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sabato 8 gennaio 2022

"LA SANZIONE PER I CINQUANTENNI NON VACCINATI"

ROMA - "Ieri 7 gennaio, in tarda serata, è stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge n.1 del 2022. I media  nei prossimi  giorni proveranno a spiegare gli obblighi e le scadenze derivanti dal decreto che dovrà essere convertito dal parlamento entro 60 giorni.Di seguito alcuni spunti concernenti la sanzione  prevista in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale.La misura della sanzione pecuniaria è € 100,00, che non  è da escludere per il momento, che possa ridursi a € 33,00 se pagata nei sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito che invierà Agenzie Entrate – Riscossione. La previsione della sanzione dovrebbe avere un effetto dissuasivo, convincere chi non intende fare il vaccino, anche se  obbligato per legge. Credo che si sia tutti d’accordo che l’entità minima della sanzione non sarà così decisiva per convincere i cittadini riottosi a vaccinarsi. Questa è una critica al decreto già avanzata sui media. L’aspetto al quale al momento non viene dato risalto è la modalità attraverso la quale si arriverebbe ad irrogare la sanzione.

A CHI SI APPLICA LA SANZIONE

a) Soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo di vaccinazione;

b) Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale; 

c) Soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

La medesima sanzione si applica anche nei casi di inosservanza degli obblighi vaccinali previsti per  gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;  personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, istituti penitenziari e strutture per l’esercizio di attività sanitarie   e sociosanitarie.

COME AVVIENE  L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Il Ministero della Salute invia degli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, compresi i soggetti  esenti, ad Agenzie Entrate – Riscossione. Quest’ultima comunica ai soggetti in elenco l’avvio  del procedimento sanzionatorio  concedendo giorni 10  ai destinatari  per comunicare  all’ASL l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale  ovvero altra ragione di assoluta ed oggettiva impossibilità dell’obbligo . Non si può escludere a priori che  nell’elenco potranno esserci, per errori tecnici, soggetti che hanno adempiuto all’obbligo vaccinale. Della comunicazione  inviata alla ASL sarà necessario informare anche Agenzia Entrate – Riscossione, sempre nei dieci giorni di cui sopra.

La ASL dovrà trasmettere entro i successivi dieci giorni  dalla comunicazione dei destinatari ad Agenzia Entrate  - Riscossione un attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità ad effettuarlo, il tutto previo eventuale contraddittorio con ciascun soggetto.

A questo punto Agenzia Entrate  - Riscossione, se non c’è conferma dell’insussistenza dell’obbligo da parte della ASL, provvede entro 180 giorni a notificare al soggetto inadempiente  un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che  potrà essere  impugnato al Giudice di Pace.

Poniamo che siano "solo" due milioni i soggetti non vaccinati e  obbligati per effetto del nuovo decreto, Agenzia Entrate –Riscossione ha già milioni di cartelle, sospese  per effetto della pandemia, da notificare.  Il Ministero della Salute e gli uffici delle ASL sono sovraccarichi di lavoro.  Per 100   euro di sanzione è utile mettere in piedi una procedura così farraginosa?

I meno giovani ricorderanno nel 1993 quello che venne definito il 740 lunare e  a distanza di circa trenta anni il Governo ha pensato ad una  procedura non meno lunare.  In sede di conversione dl decreto occorrerà porvi rimedio"

Franco Susi

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