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venerdì 9 dicembre 2016

CONVENZIONE COGESA-COMUNE ILLEGITTIMA? PER LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA MANCAVA L’ATTIVITÀ DI PREVALENZA

SULMONA – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciatasi ieri sul ricorso della Undis Servizi srl, ha riscontrato che nella stipula della convenzione avvenuta nel novembre 2014 tra la precedente amministrazione Ranalli ed il Cogesa per la gestione del servizio rifiuti mancava l’attività di prevalenza.Nella sentenza emessa si legge: “Nell’ambito dell’applicazione della giurisprudenza della Corte in materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici detti in house, al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per l’amministrazione aggiudicatrice,
segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da un’amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo. Tale ultima attività deve essere considerata come un’attività svolta a favore di terzi”.In sintesi nell’azione Cogesa-Comune di Sulmona non è ricompresa l’attività prevalente e l’affidamento diretto è da ritenere come un’attività verso terzi. La sentenza non è definitiva perché l’ultima parola spetta al Consiglio di Stato ma quella di oggi non è stata una buona notizia perché, in assenza dell’attività di prevalenza, il servizio rifiuti rischia di naufragare non solo a Sulmona ma anche in altri Comuni, come Castel di Sangro, dove sono state seguite le stesse procedure di affidamento in house. A tal proposito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea scrive: “ Al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che esercitino su di esso, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui loro stessi servizi, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, all’occorrenza, l’attività che il medesimo ente affidatario abbia svolto per detti enti territoriali prima che divenisse effettivo tale controllo congiunto”.