ULTIM'ORA NAZIONALI

ULTIME NOTIZIE - Sindacati in piazza: "Basta morti". Meloni: "Un milione di nuovi occupati", è scontro con Schlein - Leo Gassmann apre con Bella ciao. L'omaggio a Francesco sulla sicurezza sul lavoro - Usa e Ucraina firmano l'accordo sui minerali, via libera anche al fondo per la ricostruzione- Primo maggio, Meloni: "Oltre un milione di posti di lavoro creati". Sindacati in piazza -

news

ULTIME NOTIZIE DALLA REGIONE

ULTIM'ORA Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo durante un'escursione - Volto Santo, contesti storici e arte, studiosi a confronto - Dal mare alla collina lungo la Rete Ciclabile dei Trabocchi - Nuovo incidente sulla Strada parco, bus elettrico contro auto -

Sport News

# SPORT # Pescara - Campobasso 3 - 0. Merola e doppietta Bentivegna - Calcio: il Pescara con il Campobasso con la testa ai play off - Legnago Salus-Pescara 1 - 3 .A Legnago buona prova ma tanto spreco e vittoria con brivido

IN PRIMO PIANO

BCC: ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI. UTILE RECORD DI OLTRE 10,6 MILIONI DI EURO

PRATOLA VIDEO - " La BCC di Pratola Peligna nell’Assemblea del 106° esercizio sociale approva un utile record di oltre 10,6 milioni di...

TOP NEWS

TOP NEWS REGIONE ABRUZZO

FACEBOOK LIVE - DIRETTE STREAMING DI CENTROABRUZZONEWS -

lunedì 23 ottobre 2023

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2023 N. 42: NORME IN MATERIA DI SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI NEI COMUNI MONTANI

L'AQUILA - LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2023 N. 42. Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani.Art. 1 (Oggetto e finalità)1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna, con la presente legge la Regione Abruzzo disciplina il superamento delle Comunità montane e lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani.2. Sono oggetto specifico della presente legge:a) l’adeguamento della forma associativa tra comuni montani alla normativa statale
vigente di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
b) la razionale distribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative nei territori
montani alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al
cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse.
Art. 2
(Unioni montane e ambito territoriale omogeneo)
1. L’unione di comuni costituita in territorio montano è denominata Unione montana.
2. Le Unioni montane sono costituite di diritto tra i comuni, montani e parzialmente
montani, ricompresi nei territori delle Comunità montane esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge ed oggetto delle procedure di liquidazione.
3. I commissari straordinari di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20
(Disposizioni in materia di Comunità e aree montane), entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, convocano le assemblee dei Sindaci dei comuni facenti
parte delle Comunità montane di cui al comma 2, ai fini dell’adozione, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, dello statuto provvisorio delle costituite
Unioni montane. In caso di mancata adozione dello statuto provvisorio da parte
dell’assemblea dei Sindaci nei termini previsti, i Commissari straordinari provvedono
tempestivamente all’adozione dello stesso. Entro i successivi 10 giorni dall’adozione da
parte dell’assemblea dei Sindaci o da parte dei commissari straordinari, lo statuto
provvisorio è trasmesso ai comuni a cura dei commissari straordinari. I comuni, entro i
successivi 90 giorni dal ricevimento dello statuto provvisorio, lo approvano con le
procedure e le maggioranze richieste per gli statuti comunali. La deliberazione del
consiglio comunale di non approvazione dello statuto nei termini previsti equivale al
recesso dall’Unione montana.
4. Qualora un comune facente parte di una delle Comunità montane di cui al comma 2
abbia già aderito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad altra Unione
montana esistente:
a) in caso di adozione, nei medesimi termini di cui al comma 2, della deliberazione di
approvazione dello statuto dell’Unione, contestualmente recede dall'Unione alla
quale aveva precedentemente aderito;
b) in caso di adozione della deliberazione di non approvazione dello statuto, nella
medesima deliberazione conferma la partecipazione all’Unione alla quale aveva
precedentemente aderito.
5. Entro 60 giorni dall’approvazione dello statuto da parte dei comuni sono costituiti gli
organi dell’Unione montana secondo le modalità disciplinate dall’articolo 3.
6. Un comune montano o parzialmente montano ricompreso in una delle Comunità
montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge può aderire ad una
Unione montana diversa da quella di appartenenza ai sensi del comma 2, previo recesso
da quest'ultima attraverso la deliberazione di non approvazione dello statuto nei termini
e modalità disposti al comma 3.
7. Ciascun comune può far parte di una sola Unione. Le Unioni di comuni possono
stipulare convenzioni tra loro, o con comuni singoli o associati esterni all’Unione stessa.
8. Resta ferma la facoltà dei comuni montani di aderire alle Unioni di cui al comma 1 nel
rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Art. 3
(Norme sul funzionamento dell’Unione montana)
1. Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge,
dall’articolo 32 del d.lgs. 267/2000.
2. Ciascuna Unione montana ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.
3. Sono organi dell’Unione montana il consiglio, il presidente e la giunta, nonché l’organo
di revisione economico-finanziaria.
4. Gli organi dell'Unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati
e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la
giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da
un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni
associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e
assicurando la rappresentanza di ogni comune.
5. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori, non superiore a sei per
le Unioni con più di nove consiglieri e non superiore a quattro negli altri casi.
6. L’organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell’articolo 234,
commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 267/2000.
7. Lo statuto dell’Unione montana individua la sede e le funzioni svolte dall’Unione, le
competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, i criteri
generali per l'organizzazione dei servizi e degli uffici, la disciplina generale dei rapporti
finanziari e delle forme di collaborazione tra l’Unione ed i comuni interessati, nonché la
durata dell’Unione. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento
dell’Unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti ed i relativi adempimenti,
inclusa la definizione dei rapporti tra l’Unione e il comune uscente. La disciplina del
recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei
rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l’ente.
8. Lo statuto dell'Unione montana può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad
una migliore organizzazione del servizio. In tal caso lo statuto prevede:
a) la disciplina del procedimento istitutivo;
b) la disciplina delle modalità organizzative.
Art. 4
(Superamento delle Comunità montane mediante subentro delle Unioni montane)
1. Le Unioni montane costituite ai sensi della presente legge succedono nella titolarità dei
beni patrimoniali e nei rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità
montana.
2. Al di fuori dei casi previsti dai commi 3, 4 e 6 dell’articolo 2, la manifestazione di
volontà di recedere ed il recesso dall’Unione devono avvenire secondo le seguenti
modalità:
a) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la
maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno
determinato la volontà di recedere;
b) il presidente dell’Unione montana entro i successivi trenta giorni pone all’ordine del
giorno del consiglio dell’Unione l’esame della decisione assunta dal comune
recedente con la relativa motivazione. Il consiglio dell’Unione montana assume le
necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al
comune medesimo;
c) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la
maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la
propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del consiglio
dell’Unione montana.
Art. 5
(Funzioni delle Unioni montane)
1. L’Unione montana esercita le competenze di tutela e promozione della montagna
attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma secondo, della
Costituzione e della normativa vigente in favore dei territori montani.
2. L'unione montana esercita inoltre:
a) le funzioni e i servizi già esercitati alla data di entrata in vigore della presente legge
dalle Comunità montane soppresse;
b) le funzioni amministrative nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo
117 della Costituzione conferite ai comuni che, in ragione della specificità delle
zone montane, devono essere esercitate in forma associata;
c) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi deliberano di esercitare
tramite l'Unione con particolare riferimento alla polizia locale, ai servizi di
amministrazione, gestione e controllo nonché alla gestione dell’ambito distrettuale
sociale, nonché il coordinamento e gestione dei processi di digitalizzazione dei
servizi pubblici locali;
d) le funzioni a vario titolo conferite dalla Regione e in particolare quelle concernenti
le materie disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in
materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo
della Regione Abruzzo), affidate alle Unioni montane ai sensi dell’articolo 6 della
medesima legge.
3. L’Unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni montani, le
funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni
stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il
recupero dei centri storici dei medesimi comuni).
4. L’Unione montana costituisce, per le politiche regionali, il punto di riferimento dei
servizi di prossimità al cittadino, a presidio del territorio montano, nel rispetto dei
principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
5. Restano fermi gli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi
dell'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2020, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) da parte dei comuni
obbligati nei termini fissati dalla legislazione statale.
6. Al fine di favorire la permanenza delle popolazioni nelle zone montane, la Regione può
destinare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, specifiche risorse alle Unioni
montane, stabilendo priorità e premialità all’interno di programmi di intervento
derivanti da finanziamenti europei, nazionali e regionali per la realizzazione di attività
collegate al mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane.
7. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria dei beni, la Regione può destinare,
nei limiti dello stanziamento di bilancio, alle Unioni montane di cui alla presente legge
ed a quelle costituite ai sensi dell’articolo 15-ter della legge regionale 17 dicembre
1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni,
Unioni e Fusioni), specifici fondi individuati tra le risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2021-2027.
Art. 6
(Incentivi regionali per le gestioni associate dei comuni montani)
1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione e superamento delle Comunità
montane soppresse incentivando l’esercizio associato da parte delle Unioni montane in
coerenza con le norme della presente legge, nonché con specifici finanziamenti previsti
annualmente nella legge di bilancio regionale e con le risorse provenienti dallo Stato.
2. Alle Unioni montane la Giunta regionale continua ad assicurare le risorse finanziarie
con esclusivo riferimento alle obbligazioni relative al personale ricollocato per effetto
dell’articolo 4, comma 1, della presente legge e ai mutui già contratti dalle Comunità
montane alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10
(Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).
3. La Giunta regionale, al fine di favorirne l’attività, concede alle Unioni montane,
costituite ai sensi della presente legge ed a quelle costituite ai sensi dell’articolo15-ter
della l.r. 143/97, un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito
in base ai seguenti criteri:
a) estensione del territorio montano;
b) numero delle funzioni comunali esercitate in forma associata dall'Unione montana;
c) numero di comuni dell'Unione montana;
d) popolazione facente parte dell’Unione montana;
e) indice di spopolamento.
Art. 7
(Scioglimento delle Unioni montane)
1. Lo scioglimento dell’Unione montana si verifica di diritto, ai sensi di quanto disposto
dal comma 3 dell’articolo 2, in seguito alla deliberazione di non approvazione dello
statuto da parte dei comuni che rappresentano, numericamente, almeno il 50% dei
comuni dell’Unione o almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante
dall’ultimo censimento Istat, ovvero in caso di mancata costituzione degli organi
dell’Unione montana.
2. Lo scioglimento dell’Unione montana si verifica, in via ordinaria, con il recesso dei
comuni che rappresentano, numericamente, almeno il 50% dei comuni dell’Unione o
almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante dall’ultimo censimento
Istat.
Art. 8
(Norme transitorie e finali)
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi dell’Unione montana, il Commissario
straordinario di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni
in materia di Comunità e aree montane) continua a svolgere le funzioni connesse
all’esercizio del proprio mandato.
2. Le procedure di scioglimento ed estinzione già previste dall’articolo 15 quinquies della
l.r. 143/1997 sono sospese a decorrere dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ipotesi di cui all’articolo 7, comma 1, il Commissario straordinario riprende e
conclude tutte le operazioni di liquidazione stabilite dall’articolo 1, comma 5, della l.r.
20/2016 delle Comunità montane soppresse.
4. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, le Unioni montane comunicano alla
Giunta regionale, per il tramite del settore competente per materia, le modifiche
intervenute nell’assetto territoriale dell’ente che comportano la rideterminazione degli
ambiti territoriali delle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge ed oggetto delle procedure di liquidazione.
5. La Regione assicura nei confronti delle Unioni montane attività di supporto
amministrativo e consulenza al fine di esprimere preventivi elementi valutativi in ordine
all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità che attengano ad aspetti
nuovi dell'attività amministrativa di loro competenza, nonché attività di monitoraggio
sulla evoluzione degli ambiti territoriali di cui al comma 3, anche al fine di segnalare gli
assetti più adeguati per la gestione associata delle funzioni.
6. Ogni riferimento alle Comunità montane soppresse previsto dalla vigente normativa
deve intendersi riferito all’Unione montana.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. In considerazione della competenza ministeriale in materia di bacini imbriferi montani e
di sovra canoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U.
delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove
norme relative ai sovra canoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per
produzione di forza motrice), gli articoli 2 e 4 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25
(Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla
perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in
materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono abrogati.
2. Le istanze di inserimento in un bacino imbrifero montano dei comuni della Regione
Abruzzo aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi n. 959/1953 e n.
925/1980, nonché le domande di rivisitazione del coefficiente di ripartizione del sovra
canone dei medesimi comuni, sono inoltrate al Ministero all’uopo preposto. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle istanze dei comuni in
corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni della presente legge,
determinati complessivamente in euro 830.000,00 per l’anno 2023, euro 1.330.000,00
per l’anno 2024 ed in euro 2.050.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte:
a) Anno 2023: per euro 500.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16,
Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 121540/1 denominato "Contributi per
ricollocazione personale Comunità montane soppresse” e per euro 330.000,00 con
le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa
121540/2 denominato "Contributi per spese di funzionamento Comunità montane
soppresse”, del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023;
b) Anno 2024: per euro 1.000.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16,
Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 121540/1 denominato "Contributi per
ricollocazione personale Comunità montane soppresse” e per euro 330.000,00 con
le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa
121540/2 denominato "Contributi per spese di funzionamento Comunità montane
soppresse”, del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2024;
c) Anno 2025: per euro 1.720.000,00 con le risorse allocate alla Missione 16,
Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 121540/1 denominato "Contributi per
ricollocazione personale Comunità montane soppresse” e per euro 330.000,00 con
le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa
121540/2 denominato "Contributi per spese di funzionamento Comunità montane
soppresse”, del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2025.
2. Per le annualità successive al 2025 agli oneri finanziari si provvede, nel rispetto degli
equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.
3. L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli
stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)

F.S. 

https://www.facebook.com/IntrodacquaAgora/?notif_id=1613223409770261&notif_t=page_invite&ref=notif

Nessun commento:

CENTROABRUZZONEWS


centroabruzzonews : SULMONA

stampa la pagina

ULTIMA ORA NAZIONALI

ULTIME NOTIZIE - Il Washington Post: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi"- Cina, "non accetteremo ricatti Usa, lotta fino alla fine"- L'Ue tratta, ma il 15 aprile scattano i controdazi al 25% - Re Carlo e la regina Camilla arrivati a Roma - Task force per gli aiuti, Meloni pronta a volare da Trump - Tajani: "Primi dazi Ue dal 15 aprile". Sefcovic: "La lista stasera, impossibile il rinvio"-