SULMONA - Con un comunicato ufficiale la LND ha rigettato il ricorso del Matelica inerente la partita del 23 dicembre scorso che non si è disputata per la presenza di ghiaccio sul terreno di gioco contro il Sulmona.clicca qui.Il giudice ha deciso di far ripetere la gara.Ora la squadra marchigiana avrà una settimana di tempo per presentare ricorso.
Nel caso non lo facesse lo stesso giudice potrebbe decidere la data del recupero che probabilmente verrà recuperata domenica 2 Febbraio.
SULMONA CALCIO 1921 - MATELICA CALCIO A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S. MATELICA CALCIO A.S.D., con il quale si chiede che
venga inflitta alla A.S.D. SULMONA CALCIO la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 17, comma 1, CGS, ritenendola
responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima;
- lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. SULMONA CALCIO, che evidenziano come il mancato svolgimento della gara sia da
ricondurre esclusivamente alla presenza di una lastra di ghiaccio su una parte del campo di gioco;
- rilevato come sia circostanza pacifica e non contestata che il terreno di gioco si presentava sgombero dalla neve per più del 99% e
che il direttore di gara lo abbia ritenuto impraticabile esclusivamente in quanto "la porzione di campo compresa tra la linea di area di
rigore e la linea di porta era ricoperta da una coltre di ghiaccio più o meno spessa a seconda della zona";
- rilevato che la resistente A.S.D. SULMONA CALCIO afferma di essersi prontamente adoperata, sin dal mattino, impegnando i
propri dirigenti (con pale, picconi e fiamma ossidrica) nel tentativo di rimuovere lo strato di ghiaccio e rendere praticabile il terreno di
gioco, e che tale circostanza è confermata dall'arbitro nell'allegato al referto della gara in epigrafe, ove precisa che tali tentativi "si
sono protratti anche durante i canonici 45' di attesa" antecedenti la decisione di rinviare lo svolgimento della gara;
- rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla S.S. MATELICA CALCIO A.S.D. non risultano in alcun
modo provate,inclusa l'affermazione secondo cui "è chiaro" che la lastra di ghiaccio che ha reso impossibile il regolare svolgimento
della gara originava da "neve caduta almeno tre settimane prima, mai rimossa", la quale appare, invero, poco plausibile considerato
che dalla documentazione allegata risulta che le temperature minime registrate presso il territorio di Sulmona, nei giorni antecedenti
allo svolgimento della gara hanno raggiunto anche i tre gradi al di sotto dello zero termico e, in particolare, nella notte compresa tra il
21 ed il 22 dicembre la temperatura minima registrata è stata di zero gradi centigradi.
- rilevato che il reclamo si palesa infondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile al fatto certo e non
contestato della presenza di un'ampia e rilevante zona di campo ghiacciato e tale evento non è imputabile alla squadra ospitante,
costituendo causa di forza maggiore;
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.
La società del Matelica ha ora sette giorni di tempo per ricorrere in secondo grado alla Corte di Giustizia Federale. In caso contrario il dipartimento Interregionale stabilirà la data del recupero che avverrà in un giorno infrasettimanale.
Domenico Verlingieri
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