la Cassazione (Fonte Brocardi) afferma, infatti, il principio secondo cui la tolleranza mostrata in passato dal datore di lavoro rispetto a determinate condotte illecite quali quella di fumare laddove non si potrebbe non legittima il dipendente a continuare a tenerle.
Vediamo insieme cos'è successo...
Un lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver fumato in un’area aziendale in cui vigeva il divieto di fumo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la società era a conoscenza della prassi dei dipendenti di fumare in quell’area e non aveva mai adottato alcun provvedimento per far rispettare il divieto di fumo.
In particolare, Corte d’Appello ha considerato come pacifiche le seguenti circostanze:
che il dipendente avesse fumato nella zona air-side, pur essendo consapevole del divieto di fumo;
che in quella zona non vi era alcun cartello recante il divieto di fumo e che tutti si recavano lì a fumare, compresi i diretti superiori; che, in base alle prove raccolte, la società era a conoscenza della prassi dei lavoratori di fumare nell'area air-side e che non aveva mai adottato alcun provvedimento per far rispettare il divieto di fumo.
Ha aggiunto, la Corte, nelle sue argomentazioni che neppure vi era prova certa che la zona ove il ricorrente era stato sorpreso a fumare fosse effettivamente air-side, poiché le testimonianze sul punto erano contraddittorie e la società, onerata, non aveva prodotto utile documentazione al riguardo.
I giudici di appello, quindi, hanno ritenuto che l'accertata "tolleranza" di parte datoriale rispetto all'abitudine dei dipendenti di fumare in quella zona - ove neppure era apposto un cartello recante il divieto - fosse sintomatica di una valutazione di quella prassi come non illecita; da ciò hanno desunto l'assenza di rilievo disciplinare dell'addebito contestato e, quindi, l'insussistenza del fatto.
Insomma, tempi duri per i traditori della salute altrui. Com'è giusto che sia ci aggiungerei".
(A cura di Mauro Nardella Vice Segretario Generale SPP
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