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mercoledì 10 novembre 2021

IL PANE PRECOTTO E SURGELATO PUÒ ESSERE POSTO IN VENDITA SOLO PRECONFEZIONATO A TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI

ASSOPANIFICATORI CONFESERCENTI: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA QUANTO GIÀ DECISO DALLA CASSAZIONE A TUTELA DEL PANE FRESCO E DELLA SANA ALIMENTAZIONE L'AQUILA - "Fiesa Assopanificatori Confesercenti Abruzzo e Molise esprime grande soddisfazione per la Sentenza emessa dal Consiglio di Stato, la n. 6677/2021, con la quale si conferma, in via definitiva, il principio del preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e surgelato, posto in vendita nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata, al fine di distinguerlo correttamente dal pane fresco, così come già sancito lo scorso anno dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8197/2020 e con la successiva  Sentenza n. 14712/2020.La cosa più interessante e soddisfacente è che, in questo caso, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni ad un Supermarket per accertata commercializzazione senza confezione né etichetta di pane precotto, surgelato o meno, in violazione delle norme nazionali di cui alla Legge n. 580/1967 (Lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) e al DPR n. 502/1998 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane).

«Con questo nuovo atto, che vale su tutto il territorio nazionale, il Consiglio di Stato sposa pienamente la tesi portata avanti con caparbietà dalla nostra Organizzazione – sottolinea Vinceslao Ruccolo, Presidente Assopanificatori Abruzzo e Molise – è stata una dura battaglia tra i fornai e i giganti del commercio, i quali insistevano sulla vendita del pane in modalità “self service”. Speriamo soltanto che tutti stiano rispettando la Sentenza; credo sia necessario che le autorità preposte intesifichino le attività di controllo».

In sostanza, la Cassazione prima e il Consiglio di Stato confermano che non può essere consentita ai consumatori la manipolazione dei prodotti da forno prima di imbustarli; gli stessi non possono accedere neanche tramite appositi recipienti ed imballaggi disponibili unitamente a bilance ad hoc per la pesatura ed il prezzo, in quanto questa prassi aziendale è ritenuta illegittima per evidente contrasto con le vigenti norme in tema di igiene e sicurezza alimentare.

Fiesa Assopanificatori Confesercenti Abruzzo e Molise fa notare con grande soddisfazione che la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, ancora una volta che “ai sensi del richiamato art. 14 comma 4 Legge 580/1967 ss., “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”; mentre l’ art. 1 del DPR 502/1998 ss. stabilisce inoltre al comma 2 che “Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita”. «Dal combinato disposto di tali disposizioni può evincersi agevolmente che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere effettuata, di norma, previo confezionamento – ribadisce il Presidente Ruccolo – resta inteso che nel solo caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita potrà farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”». Sotto il profilo igienico sanitario, la Sentenza 6677/21 del Consiglio di Stato ha evidenziato in particolare l’inammissibile procedura che autorizzava illegittimamente il singolo consumatore, prima di provvedere al confezionamento, a toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri e ignari clienti.

«Si tratta dell’ennesima condanna, in sede giudiziaria, della pessima prassi commerciale in uso nella GDO di mettere in vendita pane precotto o surgelato cercando in qualche modo di farlo passare per pane fresco – ha detto Gianfranco Fallucchi, Vicepresidente Assopanificatori Abruzzo e Molise –Bene fanno gli organi di vigilanza ad alzare la guardia verso questo fenomeno di diffusa illegalità nella commercializzazione di pane fresco che ricordiamo è solo quello che produce il fornaio».

Fiesa Assopanificatori Confesercenti Abruzzo e Molise ribadisce la necessità di contrastare le prassi illegali per la corretta informazione dei consumatori e per garantire qualità, freschezza e sicurezza alimentare, perché l’abusivismo, la contraffazione e il mancato rispetto dei protocolli sanitari danneggiano le produzioni tipiche e tradizionali dell’artigianato alimentare a vantaggio di operatori esteri che importano in Italia pani surgelati poi spacciati per pane caldo ed altre amenità del genere per raggirare i consumatori.
«La Sentenza del Consiglio di Stato è l’ennesimo passo in avanti di una situazione che vede i Panificatori combattere contro pratiche non corrette che stanno diventando sempre più frequenti e pesanti – ha concluso Vinceslao Ruccolo – Sono cose negative che minano la crescita e la sopravvivenza dei Fornai che garantiscono quotidianamente un prodotto fresco e sano. È stata fatta giustizia e sono state riequilibrate le regole di mercato in favore delle imprese del settore della panificazione che operano nel pieno rispetto dei rigidi sistemi di controllo alimentare, l’HACCP, per garantire la sicurezza e l'igiene dei servizi e dei beni destinati alla vendita»".


FIESA ASSOPANIFICATORI CONFESERCENTI ABRUZZO E MOLISE

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