SULMONA - "I Sindaci dei Comuni di Sulmona, Opi, Rocca Pia, Cansano, Pescocostanzo, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna e Acciano, esprimono forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto alla recente decisione dell’amministratore unico del Cogesa S.p.A. di assegnare incarichi professionali esterni per un totale di 280.000 euro. Tale scelta appare incoerente con i principi di trasparenza, economicità e attenzione alle risorse pubbliche che una società partecipata dovrebbe adottare.
Questo dimostra che una gestione oculata e responsabile è non solo possibile, ma necessaria per garantire il futuro della società e dei Comuni soci.
Inoltre, ricordiamo che pochi mesi fa sono stati assegnati altri incarichi di rilevanti entità economiche per la redazione di un piano di sovraindebitamento, i cui progressi risultano ancora limitati.
Tali decisioni sembrano indicare un approccio poco attento alla sostenibilità finanziaria e alle esigenze dei Comuni, che già subiscono il peso di un contesto economico e finanziario difficile . Invitiamo tutti i sindaci, indipendentemente dal proprio orientamento politico, a unirsi in un fronte comune per riportare il Cogesa verso una gestione più virtuosa, trasparente e rispettosa delle norme e del contesto locale.
Riteniamo fondamentale dare priorità alle professionalità del nostro territorio, garantendo un utilizzo responsabile delle risorse pubbliche e una visione condivisa del futuro della società. Auspichiamo infine che l’amministrazione della società concentri i propri sforzi su scelte virtuose e sostenibili, nell’interesse esclusivo delle comunità che rappresentiamo".
Dott. Nicola Sposetti
Amministratore Unico di Cogesa s.p.a.
E,p.c. Ai Soci di Cogesa s.p.a.
Ai Componenti il Collegio Sindacale di Cogesa s.p.a.
Alla Corte dei Conti per l’Abruzzo
Sezione di Controllo
OGGETTO: determinazione n. 79 del 07/11/2024, avente ad oggetto “Recupero crediti – affidamento servizi legali”.
Con la determinazione di cui in epigrafe, la SV ha provveduto all’affidamento di n. 2 incarichi legali, riferiti al recupero crediti, in favore di altrettanti professionisti, per un importo complessivo massimo di € 280.000,00.
Dalle premesse dell’atto, integralmente recepite nella parte dispositiva, si rileva chiaramente che detti incarichi vengono conferiti sulla base “dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici”
Tenendo in disparte, in quanto presumibilmente dettata da un errore di battitura, la circostanza che la norma su richiamata va correttamente inquadrata nell’art. 50, comma 1, lett. b) del vigente Codice dei Contratti e richiamando (doverosamente) alla Sua cortese attenzione che la procedura adottata potrebbe ingenerare il dubbio di un artificioso frazionamento dell’affidamento proprio allo scopo di eludere la prescrizione normativa del limite monetario riferito all’affidamento diretto (si conferisce un incarico di ammontare pari a € 280.000,00 frazionato in due parti di uguale importo), non appare ultroneo significare quanto di seguito indicato.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 2 e 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023, la rappresentanza legale è espressamente esclusa dalla disciplina dettata dal Codice dei Contratti e, pertanto, risulta non conferente il riferimento normativo indicato nell’atto.
Inoltre, non ci si può assolutamente esimere dal far rilevare che il conferimento di incarichi di tale tipo (e di tale entità finanziaria) non può essere sottratto, trattandosi di società a intero capitale pubblico, alla disciplina generale di cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, dal comma 6bis, che prescrive l’obbligo di una procedura comparativa, così come espliciti pronunciamenti in materia hanno sancito che rientra tra le best practices per l’affidamento dei servizi legali la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente istituiti a seguito di procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. Le suddette pratiche postulano che, all’esito della costituzione dell’elenco, la selezione debba avvenire mediante una procedura valutativa altrettanto trasparente.
Anche ove l’incarico legale fosse qualificato come appalto di servizi resterebbero fermi i principi di trasparenza e pubblicità posti dal codice dei contratti e, prima ancora, dal diritto eurounitario.
Invero, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.36/2023 occorre dare attuazione ai principi del risultato, di fiducia e di accesso al mercato di cui agli artt.1, 2 e 3 medesimo D.Lgs., garantendo, anche nei contratti cd esclusi, il rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità.
Spiace dover evidenziare che, nel caso in esame, è sicuramente mancata la trasparenza della procedura valutativa in quanto non solo è stata disattesa un’ adeguata procedura comparativa, ma è stato completamente omesso il requisito della trasparenza con esplicito riferimento al coinvolgimento dei soci e alla partecipazione degli stessi ad una procedura di tale rilevante entità finanziaria (considerata, peraltro, la difficilissima situazione finanziaria in cui si dimena la Società).
Il Comune di Sulmona, avvalendosi delle proprie prerogative di socio (maggioritario) ha inteso formulare specifici indirizzi in materia di personale e consulenze, trasfusi nel Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10/04/2024 e, in altre circostanze, purtroppo non considerate dalla SV, ha sollevato, nell’esercizio delle attribuzioni proprie del socio in caso di società partecipate in house providing, dubbi e perplessità in ordine a procedure di reclutamento o ad elargizione di emolumenti stipendiali.
A giudizio degli scriventi, non è ammissibile che la governance di una società in house, peraltro nelle condizioni di Cogesa, adotti provvedimenti e dia luogo a procedure di considerevole impegno finanziario senza l’avallo, il coinvolgimento, la partecipazione e l’assenso dei soci, che non possono essere ritenuti proprietari della società solo quando devono provvedere all’accantonamento dei fondi necessari al ripianamento delle perdite determinate dalla gestione o allorquando sono chiamati a rispondere di “culpa in vigilando” in relazione alle scelte unilateralmente operate dall’organo di gestione.
In relazione a quanto sopra, si esprime il formale indirizzo di riconsiderare la determinazione di cui in epigrafe, di ritirare la stessa e di sottoporre tempestivamente la problematica all’approvazione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo.
Distinti saluti.
F.to
I Sindaci dei Comuni di
Sulmona
Pratola Peligna
Acciano
Cansano
Castelvecchio Subequo
Gagliano Aterno
Opi
Pescocostanzo
Pettorano sul Gizio
Roccapia
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