ULTIM'ORA NAZIONALI

ULTIME NOTIZIE - Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca nei prossimi giorni. Nuova ondata di raid incrociati - Putin: "Kiev fa terrorismo. Da Merz passi bruschi, ma goffi". Mosca chiude l'Istituto Goethe - Indagine sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci -

news

ULTIME NOTIZIE DALLA REGIONE

ULTIM'ORA Schianto nella notte a San Salvo: un 16enne morto e quattro feriti - Al via lavori da 3,5 milioni per sicurezza e valorizzazione del Voltigno - Operaio ustionato durante manutenzione a un distributore di carburante -

Sport News

# SPORT # Leo Messi lascia la nazionale: "Non ho più nulla da dare"- Caduta per Pogacar, si ritira dalla Vuelta. Mondiale a rischio-

NOTIZIA IN PRIMO PIANO

TERAMO: "AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL MESE DELLA RICERCA"

TERAMO - “NEXT GEN PhD. Dove la ricerca diventa comunità” è il tema della terza edizione del Mese della Ricerca che torna dall’8 al 25 sett...

TOP NEWS

TOP NEWS REGIONE ABRUZZO

FACEBOOK LIVE - LE DIRETTE STREAMING DI CENTROABRUZZONEWS

martedì 15 aprile 2025

IMU CONIUGI: "LA CASSAZIONE CHIARISCE I REQUISITI PER LA DOPPIA ESENZIONE"

ROMA - "L'agevolazione Imu per la prima casa spetta ai coniugi che risiedono nello stesso comune, ma presso indirizzi diversi, su entrambi gli immobili.A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con l'ordinanza 9620 del 13 aprile 2025, ha accolto il ricorso di un uomo che rivendicava il beneficio fiscale anche sul suo appartamento perché aveva deciso, d'accordo con la moglie, di vivere in case diverse. Verdetto ribaltato. Gli Ermellini hanno ribaltato il verdetto di merito dando ragione al contribuente spiegando che non si tratta di una c.d. “seconda casa”, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata".
F.S.

https://www.facebook.com/IntrodacquaAgora


https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/fisco/imu-benefici-prima-casa-per-ambedue-i-coniugi-che-risiedono-presso-indirizzi-diversi-dn7dpkkp?fbclid=IwY2xjawJrVnNleHRuA2FlbQIxMQABHir27XejYIuyXcslsZYR3rE9aOFJV68-owlWwCrH24Ii6ygPTINj57-P2tXJ_aem_9HTZfW0vyuu4jRPMFW4KsA

Nessun commento:

CENTROABRUZZONEWS

centroabruzzonews : SULMONA

stampa la pagina