta, la Regione, pur inizialmente favorevole, ha
tuttavia negato l’intesa sulla base del parere comunque negativo del
Comune di Sulmona;
CONSIDERATO che pertanto l’intesa con la Regione Abruzzo non è stata
raggiunta nonostante le reiterate trattative svolte secondo quanto
specificamente previsto dall’art. 14-quater, comma 3, seconda parte
della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016);
RILEVATO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre
2017, in esito all’“esame comparativo degli interessi coinvolti nel
procedimento in esame, individuati da una parte nella rilevanza
energetica e nel carattere strategico dell’opera in quanto necessaria
per la sicurezza degli approvvigionamenti a livello italiano ed europeo,
essendo stata inclusa dalla Commissione Europea nella lista dei
progetti di interesse comunitario, dall’altra nella tutela ambientale
con particolare riferimento alla qualità dell’aria ed ai conseguenti
riflessi sulla salute e considerato il procedimento di valutazione di
impatto ambientale conclusosi positivamente, sia condivisibile la
posizione assunta delle amministrazioni favorevoli al progetto in esame,
nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni
coinvolte nella procedura in argomento”, ha deliberato, “in
considerazione della rilevanza energetica dell’opera ai fini della
diversificazione delle fonti e delle rotte dell’approvvigionamento
energetico, nonché in considerazione dell’interesse comunitario e della
strategicità dell’infrastruttura in termini di sicurezza degli
approvvigionamenti, di superare il dissenso emerso in conferenza di
servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione
alla costruzione ed esercizio dell’opera denominata Centrale di
compressione gas di Sulmona nel rispetto delle prescrizioni fornite
dagli enti coinvolti nel procedimento.” ;
DECRETA
Art. 1 1. E’ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata
“Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento
alla rete Snam Rete Gas esistente”, della Società Snam Rete Gas S.p.A.,
depositato presso il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 2 1. È autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’opera di
cui all’art. 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.
Art. 3 1. E’ dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per
la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone
altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno
essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.
Art. 4 1. E’ riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici
vigenti dell’impianto di cui all’articolo 1, con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, della durata di anni cinque dalla data del
presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui
all’articolo 1. 5
Art. 5 1. E’ fatto obbligo alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. di
adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di
impatto ambientale del 7 marzo 2011 e a quelle di cui ai pareri espressi
nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, di cui una
sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le
prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato,
derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle
Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di
ottemperanza e i conseguenti controlli. Gli esiti finali delle verifiche
di ottemperanza delle prescrizioni sono comunicati al Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza degli
Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche – Divisione V.
Art. 6 1. I lavori di costruzione dell’impianto dovranno iniziare
entro due anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo
motivate richieste di proroga, e concludersi entro tre anni dal loro
inizio.
Art. 7 1. La Società Snam Rete Gas provvederà alla pubblicazione del
presente decreto, secondo quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 10,
della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016),
ed effettuerà le comunicazioni ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico. Di
tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione Generale
per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture
Energetiche – Divisione V.
Art. 8 1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo
52-quinques, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi
della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici,
ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di
assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le
attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere
connesse. 2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario,
variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela
del territorio comunque denominati.
Art. 9 1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono
di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Gilberto Dialuce)
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