SULMONA - "Con atto deliberativo n. 84 del 24/04/2015, la Giunta Comunale, in relazione alla accertata scopertura di n. 1 unità lavorativa rispetto agli obblighi di assunzione prescritti dalla legge 68/1999, ha proceduto all’approvazione di uno schema di convenzione con l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, ai sensi dell’art. 11 della legge sopra citata, per l’assunzione di personale disabile.
Con successivo atto deliberativo n. 206 del 12/08/2015, la Giunta ha approvato
i criteri e requisiti per la copertura di n. 2 posti di Operatore servizi comunali/Custode/Messo categoria A ai sensi della legge 68/1999.
Tra i criteri approvati dall’esecutivo comunale risultano compresi i seguenti:
⦁ 1. iscrizione negli elenchi delle categorie protette presso il Centro per l’Impiego del Comune di Sulmona;
⦁ 2. possesso della residenza nel Comune di Sulmona;
⦁ 3. possesso di invalidità compresa tra il 50% e il 60%, con abilità al lavoro.
Con nota del 21/08/2015, il Consigliere Comunale Luigi La Civita, ha fatto legittimamente ed opportunamente rilevare che, sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge, non è assolutamente possibile circoscrivere la platea degli aspiranti utilizzando, quale criteri, la residenza nel Comune di Sulmona e il possesso di una percentuale di invalidità compresa entro limiti ben definiti.
All’esito della richiesta del Consigliere La Civita, la Giunta Comunale, con deliberazione del 22/08/2015 e con un tempismo che stride con la proverbiale lentezza che la Città ha imparato a conoscere, ha provveduto ad eliminare il requisito del possesso della residenza nel Comune di Sulmona e a rettificare i limiti della percentuale di invalidità indicati nella deliberazione n. 206/2015, sostituendoli con il “possesso di percentuale di invalidità compresa tra il 46% e il 100%”.
Con nota ufficiale riportata dagli organi di stampa, il Vice – Sindaco, Avv. Luisa Taglieri, a nome dell’intera Giunta Comunale, ha fatto presente che “gli uffici preposti, già nei giorni appena successivi alla delibera di giunta n. 206 del 12 agosto 2015, hanno fatto notare l’esistenza di un errore materiale nella stesura della stessa. Tale errore consisteva nella individuazione, tra i criteri di selezione, della forbice della percentuale di invalidità dal 50 al 60% mentre l’indicazione della giunta era di riferirsi in toto alla legge 68/1999 quindi ampliando dal 46 al 100%.” Sempre secondo quanto comunicato dal Vice – Sindaco, “la giunta ha rettificato la vecchia indicazione allargando appunto la forbice dal 46 al 100%e fermandosi esclusivamente all’iscrizione all’Ufficio per l’Impiego di Sulmona, come precisato sempre dalla legge 68/99”.
Al di là delle argomentazioni fornite a sostegno della riforma della delibera della Giunta (che la fantasiosa ricostruzione dell’Avv. Taglieri riconduce alle sollecitazioni degli uffici preposti e non all’iniziativa del Consigliere La Civita), susciterebbe ilarità, se non si palesasse gravemente lesiva dell’intelligenza della collettività, l’asserzione secondo la quale le macroscopiche illegittimità della deliberazione n. 206/2015 sarebbero da ricondurre a mero “errore materiale”.
Inoltre, sempre con riferimento ai citati atti deliberativi, si palesano necessarie alcune considerazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 190/2004, fornendo riscontro a specifica richiesta formulata da altro Comune, ha chiarito che, anche in caso di avviamento di procedure di reclutamento per l’assunzione di soggetti disabili, sussiste l’obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall’art. 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di gestione del personale in disponibilità.
Si fa, al riguardo, presente che non risulta che il Comune abbia preventivamente adempiuto a quest’obbligo e il comma 5 della prefata disposizione legislativa stabilisce la nullità delle assunzioni effettuate in violazione della suddetta norma.
Inoltre, dalla lettura degli atti approvati dalla Giunta, parrebbe potersi rilevare che il Comune, in alternativa alla procedura indicata dall’art. 7, comma 2, della legge 68/1999, dall’art.35, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 32 del D.P.R. 487/1994 (che prescrivono la richiesta numerica al Centro per l’Impiego della Provincia), abbia inteso sottoscrivere una convenzione con la Provincia (ai sensi dell’art. 11 della legge 68/99), stabilendo i requisiti per l’assunzione, la formulazione di un bando (ad opera del Comune) e una selezione di tipo concorsuale operata da apposita commissione comunale.
Detta procedura desta perplessità in quanto la convenzione indicata dall’art. 11 della legge 68/1999 (finalizzata “alla determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi assunzionali”), dovrebbe prevedere che l’avviso preordinato al reclutamento degli aventi diritto sia emanato dal Centro per l’Impiego della Provincia e non dal Comune; al Centro per l’Impiego dovrebbe competere la redazione dell’elenco degli aspiranti da trasmettere al Comune richiedente, che procede alla selezione degli aventi diritto.
Pertanto, la predeterminazione, da parte del Comune di requisiti e criteri di ammissione e la formulazione ed emanazione, da parte del Comune medesimo, dell’avviso, suscitano dubbi di legittimità.
Infine, con riferimento alla convenzione (ex art. 11 della legge 68/1999) approvata dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2015, non ci si può esimere dal far presente che, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 267/2000 “le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia” rientrano tra le competenze del Consiglio Comunale e non della Giunta".
In relazione a quanto sopra, i sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi degli artt. 68 e 69 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, interpellano il Sindaco e la Giunta per conoscere :
1. le ragioni per le quali nella deliberazione n. 84 del 24/04/2015 è fatta esplicita menzione al fatto che “il Comune risulta scoperto di n. 1 unità rispetto agli obblighi assunzionali” previsti dalla legge 68/1999 e nella deliberazione n. 206 del 12/08/2015 si fa riferimento alla prescrizione di procedere all’assunzione di n. 2 disabili;
2. le ragioni per le quali il Comune, agendo in difformità ad apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, non abbia inteso adempiere all’obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
3. le ragioni per le quali il Comune , difformemente dal dettato normativo dell’art. 42, comma 2, lett. c, del D.lgs. 267/2000, non abbia inteso sottoporre al Consiglio Comunale, per l’approvazione, lo schema di convenzione con la Provincia dell’Aquila.
Gli scriventi chiedono che alla presente venga fornita risposta scritta.
I Consiglieri Comunali
Daniele Del Monaco
Mimmo Di Benedetto
Gianfranco Di Piero
Luigi Santilli
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