SULMONA - "Le frasi pronunciate al nostro riguardo rendono necessario un sintetico chiarimento sulle dichiarazioni rese dal Sindaco durante la conferenza stampa del 1.11 e riportate con ampio risalto dagli organi di stampa. Una più puntuale ricostruzione della vicenda potrà essere rinvenuta nella allegata nota esplicativa"si legge in una nota diffusa da Maurizia Di Massa e Amedeo D’Eramo."Le ragioni per cui gli scriventi hanno chiaramente rappresentato al Sindaco – già nella mattina del 31.10 u.s. - la giuridica impossibilità di procedere all’avvio dell’affidamento del servizio a decorrere dal 1.11 sono da individuarsi nella illegittimità della sottoscrizione del contratto in assenza di avvenuta costituzione, da parte di Cogesa spa,
della cauzione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni (trattasi di contratto di importo pari a circa € 34 milioni) e di avvenuta estensione della Polizza per responsabilità civile verso terzi, nonché del versamento dei diritti di segreteria (per € 50 mila circa a favore delle casse comunali). Parimenti, in assenza di cauzione e di polizza RCT, sarebbe stato anche impossibile procedere all’avvio della esecuzione anticipata del contratto, pena l’esposizione della Amministrazione a gravi rischi di natura patrimoniale.
Fermi restando tali radicali impedimenti, veniva pure evidenziato come la presenza di due ricorsi al Tar con richiesta di sospensiva degli atti impugnati, in ossequio ai principi di cautela e salvaguardia dell’agire amministrativo, suggeriva di procrastinare l’avvio del servizio almeno all’esito del pronunciamento del Giudice (a tutto voler concedere, nella peggiore delle ipotesi, meno di un mese). Nella stessa direzione – ma solo da ultimo - l’approfondimento imposto in ordine alla applicabilità del richiamato art. 11 comma 10ter del Codice dei contratti.
Per dovere di cronaca pare opportuno precisare che il parere dell’avvocato dell’Ente e del Segretario generale, cui sembra essere attribuita portata dirimente, è stato conosciuto dagli scriventi solo a seguito della pubblicazione sugli organi di stampa. Lo stesso parere in ogni caso, limitato alla sola presunta inapplicabilità dell’art. 11 co. 10 ter. Cod.Contratti al caso di specie, certamente non avrebbe potuto superare gli impedimenti di carattere oggettivo sopra richiamati: mancata prestazione della cauzione, mancata estensione della polizza RCT, mancato pagamento dei diritti.
E’ bene ribadire che in assenza di tali elementi nessun contratto poteva mai essere stipulato.
Da quanto sopra emerge che, con una ricostruzione non rispondente ai fatti, si è cercato di ricondurre tutto il problema del mancato avvio dell’affidamento a Cogesa alla sola applicabilità o meno dell’invocata norma del Codice dei contratti piuttosto che – come dovuto – alla macroscopica carenza delle condizioni legittimanti l’adozione degli atti necessari all’avvio del servizio.
Resta inteso che ulteriori parole in libertà, volte a ledere gli scriventi dal punto di vista personale e professionale, non saranno tollerate.
Maurizia Di Massa
Amedeo D’Eramo
RELAZIONE ESPLICATIVA
"Avremmo voluto evitare di tornare a pronunciarci sull’argomento tuttavia, a fronte delle dichiarazioni rese dall’Amministrazione in assenza di un necessario contraddittorio e risultanti da tutti gli organi di stampa, non possiamo esimerci dal fornire ulteriori precisazioni di natura squisitamente tecnica, ad esclusiva tutela delle nostre persone e del corretto operato dell’Ufficio.
Ripercorriamo, pertanto, la evoluzione dei fatti.
⦁ Chiamati a pronunciarci dall’allora Segretario generale nella primavera del c.a., rendevamo parere negativo alla approvazione del Regolamento sul controllo analogo predisposto da Cogesa spa e sottoposto alla attenzione dei Comuni soci;
⦁ Il 4° Settore, dando corso alle direttive della Amministrazione, si è applicato per individuare le soluzioni tali da assicurare in tranquillità le condizioni per l’affidamento in house. Abbiamo pertanto provveduto a predisporre lo schema di Regolamento comunale per l’esercizio del controllo sulle partecipate e relativa deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio, lo schema di convenzione per l’esercizio congiunto del controllo analogo su Cogesa spa e relativa deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio, lo schema di contratto di servizio e di contratto di usufrutto mezzi e relativa proposta di deliberazione di Giunta comunale;
⦁ In data 10.10.14 con nota prot. 41517 comunicavamo a Cogesa spa l’avvenuta adozione della Deliberazione di G.C. n. 263 del 10.10.14 di approvazione dello schema di contratto di servizio, chiedendo di confermare l’avvenuta sottoscrizione della convenzione per l’esercizio del controllo analogo da parte di tutti i comuni soci;
⦁ Con nota prot. 41625 del 13.10.14 Cogesa rispondeva precisando che solo n. 33 soci su 37 avevano provveduto all’approvazione della suddetta convenzione, con conseguente necessità di posticipare l’avvio del servizio all’1.11.2014. Ove tale iter fosse risultato concluso a tempo debito, il 15 ottobre il servizio sarebbe stato avviato;
⦁ Il 21.10.14, con nota prot. 42893, indirizzata a Cogesa e per conoscenza a Sindaco, Segretario generale, Assessore ai servizi ed Ufficio gare, gli scriventi ribadivano la assoluta necessità di procedere all’avvio del servizio a partire dal 1.11.14 e, al fine di prevenire eventuali danni a carico del Comune in conseguenza di ulteriori ritardi, invitavano la Società a prendere contatti con gli Uffici per gli adempimenti necessari alla stipula del contratto ed all’avvio del servizio;
⦁ Il 23.10.14, tramite comunicazione email, il Responsabile tecnico di Cogesa si rendeva disponibile per un incontro per il giorno 24.10.14;
⦁ In tale riunione del 24.10 la Società tornava a ribadire le proprie contestazioni in merito ai versamenti dei diritti e cauzione previsti dallo schema di contratto approvato dalla Giunta. Tornavano quindi ad evidenza le zone d’incertezza emerse in merito alla forma del contratto da stipulare (la cui scelta avrebbe determinato consistenti conseguenze in termini patrimoniali in relazione al pagamento dei diritti). A tale data esisteva ed esiste ancora un Deliberato di Giunta (n. 263/14) che statuisce il ricorso alla forma pubblica amministrativa per la stipula del contratto. Appare ovvio che la scelta di una diversa forma per la stipula del contratto (i.e. scrittura privata) avrebbe imposto nuova deliberazione di Giunta comunale;
⦁ Medio tempore si profilavano elementi di criticità in ordine all’automatico passaggio a Cogesa dei dipendenti delle cooperative. Tanto è vero che, sussistendo dubbi in merito, la Società ha ritenuto di munirsi di dedicato parere legale che si è pronunciato in senso negativo, ritenendo che la normativa vigente non consenta di procedere alla assunzione dei suddetti operatori presso Cogesa. Trattasi, tuttavia, di argomento estraneo alla competenza del 4° Settore; ciò non toglie che comunque questo Ufficio abbia sempre tutelato gli interessi dei lavoratori operando mese dopo mese il necessario affidamento del servizio in favore delle cooperative. Si torna in ogni caso a precisare come la tematica del personale fosse materia di competenza di altri Settori.
⦁ Stante la ristrettezza dei tempi, nuovamente in data 28.10.14, con nota prot. 44013, gli scriventi inviavano nuova comunicazione a Cogesa (per conoscenza a Sindaco, Assessore ai Servizi e Segretario Generale) per richiedere se risultasse soddisfatta la condizione della sottoscrizione della convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei comuni soci. Si chiedeva riscontro entro le ore 12 del successivo 30.10.14; tale riscontro giungeva nel pomeriggio del 30.10.14.
⦁ Medio tempore Cogesa provvedeva a convocare per il giorno 29.10 l’assemblea dei soci, avente ad oggetto la conclusione dell’iter di sottoscrizione della convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto;
⦁ Con nota redatta dagli scriventi, e sottoscritta dal Sindaco, si provvedeva per la stessa data a convocare l’insediamento (a seguire rispetto all’assemblea sociale) del Comitato di indirizzo strategico e di controllo sulla società;
⦁ Siamo giunti alla giornata del 31.10. La prima riunione si svolgeva presso l’ufficio del Segretario generale alla presenza del suddetto, degli scriventi, dell’Ufficio gare e, successivamente, del dirigente del 2° Settore. In quella sede venivano evidenziate, da parte degli scriventi, le criticità legate sempre alla mancanza del rilascio della cauzione, della polizza RCT e dei diritti da parte di Cogesa per procedere alla sottoscrizione del contratto. Trattavasi di diritti che sarebbero incamerati dal Comune per un importo di € 50mila circa nonché del rilascio di una cauzione posta a tutela del corretto adempimento delle prestazioni dovute da Cogesa e relative ad un appalto decennale di importo di € 34milioni circa.
Parimenti si ribadiva che, in assenza di cauzione e di polizza RCT, sarebbe stato anche impossibile procedere all’avvio della esecuzione anticipata del contratto, pena l’esposizione dell’Amministrazione a gravi rischi di natura patrimoniale.
In tale sede da parte di tutti si conveniva, quindi, sulla necessità che venissero assolti da parte di Cogesa gli obblighi imposti dalla sottoscrizione del contratto in forma pubblica (pagamento diritti, cauzione e polizza RCT come sopra).
Alla presenza di tali impedimenti, non era materialmente possibile – alla data del 31 ottobre – procedere alla stipula del contratto e quindi all’avvio dell’affidamento, per evidente carenza dei necessari presupposti di legittimità ed obbligatori per legge.
Fermi restando tali radicali impedimenti al contratto veniva pure evidenziato che, stante la presenza di due ricorsi con richiesta di sospensiva degli atti impugnati, l’ossequio ai principi di cautela e salvaguardia dell’agire amministrativo imponeva di procrastinare l’avvio del servizio almeno all’esito del pronunciamento del Tar (comunque meno di un mese. Sempre che, ovviamente, nelle more fossero state integrate le condizioni per la stipula del contratto; in assenza di tali elementi nessun contratto potrà mai essere stipulato).
Nella stessa direzione – ma solo da ultimo - l’approfondimento imposto in ordine all’applicabilità del richiamato art. 11 comma 10ter del Codice dei contratti.
La riunione proseguiva presso l’ufficio del Sindaco alla presenza degli scriventi, del Segretario, del sindaco, degli assessori Dante, Marinucci, Giannantonio e Goti, del legale dell’ente, dell’amministratore unico di Cogesa sig. Quaglia, del responsabile tecnico di Cogesa Ing. Margani. Ancora in quella sede venivano espresse dagli scriventi le medesime problematiche emerse presso l’ufficio del Segretario. Gli scriventi precisavano quindi chiaramente, la propria posizione ovvero, per le ragioni tutte suindicate, di trovarsi nella giuridica impossibilità di dare corso all’avvio dell’affidamento, pena illegittimità o illiceità dei relativi atti.
Il Sindaco, all’esito, richiedeva agli scriventi relazione scritta, che veniva resa con nota prot.44511 del 31.10.14. Per completezza di informazione, atteso che a riguardo sono stati fatti pesanti commenti, va precisato che la relazione di che trattasi redatta dall’ufficio è stata trasmessa a tutti gli interessati (Sindaco, Assessori e Dirigenti competenti) per le vie canoniche. Un’ulteriore copia è stata inserita sotto la porta dell’ufficio del Sindaco per renderlo immediatamente edotto, in tempo utile, della necessità di adottare urgenti provvedimenti a tutela del regolare svolgimento del servizio, prima della consegna del documento per le vie ordinarie del servizio protocollo che non è immediata. Della avvenuta redazione della relazione il sottoscritto ingegnere si è preoccupato di informare il Sindaco effettuando ben tre telefonate e lasciando anche un messaggio alla segreteria telefonica senza avere risposta né essere richiamato.
Pare alquanto strano che il Sindaco, dopo aver già rilasciato dichiarazioni in merito in data 31.10 (cfr. articoli su Zac7 rete5.tv dai quali emerge in maniera chiara che Amministrazione, Cogesa e Sindacati si erano già determinati per un rinvio dell’affidamento, reso necessario dalla avvenuta notifica dei ricorsi) e dopo aver convocato proprio a tal fine una conferenza stampa per l’1.11, durante quest’ultima si sia dichiarato ignaro delle problematiche manifestate chiaramente dagli scriventi.
Quanto sopra esposto è la sola cronaca dei fatti accaduti, come documentalmente assistiti.
Duole certamente che, dopo tanto lavoro svolto con dedizione e senza risparmio di energie, con il solo scopo di portare a termine l’obiettivo strategico fissato dall’Amministrazione, si venga ora additati quali autori del presunto fallimento del progetto. Il progetto certamente non risulta essere stato pregiudicato.
Ci auguriamo ovviamente che, come spesso accade, si sia trattato solo di parole in libertà generate dalla pressione del momento. Nella qualità di pubblici dipendenti, che rispettano i ruoli, riteniamo per il momento di dover soprassedere su locuzioni oggettivamente offensive e disancorate dai fatti storici.
Sereni del lavoro svolto, in tutta tranquillità, ci auguriamo che la cosa possa qui esaurirsi. Deve però essere chiaro che in futuro non saremo disposti ad accettare ulteriori offese gratuite".
Sulmona, 2.11.14
Maurizia Di Massa
Amedeo D’Eramo