La presunzione di vantaggiosità dell’attività svolta dal consorzio non è più applicabile e, di conseguenza, l’onere probatorio grava sempre sul consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del «piano di classifica» e dell’insistenza dell’immobile nel «perimetro di contribuenza».
Ciò sta a significare che è sempre onere del consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica.
Sula questione c’è un’ interessante sentenza della Cortedi Giustizia di secondo grado del Lazio, la n. 243 del 9.1.2024.
I giudici laziali, infatti, si sono così testualmente espressi: “In materia di onere probatorio, prima dell’entrata in vigore della legge n. 130/2022, la giurisprudenza di legittimità riteneva che, in presenza di un «piano di classifica» e dell’inclusione dell’immobile nel piano di contribuenza, il presupposto impositivo si considerava presunto, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova dell’illegittimità dell’imposizione consortile.
Il problema è valutare, in considerazione dell’importo del tributo richiesto, la convenienza del ricorso alla Corte di Giustizia, che solo di contributo unificato tributario ha un costo di € 30,00
Ciò che si potrebbe fare, per chi ha già avuto la richiesta di pagamento per il 2024, è chiedere formalmente al Consorzio quale sia il vantaggio diretto ed immediato
per il fabbricato tassato.
F.S.
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