in aggiunta alla normale retribuzione, un pagamento supplementare per il tempo impiegato nella vestizione-svestizione. Con la sentenza di secondo grado, emessa nei giorni scorsi, la Asl è riuscita così a far valere le proprie ragioni e a ribaltare il verdetto di primo grado, risalente al marzo del 2015, che aveva dato ragione ai 30 infermieri. I magistrati di secondo grado, nel dare accoglimento alle ragioni della Asl, hanno disposto il pagamento a carico dei ricorrenti delle spese legali. La sentenza pro-Asl, da parte della corte d’appello di L’Aquila, si innesta nel ricco filone giurisprudenziale che ha caratterizzato, negli ultimi anni, molteplici controversie intraprese in altre realtà sanitarie della regione. Infatti, prima a Chieti (anni addietro) e poi, di recente, a Pescara, le rispettive Asl hanno perso la battaglia giudiziaria su analoghe rivendicazioni degli infermieri. La sentenza pronunciata nei giorni scorsi a favore della Asl 1 Abruzzo, peraltro, farà giurisprudenza (e dunque avrà un peso notevole), oltreché nelle analoghe dispute giudiziarie in corso nelle altre Asl abruzzesi, in tutte quelle intraprese e attualmente pendenti in Italia. Per i legali della Asl è “una sentenza che definisce un aspetto finora molto controverso nel rapporto di lavoro tra infermieri e datore di lavoro pubblico (appunto, la Asl). Il verdetto, riconoscendo il valore delle nostre argomentazioni, stabilisce con chiarezza che il tempo per indossare e dismettere la divisa di lavoro non è qualcosa di ‘altro e diverso’ ma fa parte a tutti gli effetti della prestazione di lavoro. Pertanto il cosiddetto ‘tempo-tuta’”, concludono i legali dell’azienda sanitaria, “comincia ad essere remunerato con la timbratura d’ingresso fino alla seconda timbratura con cui si conclude il turno lavorativo”
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sabato 13 febbraio 2016
INFERMIERI, NO ALLA REMUNERAZIONE DEL TEMPO DI VESTIZIONE-SVESTIZIONE DELLA DIVISA: ASL 1 VINCE LA CAUSA E RIBALTA IL VERDETTO DI PRIMO GRADO
in aggiunta alla normale retribuzione, un pagamento supplementare per il tempo impiegato nella vestizione-svestizione. Con la sentenza di secondo grado, emessa nei giorni scorsi, la Asl è riuscita così a far valere le proprie ragioni e a ribaltare il verdetto di primo grado, risalente al marzo del 2015, che aveva dato ragione ai 30 infermieri. I magistrati di secondo grado, nel dare accoglimento alle ragioni della Asl, hanno disposto il pagamento a carico dei ricorrenti delle spese legali. La sentenza pro-Asl, da parte della corte d’appello di L’Aquila, si innesta nel ricco filone giurisprudenziale che ha caratterizzato, negli ultimi anni, molteplici controversie intraprese in altre realtà sanitarie della regione. Infatti, prima a Chieti (anni addietro) e poi, di recente, a Pescara, le rispettive Asl hanno perso la battaglia giudiziaria su analoghe rivendicazioni degli infermieri. La sentenza pronunciata nei giorni scorsi a favore della Asl 1 Abruzzo, peraltro, farà giurisprudenza (e dunque avrà un peso notevole), oltreché nelle analoghe dispute giudiziarie in corso nelle altre Asl abruzzesi, in tutte quelle intraprese e attualmente pendenti in Italia. Per i legali della Asl è “una sentenza che definisce un aspetto finora molto controverso nel rapporto di lavoro tra infermieri e datore di lavoro pubblico (appunto, la Asl). Il verdetto, riconoscendo il valore delle nostre argomentazioni, stabilisce con chiarezza che il tempo per indossare e dismettere la divisa di lavoro non è qualcosa di ‘altro e diverso’ ma fa parte a tutti gli effetti della prestazione di lavoro. Pertanto il cosiddetto ‘tempo-tuta’”, concludono i legali dell’azienda sanitaria, “comincia ad essere remunerato con la timbratura d’ingresso fino alla seconda timbratura con cui si conclude il turno lavorativo”