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mercoledì 1 luglio 2015

TUTELA PRESIDIO OSPEDALIERO, MOZIONE DELLA MINORANZA

SULMONA - "Le recenti disposizioni normative in materia di definizione degli standard inerenti all’assistenza ospedaliera impongono, a giudizio degli scriventi, una conseguente, tempestiva presa di posizione da parte del Consiglio Comunale. Pertanto, i sottoscritti Consiglieri Comunali, anche in relazione alla mozione presentata da altri colleghi in data 04/06/2015,
ritengono di dover sottoporre alla cortese attenzione del consiglio Comunale la allegata mozione.

                                                                                      I  Consiglieri Comunali

                                                                                       Daniele Del Monaco

                                                                                      Mimmo Di Benedetto

                                                                                       Gianfranco Di Piero

                                                                                      Alessandro Pantaleo

                                                                                           Luigi Santilli                                   



                                                                     
                                                                               AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                                                                               COMUNALE



Oggetto: mozione ai sensi dell’art. 70 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

I sottoscritti Consiglieri Comunali intendono proporre al Consiglio Comunale, ai sensi del Regolamento di cui in epigrafe, la mozione consiliare secondo quanto di seguito specificato. 

Premesso che:
l’art. 3 della Costituzione sancisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, demandando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

l’art. 32 della Costituzione stabilisce  che : “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della comunità”;

Premesso, altresì, che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale:
prescrive che il Servizio sanitario nazionale attende “al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”;
 assicura il conseguimento delle finalità che presiedono alla organizzazione del Servizio sanitario nazionale, ponendo, tra gli obiettivi del medesimo Ssn,  “il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio –sanitarie del paese” e “scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell’infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile”;

Atteso che:

-  con decreto n. 10/2015 dell’11/02/2015, il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario ad acta  per l’attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, prende atto del documento tecnico licenziato dal Comitato Percorso Nascita Regionale  (CPNR) nel quale è contenuta la rimodulazione dei punti nascita della Regione Abruzzo e demanda ai Direttori Generali   delle AA.SS.LL. interessate l’adozione dei provvedimenti inerenti la riorganizzazione dei punti nascita;

- il documento tecnico redatto dal CPNR prevede la disattivazione, oltre che  dei punti nascita afferenti ai presidi ospedalieri di Ortona, Penne e Atri, anche di quello afferente al Presidio Ospedaliero della “Santissima Annunziata” di Sulmona;



Rilevato che il documento in argomento, supinamente recepito dal Commissario ad acta  e fermamente confutato  nella fondatezza logica e giuridica  e nella  attendibilità fattuale  in varie circostanze anche da questo Consiglio Comunale,  che, in occasione della seduta solenne celebrata in Aquila in data  9/4/2015, ha approvato un ordine del giorno mirato ad ottenere la sospensione dello stesso:

- si palesa   ben lungi dal porre in essere la riorganizzazione dei punti nascita attualmente operanti nella regione sulla scorta delle indicazioni formulate dalla Conferenza Unificata del 16/12/2010 (che aveva fornito linee guida per la promozione della qualità e sicurezza dei punti nascita, sull’appropriatezza degli interventi assistenziali al fine di ridurre il frequente ricorso al parto cesareo) ed opera una mera soppressione di alcuni di essi, fondata esclusivamente su un dato numerico che non considera minimamente il contesto effettivo del territorio regionale;

- reca un esplicito riferimento alla “particolare orografia del territorio”, di fatto smentito dalla semplicistica conclusione di prevedere la soppressione del punto di nascita esclusivamente sulla base di valutazioni di ordine numerico, che con considerano la natura prevalentemente montana del bacino territoriale che storicamente gravita sul presidio ospedaliero di Sulmona;

- fondando la riorganizzazione dei punti nascita sul mero dato numerico ricavato dai parti registrati nell’arco temporale ricompreso tra il 2011 e il 2013,  non svolge nessuna considerazione in merito alle scelte politiche operate in ambito sanitario nel periodo di riferimento, determinando una  inequivoca beffa a danno di quei presidi ospedalieri che, proprio in virtù della colpevole  e scellerata incuria della classe politica, subendo continue penalizzazioni  in termini di condizioni strutturali e di risorse umane e  strumentali, hanno segnato l’inesorabile calo dei parti (al contrario di altre realtà che, adeguatamente supportate dalle scelte amministrative della classe politica regionale, hanno visto crescere in modo esponenziale il numero delle nascite);


Rilevato che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in riscontro a specifica richiesta avanzata dall’Assessore Regionale alla Sanità al fine di acquisire una collaborazione tecnica in merito al citato decreto commissariale 10/2015, con nota prot.n. 3689 del 30.4.2015, ha svolto le considerazioni di seguito indicate:

“il notevole ritardo con cui la Regione Abruzzo sta procedendo alla riorganizzazione dei Punti Nascita, atteso che il presente DCA 10/2015, non riporta alcun crono programma ma si limita a stabilire che “il processo di riorganizzazione/razionalizzazione dei punti nascita dovrà essere completato nel biennio”;
“la riorganizzazione prevista dalla Regione Abruzzo prevede tre unità di ostetricia di II° livello (L’Aquila, Chieti, Pescara) con annesse tre unità operative di Terapia Intensiva Neonatale e cinque unità Operative di Ostercia di II° livello (Avezzano, Lanciano, Vasto, Teramo e Sant’Omero)”;
“la Regione Abruzzo, con 10.256 nati nel 2013, trova giusto dimensionamento in massimo due UO di Ostetricia di II° livello, con un massimo di 2 UO di Terapia Intensiva Neonatale”;
“il documento non riporta indicazioni in merito al numero di culle di TIN programmate, che sempre secondo in merito al numero di TIN programmate, che sempre secondo quanto previsto dall’Accordo del 16 dicembre 2010, vengono individuate in 1/750 nati. Pertanto è opportuno che la Regione riconduca a tali parametri il dimensionamento e l’esatta allocazione delle TIN;”

Evidenziato che le precisazioni dell’Agenas in ordine alle UU.OO. di 2° livello e alle TIN confermano incontrovertibilmente   che il documento approvato dal CNPR è ispirato alla logica di premiare oltremisura (ossia oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni) talune realtà del territorio e di penalizzare, in termini esiziali,  altri ambiti della Regione, condannandoli all’inesorabile depauperamento e spopolamento;

Rilevato che, l’analisi della domanda illustrata dall’Agenas secondo la quale il P.O. di  Sulmona non è capace di “attrarre” i parti complessivi della popolazione afferente ai  40 comuni risulta essere totalmente fuorviante, poiché il bacino d’utenza considerato è errato e di conseguenza l’analisi della domanda andrebbe ricostruita secondo il criterio dell’effettività;

Rilevato, altresì, che la citata nota dell’Agenas prot.n. 3689 del 30.04.2015,  proprio in merito alla salvaguardia del punto nascita di Sulmona:
pone l’attenzione sulle condizioni orografiche a carattere montano del bacino d’utenza di Sulmona, sulle distanze dai possibili ospedali di riferimento di Avezzano, L’Aquila e Pescara e sui relativi tempi di percorrenza;
opera un’analisi specifica per la verifica della copertura delle percorrenze sulla base della dislocazione dei nodi hub e spoke  della rete perinatale, così come programmata con DCA 10/2015;
evidenzia, conseguentemente alla disattivazione del punto nascita di Sulmona, “la necessità di porre una maggiore attenzione per i Comuni montani afferenti al P.O. di Sumona”, facendo presente  che, all’esito della disattivazione del punto nascita, “i tempi di percorrenza della popolazione dei Comuni potenzialmente afferenti a tale presidio varia da un range compreso tra i 30/60 minuti e i 60/90 minuti” e rilevando che “si registra un aumento dei tempi oltre i 90 minuti per i territori montani”;
rappresenta la necessità di “rafforzare il suddetto territorio tramite una interazione con il servizio 118 anche attraverso la istituzione di una elisuperficie adatta al volo notturno al fine di determinare azioni di rendez vous con i mezzi di terra”

Considerato che il Presidio Ospedaliero di Sulmona costituisce punto di riferimento storicamente consolidato per il bisogno di salute di un territorio articolato  e che il suo punto nascita è la unità operativa di elezione delle gestanti provenienti dai Comuni di Introdacqua,  Bugnara, Anversa, Villalago, Scanno, Pratola Peligna, Prezza  Corfinio, Vittorito, Roccacasale, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Secinaro, Molina Aterno, Gagliano Aterno,  Goriano Sicoli, Pacentro, Cansano, Campo di Giove,  Roccapia, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Castel di Sangro, Villa Scontrone, Ateleta, Alfedena, Civitella Alfedena, Cocullo, Opi, Pescasseroli;  detti Comuni  rappresentano il reale  bacino d’utenza del P.O. di Sulmona,  contrariamente a quanto sostenuto dallo studio dell’Agenzia;

Atteso che gran parte dei Comuni dianzi citati è situata in zone montane, di elevata altitudine con difficoltà di percorrenza soprattutto durante l’inverno, sia in ragione delle ostili condizioni metereologiche, sia  a causa dello stato di oggettiva precarietà in cui versano le arterie stradali principali (come recentemente  sottolineato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale);

Rilevato che la Regione Abruzzo, nel documento di Programmazione Economica Finanziaria (DPFER) 2015/2017:
aderisce alla Strategia Nazionale per le Interne svantaggiate, che prevede, tra le altre cose, di garantire a queste aree livelli adeguati di servizi essenziali (salute, istruzione e mobilità);
      -    si prefigge l’intento di investire sui territori, attraverso la ristrutturazione dell’esistente e la     riqualificazione dei sistemi insediativi e produttivi;

Considerato che:
in data 07/05/2015,  presso gli Uffici del Consiglio Regionale d’Abruzzo, si è svolto l’incontro richiesto dai consiglieri comunali di Sulmona Gianfranco Di Piero, Daniele Del Monaco, Alessandro Pantaleo e Luigi Santilli, al quale hanno partecipato alcuni consiglieri comunali e i quattro consiglieri regionali dell’area che sostiene il Governo Regionale che hanno espresso il voto favorevole sulla mozione mirata alla sospensione del DCA 10/20145, all’esito del quale i consiglieri regionali, anche in virtù del parere dell’Agenas, hanno assunto l’impegno di proseguire nell’azione politica mirata alla sospensione/revisione del decreto in argomento;
la Giunta Regionale tenuta a Sulmona in data 12/06/2015, ha deciso di sospendere, per i prossimi sei mesi, l’efficacia giuridica  del provvedimento di chiusura dei punti nascita, procedendo alla indizione di una Conferenza dei Servizi mirata all’esame del parere dell’Agenas e alla verifica della situazione;

Ravvisata l’urgenza a provvedere, anche in relazione alla circostanza che la moratoria in merito alla disattivazione del punto nascita decisa dalla Giunta Regionale postula la esigenza di perseguire ogni utile azione politica e amministrativa mirata alla salvaguardia del punto nascita e, più in generale, del Presidio Ospedaliero di Sulmona;


Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, avente ad oggetto il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”,  pubblicato sulla G.U. del 04/06/2015 ed in vigore dal 19/06/2015;

Atteso che il suddetto decreto si prefigge l’intendimento di avviare la fase applicativa del processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera attraverso la costruzione di un sistema fondato, da un lato, sull’integrazione dei servizi ospedalieri, dall’altro sulla integrazione della rete ospedaliera con quella dei servizi territoriali; l’obiettivo è quello di rendere più specifica la missione assistenziale demandata agli ospedali in modo da consentire a tutte le componenti di svolgere il proprio specifico e definito ruolo di “presa in carico”, garantendo i richiesti livelli di qualità degli interventi e rapportandosi con maggiore specificità ai contesti sociali in cui sono radicati;

 Considerato che i punti principali del menzionato Regolamento possono essere individuati come di seguito:
adotta un criterio vincolante di programmazione ospedaliera, indicando alle regioni il parametro della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati  ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post – acuzie, da applicarsi tenendo conto anche della mobilità sanitaria interregionale, attiva e passiva;
fissa criteri uniformi per la classificazione delle strutture ospedaliere in tre livelli a complessità crescente ( presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti; presidi ospedalieri di 1° livello con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000; presidi ospedalieri di 2° livello con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti), prevedendo, per le strutture private accreditate, un numero minimo di posti letto in grado di assicurare efficacia e sicurezza delle cure;
indica omogenei standard per ogni disciplina, fissando specifici parametri, da adottarsi tenendo conto di eventuali peculiarità del territorio regionale, documentate sulla base di criteri epidemiologici e di accessibilità attraverso compensazioni tra discipline;
fornisce oggettivi parametri di riferimento in materia di rapporto tra volumi di attività (numero annuo di prestazioni), esiti favorevoli/sfavorevoli  delle cure e numerosità delle strutture anche sotto il profilo della qualità e del risk management, provvedendo altresì a promuovere modalità di integrazione aziendale ed interaziendale tra le varie discipline secondo il modello dipartimentale e di intensità delle cure;
prevede che le regioni organizzino la rete ospedaliera in reti specifiche in base al modello hub e spoke o a equivalenti altre forme di coordinamento e integrazione professionale;
indica alle regioni l’obiettivo di perseguire operativamente l’integrazione dell’ospedale con la rete del territorio di riferimento, in relazione a : ammissione appropriata, dimissione pianificata e protetta e partecipazione ai percorsi assistenziali integrati, fornendo specifiche indicazioni relativamente alle strutture intermedie che possono essere di diretta interfaccia tra l’assistenza territoriale e quella ospedaliera con riferimento particolare ai cosiddetti  “ospedali di comunità”;

Considerato, sempre con riferimento al merito del D.M. 2 aprile 2015, n. 70:
che l’art. 1, comma 2, prevede che “le Regioni provvedono, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del decreto, ad adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014/2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto”;


Evidenziato che, in virtù di quanto stabilito dal citato decreto (allegato 1):
i presidi ospedalieri di base, sono strutture dotate di sede di pronto soccorso, con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia Anestesia, e servizi di supporto di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva”;
i presidi ospedalieri di 1° livello sono strutture dotate di Dipartimento di Emergenza Accettazione Generale (DEA), dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedano. Devono essere presenti e disponibili in rete  h. 24 i servizi di Radiologia almeno con TAC ed Ecografia, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale.  Devono essere dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva” e di letti per la Terapia Subintensiva.
i presidi ospedalieri di 2° livello sono strutture dotate di DEA di II° livello. Tali presidi sono istituzionalmente riferibili alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende ospedaliero – universitarie a taluni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e a Presidi di grandi dimensioni della ASL: Gli stessi  sono  dotati di tutte le strutture previste per l’Ospedale di 1° livello, nonché di strutture che attengono alle discipline più complesse non previste nell’ospedale di 1° livello;
le regioni possono prevedere presidi ospedalieri di base per zone particolarmente disagiate, distanti più di 90 minuti dai centri hub e spoke di riferimento ( o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso). Tali situazioni esistono in molte regioni italiane per presidi situati in aree considerate geograficamente e metereologicamente ostili e disagiate, tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi, oppure in ambiente insulare.  In detti presidi ospedalieri occorre garantire una attività di pronto soccorso con i servizi di supporto, attività di medicina interna e di chirurgia generale. Devono essere integrate nella rete ospedaliera di area disagiata e devono essere dotati, indicativamente di:
       - un reparto di 20 p.l. di medicina generale con un proprio organico di medici e infermieri;
       - una chirurgia elettiva ridotta per day surgey o eventualmente week surgery;
       - un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all’Emergenza – Urgenza;
-     l’organizzazione secondo livelli gerarchici di complessità delle strutture ospedaliere avviene tramite un modello in rete organizzato in base alle specificità di contesto;
l’individuazione delle strutture di degenza e dei servizi che costituiranno la rete assistenziale ospedaliera deve essere effettuata in rapporto ai bacini di utenza, sulla base di parametri specificamente indicati dal decreto;
la variabilità dei bacini di utenza tiene conto dei tempi di percorrenza dei cittadini e, quindi, le regioni dovranno utilizzare i bacini minimi in presenza di territori a bassa densità abitativa e quelli massimi in caso opposto;
la necessità di garantire l’erogazione delle cure in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza in un contesto di risorse limitate, comporta necessariamente una riconversione di servizi, strutture ed ospedali, per far fronte ai mutati bisogni sociali, demografici ed epidemiologici;
le regione, nel definire il modello organizzativo dei singoli presidi, provvederà ad assicurare modalità di integrazione aziendale ed interaziendale tra le varie discipline secondo il modello dipartimentale e quello per intensità di cure;
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, nella attuazione delle procedure di riconversione ed accreditamento della rete ospedaliera, le regioni dovranno:
    -identificare, in relazione alle risorse disponibili, le strutture (Ospedali e Unità     Operative) che possono svolgere le funzioni assistenziali identificate, per garantire le     soglie di volume e di esito stabilite)
     - definire modalità e tempi di attuazione degli interventi di riconversione;
           - identificare strutture (Ospedali e Unità Operative) per le quali, in relazione alle     risorse disponibili, non sono determinabili condizioni ed interventi che consentano il     rispetto dei requisiti di volume ed esito rispetto al volume complessivo e di attività e     per le quali pertanto si determinano le condizioni per la disattivazione;

Considerato, in relazione ai bacini di utenza prescritti dal decreto;
che la Provincia dell’Aquila (il cui territorio di competenza è speculare a della ASL 1 di Avezzano- Sulmona –L’Aquila) conta su una popolazione di poco superiore alle 300.000 unità, in modo analogo alle altre province abruzzesi (ad eccezione della Provincia di Chieti, che supera sensibilmente le 300.000 unità);
che la Regione Abruzzo, si estende su una superficie complessiva di 10.831 chilometri quadrati, la quasi metà dei quali coincide con il territorio della Provincia dell’Aquila;
che, in considerazione della popolazione regionale e della sua collocazione sul territorio di riferimento, nessuno dei presidi ospedalieri attualmente attivi risulta in possesso dei requisiti richiesti dal citato provvedimento governativo ai fini della classificazione quali ospedali di 2° livello e la gran parte dei medesimi non corrisponde agli standard precostituiti ai fini della classificazione quali ospedali di 1° livello (a meno di porre in essere forzose annessioni territoriali che, oltre a compromettere seriamente il diritto alla salute delle popolazioni, segnerebbero la dissoluzione civile, economica e sociale di molte comunità);


Preso atto che:
-  il decreto in argomento, in quanto specificamente mirato alla riorganizzazione della rete ospedaliera in chiave di contenimento dei costi, va a  configurare un assetto dei presidi sanitari che interagiscono sul territorio molto diverso da quello attuale e che le misure  dallo stesso previste impongono una riflessione immediata e conseguenti iniziative mirate a ridurre il più possibile l’impatto negativo sui territori e, in particolare,  sul territorio del Centro Abruzzo;

Richiamato l’art. 1, comma 2, del decreto, che stabilisce che le Regioni provvedano,  entro il triennio di attuazione del Patto per la Salute 2014/2016, il progressivo adeguamento agli standard nello stesso indicati “nell’ambito della propria autonomia organizzativa nell’erogazione delle prestazioni incluse nel Livelli essenziali di assistenza sanitaria”;


Considerato che ,  al fine di evitare che le prescrizioni del decreto si riflettano in termini draconiani sulle strutture sanitarie operanti nel territorio ed incidano in misura esiziale sui livelli di assistenza erogati alla popolazione, si rende necessario concepire un assetto organizzativo fondato su valutazioni più ampie. Diventa  necessario, cioè, per la salvaguardia delle stesse, che le strutture ospedaliere afferenti alle Aziende Sanitarie sino aggregate in Presidi Unificati.  La scelta di istituire i presidi ospedalieri unificati (peraltro già operata in altre regioni), con più stabilimenti (presidi) articolati sul territorio e con unità operative trasversali su più stabilimenti,   è mirata a introdurre elementi di razionalizzazione, seguendo il principio ispiratore che supera il concetto di “ospedale fotocopia” generato dalle precedenti legislazioni. Tale opzione determina una ridistribuzione di funzioni tra stabilimenti ospedalieri appartenenti ad uno stesso territorio, in modo tale da strutturare un’unità organizzativa di rango superiore;


Atteso che, alla luce del D.M. 70/2015, il presidio ospedaliero di Sulmona (che vanta un’antichissima tradizione, risalente ai primi decenni del 1300),  analogamente ad altre strutture ospedaliere, rischia di subire un ulteriore, pesante, ridimensionamento, determinato sia dai numeri afferenti alla popolazione residente, sia dai volumi prestazionali attualmente erogati, che, nel corso degli anni,  si sono andati progressivamente contraendo a causa di mancati investimenti, sia in termini di risorse umane, sia in termini di dotazioni  strumentali;

Rilevato:
che nel novero del bacino di utenza del presidio ospedaliero di Sulmona,  deve essere considerata anche la popolazione ristretta presso la Casa di Reclusione di Sulmona (istituto penitenziario appartenente al circuito dell’alta sicurezza, con circa  500 detenuti), alla quale, in virtù delle vigenti disposizioni  normative (D.Lgs. 230/1999), devono essere garantite, al pari degli altri cittadini, tutte le prestazioni sanitarie previste nei livelli essenziali di assistenza;
che sulla base delle norme previste dall’ordinamento penitenziario, è assolutamente sconsigliato per  comprensibili ragioni di sicurezza, che   i detenuti vengano sottoposti a lunghe traduzioni per raggiungere i luoghi di cura ;

Ritenuto che una utile strategia per porre rimedio alle concrete prospettive di ulteriori riduzioni che si prospettano alla luce del decreto in argomento possa essere costituita dalla creazione, ad opera della Regione, di  una rete di assistenza ospedaliera che scaturisca dalla razionalizzazione e riorganizzazione di tutti i presidi che insistono su un territorio caratterizzato da contiguità geografica e la creazione, in chiave di sinergia operativa e funzionale fondata su una rete di discipline specialistiche complementari e la rimodulazione di servizi in guisa tale da acquisire una precisa fisionomia nel contesto di riferimento , di  presidi ospedalieri unificati;

Ritenuto, altresì, che il riferimento sopra indicato al territorio caratterizzato da contiguità geografica non può non presupporre la finalità di includere in detto ambito anche gli attuali presidi ospedalieri di Castel di Sangro e Popoli ed i relativi territori, promuovendo un processo di unificazione già tentato in passato e mai finora realizzato (per liniti dell’azione politica  e per l’eccessivo indulgere in localismi che oramai si palesano anacronistici e velleitari);

Rilevato, che, sulla scorta delle considerazioni dianzi citate, il processo di unificazione dei territori che afferiscono agli ospedali di Sulmona, Castel di Sangro e Popoli, interesserebbe un’area estesa, che comprende i Comuni attualmente ricompresi nella “Area Peligno Sangrina” della  ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e i Comuni sussunti nella  “Area Distrettuale Maiella-Morrone” della ASL di Pescara, con una popolazione complessiva che supera le centomila unità;

Considerato che, operando in tal modo, si potrebbe dare vita al “Presidio Ospedaliero del Centro Abruzzo”, il quale ,  assumendo la montagna quale elemento  peculiare della morfologia del territorio di riferimento,  potrebbe assumere la denominazione di “Presidio Ospedaliero Unificato della Maiella”;

Ritenuto che l’elemento distintivo e peculiare determinato dalle asperità geografiche connesse alla caratterizzazione montuosa del territorio , che si traducono, in chiave demografica, nella minore densità della popolazione (comunque considerata dal legislatore),  non può non indurre a ritenere derogabili gli standard stabiliti per i bacini demografici;

Ritenuto che le scelte che la Regione   sarà chiamata a compiere non possano e non debbano riverberarsi, come purtroppo avvenuto nella storia recente e meno recente dell’Abruzzo, in termini negativi e penalizzanti per le aree interne (in particolar modo, la Valle Peligna)  ed evidenziato che le soluzioni che saranno adottate in materia di definizione della rete ospedaliera costituiranno un dirimente banco di prova circa la effettuale  volontà della Regione Abruzzo  di salvaguardare le aree interne svantaggiate  e promuovere uno sviluppo omogeneo e non diseguale dell’intero territorio regionale;

Ritenuto che l’azione in difesa del Presidio Ospedaliero di Sulmona  e dei presidi ospedalieri che insistono sul territorio del Centro Abruzzo costituisca obiettivo prioritario delle Amministrazioni Comunali non solo a tutela del diritto costituzionale alla salute ma anche per consentire una prospettiva di sopravvivenza alle comunità amministrate, altrimenti condannate all’inesorabile declino determinato dallo spopolamento e dal depauperamento;

Ravvisata l’urgenza a provvedere, determinata dai tempi ridotti che il D.M. 70/2015 prescrive alle regioni per provvedere agli adempimenti alle stesse demandati;


                                                                    PROPONGONO
al Consiglio Comunale la seguente

                                                                        MOZIONE:

1. impegnare il Sindaco e la Giunta ad adottare ogni utile iniziativa presso i competenti organi regionali e presso la Direzione Strategica della ASL 1   mirata alla salvaguardia del punto nascita del Presidio Ospedaliero di Sulmona, che non può prescindere dalla riorganizzazione e dal potenziamento, in termini di risorse umane e strumentali della U.O. di Ostetricia e Ginecologia;

2. di impegnare il Sindaco e la Giunta a porre in essere un’efficace e convinta azione presso la Giunta Regionale finalizzata alla puntuale osservanza, da parte della stessa,  di quanto prescritto dal parere Agenas del 30.04.2015, differendo ogni decisione in merito alla disattivazione dei punti nascita all’esito della realizzazione di quanto indicato nel prefato parere in merito alla ridefinizione, in ambito regionale, delle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia e delle Terapie Intensive Neonatali e, con specifico riferimento  al P.O. di Sulmona, anche al puntuale adempimento delle prescrizioni di sicurezza indicate dall’Agenas con la nota del 30.04.2015  (“realizzazione, attrezzamento, dotazione e strutturazione di una elisuperficie h24”);

3. di dare mandato al Sindaco e alla Giunta,   di promuovere una decisa iniziativa  presso i competenti organi legislativi ed amministrativi regionali, le forze politiche e sociali regionali intesa ad ottenere  che l’applicazione delle prescrizioni formulate dal D.M. 70/2015 non esiti in un ulteriore, drastico,  irrimediabile ed esiziale ridimensionamento della struttura ospedaliera di Sulmona;

4.  di dare mandato al Sindaco e alla Giunta di promuovere con la massima tempestività una utile azione di raccordo con    le municipalità  afferenti ai presidi ospedalieri di Castel di Sangro e Popoli,  al fine di concordare una linea strategica comune da sottoporre alle competenti autorità regionali, mirata alla razionalizzazione e riorganizzazione di tutti i presidi che insistono sul territorio del  Centro Abruzzo e finalizzata alla creazione, in chiave di sinergia operativa e funzionale fondata su una rete di discipline specialistiche complementari e sulla rimodulazione di servizi,  di un Presidio Ospedaliero Unificato del Centro Abruzzo)


5. di riservare al Consiglio Comunale, attraverso la costituzione di una Commissione ad hoc ai sensi dell’art. 14 ,comma 3,del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari,  ogni iniziativa inerente l’adempimento delle azioni  previste dalla presente mozione.