SULMONA - Un'interrogazione parlamentare è stata presentata nei giorni scorsi dalla sen. Stefania Pezzopane al Ministro della Giustizia, per scongiurare la soppressione del Tribunale di Sulmona e sollecitare il governo a istituire una sezione distaccata dell'ufficio di sorveglianza o quanto meno di un ufficio del giudice di sorveglianza.Ecco il testo;
Ufficio Legislativo
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00167
Atto n. 3-00167 (con carattere d'urgenza)
Pubblicato il 24 giugno 2013, nella seduta n. 48
PEZZOPANE- Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
risulta grave la situazione dei circa 450 detenuti o internati della
struttura penitenziaria di Sulmona (in via di ampliamento e già oggi la più
grande dell'Italia centrale dopo quelle di Roma) i quali, per tutelare i
propri diritti dinanzi alle magistrature di sorveglianza de L'Aquila, sono
sottoposti a pericolose e antieconomiche traduzioni di oltre 200 chilometri
complessivi, con tempi di impegno ed esposizione al rischio di oltre 6 ore
per ciascuna traduzione, per un totale di 2.304 ore complessive, nell'anno
2010, per i detenuti, e di 2.712 ore lavoro per il personale di Polizia
penitenziaria;
non si hanno in Italia altre importanti strutture penitenziarie lasciate a
così notevole distanza dal tribunale di sorveglianza e dal giudice di
sorveglianza;
ritenuto inoltre che:
si ritiene urgente l'istituzione a Sulmona di una sezione distaccata
dell'ufficio di sorveglianza o quanto meno di un ufficio del giudice di
sorveglianza, strutture sufficienti da sole ad azzerare tempi, rischi e
costi delle traduzioni, e in tal senso si è espresso il Presidente della
Corte d'appello de L'Aquila nella relazione di inaugurazione dell'anno
giudiziario 2011-2012 ove, in considerazione delle particolari distanze
esistenti fra L'Aquila e il circondario di Sulmona, ha espresso il parere
che anziché della ventilata soppressione del tribunale di Sulmona, si
necessiterebbe semmai di un proprio ufficio di sorveglianza;
dai dati dell'allegato tecnico alla Relazione illustrativa dello schema di
decreto legislativo n. 155 del 2012 emerge che il circondario del tribunale
di Sulmona è, in misura assai vistosa, quello più distante, fra quelli
soppressi, dalla futura sede accorpante de L'Aquila;
in tale documento, pur mancando qualsiasi dato sulle distanze dalla sede
accorpante dei restanti comuni del circondario, si riporta la distanza di
ben 112 chilometri dell'attuale sede di Sulmona riconoscendo l'esistenza
delle lamentate difficoltà di collegamento, giudicate tuttavia
insufficienti a giustificare "da sole" la conservazione del tribunale;
della gravità di tale situazione infrastrutturale si dà atto sia
nell'ordinanza in data 21 dicembre 2012 di rimessione alla Corte
costituzionale del tribunale di Montepulciano, ove si rileva che
quest'ultimo tribunale è secondo solo a quello di Sulmona quanto a
penalizzazione della cittadinanza interessata; sia nell'ordinanza del
tribunale di Sulmona in data 21 febbraio 2013, ove si evidenziano le non
ragionevoli difficoltà di accesso alla sede accorpante dalla totalità dei
comuni del circondario di Sulmona, taluni ubicati sino ad oltre 150
chilometri dalla nuova sede su percorsi di montagna con temperature che
scendono sino ad oltre 20 gradi sotto lo zero; sia nella relazione
inaugurale dell'anno giudiziario 2011-2012 del Presidente della Corte
d'appello de L'Aquila, ove si segnala che il circondario del Tribunale di
Sulmona si estende in aree interamente di montagna, poste per la gran parte
oltre i 1.200 metri di altitudine, notevolmente distanti da qualsiasi altra
possibile sede, carenti di infrastrutture di collegamento al capoluogo di
provincia e soggette a sfavorevoli condizioni meteorologiche, con frequente
presenza sulle strade di neve e ghiaccio nel periodo invernale, e che per
tali ragioni, come già detto, oltre che per la presenza della più
importante struttura penitenziaria della regione, il tribunale, anziché
della ventilata soppressione, necessiterebbe semmai di un proprio ufficio
di sorveglianza;
contrastanti con la decisione di sopprimere il tribunale di Sulmona sono
sia i precedenti studi del Consiglio superiore della magistratura in punto
di accessibilità alla sede giudiziaria, ove si rileva che nelle situazioni
caratterizzate da particolari difficoltà di collegamento il "presidio
giudiziario va conservato comunque", sia lo specifico criterio della legge
delega, il quale impone di tener conto delle specificità territoriali del
bacino di utenza in riferimento alla situazione infrastrutturale;
la mancata considerazione di tali aspetti era stata segnalata nel parere,
in data 9 luglio 2012, reso dal Csm sullo schema di decreto legislativo,
ove si osservava, con evidente riferimento alle posizioni più problematiche
quale in primo luogo quella del tribunale di Sulmona, che in taluni casi,
la distanza chilometrica tra il nuovo tribunale di riferimento e i comuni
del circondario più lontani da questo è particolarmente elevata in termini
spaziali e di tempi di percorrenza, con rischio evidente, in assenza di
sicuri elementi conoscitivi circa una effettiva applicazione, ai fini dei
disposti accorpamenti, dei criteri della distanza chilometrica e
dell'ampiezza del bacino di utenza, di incongruità in sede attuativa in
grado di comportare disagi organizzativi eccessivi sia per la popolazione,
sia per il servizio giustizia,
si chiede di sapere:
se tale situazione non sia considerata dal Ministro altamente lesiva dei
diritti dei detenuti, sottoposti a vessanti trasferimenti ogniqualvolta
intendano far valere i propri diritti dinanzi alla giurisdizione di
sorveglianza e dei diritti del personale di Polizia penitenziaria,
impegnato in lunghe attività di scorta con esposizione al rischio, a
giudizio dell'interrogante inutile, e sottrazione alla necessaria attività
di vigilanza interna all'istituto;
se detta situazione non debba ritenersi in contrasto con le finalità di
riduzione delle attività di traduzione di detenuti enunciate nei più
recenti atti di indirizzo governativi e nelle più recenti riforme in
materia penale;
se il Governo non ritenga che si renda urgente l'istituzione a Sulmona di
una sezione distaccata dell'ufficio di sorveglianza o quanto meno di un
ufficio del giudice di sorveglianza, strutture sufficienti da sole ad
azzerare tempi, rischi e costi delle traduzioni;
se la soppressione del tribunale di Sulmona, rendendo altamente
problematica l'ormai indilazionabile istituzione dei suddetti uffici di
sorveglianza e determinando viceversa l'ulteriore cospicuo incremento di
traduzioni conseguente alla necessità di delegare all'autorità giudiziaria
de L'Aquila anche gli interrogatori ed esami testimoniali richiesti in via
di prova delegata su detenuti o internati presso la struttura di Sulmona
(prove attualmente svolte in assenza di traduzione alcuna dai magistrati
del tribunale di Sulmona), non si ponga in evidente contrasto con tali
esigenze;
se l'urgenza di istituire gli uffici di sorveglianza non renda parimenti
urgente l'esercizio da parte del Governo del potere di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge n. 148 del 2011, di rettificare il decreto legislativo
7 settembre 2011, n. 155, allo scopo di escludere il tribunale di Sulmona
dalla tabella degli uffici soppressi e di consentire la contemporanea
istituzione a Sulmona dell'indispensabile sezione distaccata del Tribunale
di Sorveglianza o quanto meno dell'ufficio del Giudice di Sorveglianza;
se la soppressione del tribunale di Sulmona, avuto riguardo alle
convergenti valutazioni espresse dal Csm e dagli uffici giudiziari che si
sono già pronunciati sulla possibile incostituzionalità del decreto
legislativo nonché dallo stesso Governo sulle rilevate difficoltà di
collegamento, non sia ritenuta dal Governo medesimo in potenziale contrasto
con i fondamentali principi costituzionali in materia di diritti
inviolabili sia dei residenti che della popolazione carceraria, principi
che non consentono la messa in pericolo di tali diritti né consentono la
creazione di condizioni di accesso alla sede giudiziaria suscettibili di
porsi quali fattori dissuasivi all'esercizio dei medesimi;
se il Governo, infine, non ritenga che il concorso delle non comuni
difficoltà di collegamento e delle gravi conseguenze, per il trattamento e
i diritti dei detenuti, che verrebbero determinate dall'ulteriore
isolamento dell'importante struttura penitenziaria, non rendano urgente
l'esercizio da parte del Governo del potere di cui al citato art. 1, comma
5, al fine di escludere il tribunale di Sulmona dalla tabella dei tribunali
soppressi e l'immediata istituzione presso il tribunale di Sulmona di una
sezione distaccata del tribunale di sorveglianza o di un ufficio di giudice
di sorveglianza.
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