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sabato 12 dicembre 2020

COVID- 19, L' ABRUZZO DA DOMANI IN ZONA ARANCIONE

PESCARA - ORDINANZA 108 (in vigore da domani domenica 13 dicembre )Disposizioni per gli spostamenti
1. È consentito lo spostamento, anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, per la coltivazione e la cura dei terreni per uso agricolo (orti, vigneti, oliveti, frutteti...) anche ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità (attestata tramite documentazione scritta di qualsiasi natura proveniente dal proprietario) e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.2. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi, funghi, erbe e frutti spontanei si precisa quanto segue:
- l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, in quanto assimilabile ad attività lavorativa, è consentita anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il raccoglitore abbia sempre con sé:
a) tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità;
b) copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso;
c) se non è titolare di P.IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), copia dell’attestazione del versamento per sostituto d’imposta entro i 7.000 € del modello F24;
- la raccolta a titolo amatoriale dei tartufi, nonché quella di funghi, erbe e frutti spontanei, può essere
effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
3. Con riferimento agli animali allevati si precisa che lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.
Disposizioni in materia di controllo faunistico, attività venatoria e pesca
4. Rientrando tra le attività di interesse pubblico, è consentito svolgere le attività di controllo e contenimento faunistico di cui alla D.G.R. n. 139/2019 relativa all'approvazione delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in Abruzzo per il triennio 2018/2020, nel rispetto delle modalità stabilite con la Circolare del Dipartimento Agricoltura - Regione Abruzzo - Prot. RA/349033/20 del 19/11/2020 e dei connessi Protocolli Operativi; sono pertanto consentiti all’interno del territorio provinciale di competenza gli spostamenti degli addetti al controllo anche fuori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, anche oltre le ore 22:00.
5. È consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell’ATC di iscrizione;
- nelle Aziende Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche
situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti/zone di intervento e nelle zone di caccia assegnati dagli ATC per il prelievo del cinghiale
anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto del
Regolamento Regionale per la gestione Faunistica-venatoria degli ungulati n. 1/2017;
- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza,
domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi.
6. L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
7. L’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale. Relativamente all’attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.
8. La vigilanza ittica e venatoria volontaria è consentita in quanto attività di pubblico interesse e può essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province nell’ambito del territorio provinciale di propria pertinenza, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le attività previste dalla presente ordinanza dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 come previste dalle norme sanitarie vigenti.
La presente ordinanza:
- produce effetti a far data dal 13 dicembre 2020 ed è valida su tutto il territorio della regione
Abruzzo nello scenario di tipo 3 (area arancione), fino al termine dell’emergenza epidemiologica,
salvo diverso provvedimento.

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