A CHI SI APPLICA LA SANZIONE
a) Soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo di vaccinazione;
b) Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale;
c) Soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
La medesima sanzione si applica anche nei casi di inosservanza degli obblighi vaccinali previsti per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie; personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, istituti penitenziari e strutture per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
COME AVVIENE L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
Il Ministero della Salute invia degli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, compresi i soggetti esenti, ad Agenzie Entrate – Riscossione. Quest’ultima comunica ai soggetti in elenco l’avvio del procedimento sanzionatorio concedendo giorni 10 ai destinatari per comunicare all’ASL l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale ovvero altra ragione di assoluta ed oggettiva impossibilità dell’obbligo . Non si può escludere a priori che nell’elenco potranno esserci, per errori tecnici, soggetti che hanno adempiuto all’obbligo vaccinale. Della comunicazione inviata alla ASL sarà necessario informare anche Agenzia Entrate – Riscossione, sempre nei dieci giorni di cui sopra.
La ASL dovrà trasmettere entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione dei destinatari ad Agenzia Entrate - Riscossione un attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità ad effettuarlo, il tutto previo eventuale contraddittorio con ciascun soggetto.
A questo punto Agenzia Entrate - Riscossione, se non c’è conferma dell’insussistenza dell’obbligo da parte della ASL, provvede entro 180 giorni a notificare al soggetto inadempiente un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che potrà essere impugnato al Giudice di Pace.
Poniamo che siano "solo" due milioni i soggetti non vaccinati e obbligati per effetto del nuovo decreto, Agenzia Entrate –Riscossione ha già milioni di cartelle, sospese per effetto della pandemia, da notificare. Il Ministero della Salute e gli uffici delle ASL sono sovraccarichi di lavoro. Per 100 euro di sanzione è utile mettere in piedi una procedura così farraginosa?
I meno giovani ricorderanno nel 1993 quello che venne definito il 740 lunare e a distanza di circa trenta anni il Governo ha pensato ad una procedura non meno lunare. In sede di conversione dl decreto occorrerà porvi rimedio"
Franco Susi
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