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venerdì 19 luglio 2013

TRIBUNALE SULMONA, PEZZOPANE SCRIVE A RANALLI

SULMONA - "Caro Sindaco,condivido e sottoscrivo in pieno la Tua iniziativa di istituire un Comitato per la salvaguardia del Tribunale di Sulmona.Purtroppo non potrò intervenire all’Assemblea di oggi, per un problema personale, che mi impedisce di essere presente.Quella per il Tribunale di Sulmona è una battaglia importante, e ritengo che un presidio giudiziario nel capoluogo peligno debba essere assolutamente mantenuto.Come sai, sto seguendo da vicino la vicenda e in Senato ho già presentato, lo scorso 24 giugno, un’interrogazione urgente al Ministro della Giustizia, che ho chiesto di sottoscrivere ai senatori di tutti gli schieramenti politici.  Troverai il testo in allegato.Al momento hanno aderito,  Bruno Astorre (PD), Rosetta Enza Blundo (M5S), Giuseppe Luigi Cucca (PD), Vincenzo Cuomo (PD), Nicoletta Favero (PD), Riccardo Nencini (PSI- Gruppo per le Autonomie), Venera Padua (PD), Antonio Razzi (PDL) e Roberto Ruta(PD).
Solleciterò il Ministro a rispondere in tempi brevi, ma nel frattempo sono a disposizione Tua e della città di Sulmona anche per altre iniziative, che io stessa Ti propongo.
Sarebbe utile che una delegazione, composta tra gli altri, dall’Amministrazione Comunale, dal Presidente del Tribunale e dal presidente dell’Ordine degli Avvocati potesse incontrare la Commissione Giustizia del Senato per discutere della situazione. Mi attiverò affinchè il Presidente della Commissione, Nitto Palma e i vice presidenti, Felice Casson e Maurizio Buccarella, riescano a convocare un incontro al più presto.
AugurandoTi buon lavoro, rimango A Tua disposizione per ogni evenienza".

Saluti
sen. Stefania Pezzopane
 

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00167

Atto n. 3-00167 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 24 giugno 2013, nella seduta n. 48

PEZZOPANE - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
risulta grave la situazione dei circa 450 detenuti o internati della struttura penitenziaria di Sulmona (in via di ampliamento e già oggi la più grande dell'Italia centrale dopo quelle di Roma) i quali, per tutelare i propri diritti dinanzi alle magistrature di sorveglianza de L'Aquila, sono sottoposti a pericolose e antieconomiche traduzioni di oltre 200 chilometri complessivi, con tempi di impegno ed esposizione al rischio di oltre 6 ore per ciascuna traduzione, per un totale di 2.304 ore complessive, nell'anno 2010, per i detenuti, e di 2.712 ore lavoro per il personale di Polizia penitenziaria;
non si hanno in Italia altre importanti strutture penitenziarie lasciate a così notevole distanza dal tribunale di sorveglianza e dal giudice di sorveglianza;
ritenuto inoltre che:
si ritiene urgente l'istituzione a Sulmona di una sezione distaccata dell'ufficio di sorveglianza o quanto meno di un ufficio del giudice di sorveglianza, strutture sufficienti da sole ad azzerare tempi, rischi e costi delle traduzioni, e in tal senso si è espresso il Presidente della Corte d'appello de L'Aquila nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2011-2012 ove, in considerazione delle particolari distanze esistenti fra L'Aquila e il circondario di Sulmona, ha espresso il parere che anziché della ventilata soppressione del tribunale di Sulmona, si necessiterebbe semmai di un proprio ufficio di sorveglianza;
dai dati dell'allegato tecnico alla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo n. 155 del 2012 emerge che il circondario del tribunale di Sulmona è, in misura assai vistosa, quello più distante, fra quelli soppressi, dalla futura sede accorpante de L'Aquila;
in tale documento, pur mancando qualsiasi dato sulle distanze dalla sede accorpante dei restanti comuni del circondario, si riporta la distanza di ben 112 chilometri dell'attuale sede di Sulmona riconoscendo l'esistenza delle lamentate difficoltà di collegamento, giudicate tuttavia insufficienti a giustificare "da sole" la conservazione del tribunale;
della gravità di tale situazione infrastrutturale si dà atto sia nell'ordinanza in data 21 dicembre 2012 di rimessione alla Corte costituzionale del tribunale di Montepulciano, ove si rileva che quest'ultimo tribunale è secondo solo a quello di Sulmona quanto a penalizzazione della cittadinanza interessata; sia nell'ordinanza del tribunale di Sulmona in data 21 febbraio 2013, ove si evidenziano le non ragionevoli difficoltà di accesso alla sede accorpante dalla totalità dei comuni del circondario di Sulmona, taluni ubicati sino ad oltre 150 chilometri dalla nuova sede su percorsi di montagna con temperature che scendono sino ad oltre 20 gradi sotto lo zero; sia nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2011-2012 del Presidente della Corte d'appello de L'Aquila, ove si segnala che il circondario del Tribunale di Sulmona si estende in aree interamente di montagna, poste per la gran parte oltre i 1.200 metri di altitudine, notevolmente distanti da qualsiasi altra possibile sede, carenti di infrastrutture di collegamento al capoluogo di provincia e soggette a sfavorevoli condizioni meteorologiche, con frequente presenza sulle strade di neve e ghiaccio nel periodo invernale, e che per tali ragioni, come già detto, oltre che per la presenza della più importante struttura penitenziaria della regione, il tribunale, anziché della ventilata soppressione, necessiterebbe semmai di un proprio ufficio di sorveglianza;
contrastanti con la decisione di sopprimere il tribunale di Sulmona sono sia i precedenti studi del Consiglio superiore della magistratura in punto di accessibilità alla sede giudiziaria, ove si rileva che nelle situazioni caratterizzate da particolari difficoltà di collegamento il "presidio giudiziario va conservato comunque", sia lo specifico criterio della legge delega, il quale impone di tener conto delle specificità territoriali del bacino di utenza in riferimento alla situazione infrastrutturale;
la mancata considerazione di tali aspetti era stata segnalata nel parere, in data 9 luglio 2012, reso dal Csm sullo schema di decreto legislativo, ove si osservava, con evidente riferimento alle posizioni più problematiche quale in primo luogo quella del tribunale di Sulmona, che in taluni casi, la distanza chilometrica tra il nuovo tribunale di riferimento e i comuni del circondario più lontani da questo è particolarmente elevata in termini spaziali e di tempi di percorrenza, con rischio evidente, in assenza di sicuri elementi conoscitivi circa una effettiva applicazione, ai fini dei disposti accorpamenti, dei criteri della distanza chilometrica e dell'ampiezza del bacino di utenza, di incongruità in sede attuativa in grado di comportare disagi organizzativi eccessivi sia per la popolazione, sia per il servizio giustizia,
si chiede di sapere:
se tale situazione non sia considerata dal Ministro altamente lesiva dei diritti dei detenuti, sottoposti a vessanti trasferimenti ogniqualvolta intendano far valere i propri diritti dinanzi alla giurisdizione di sorveglianza e dei diritti del personale di Polizia penitenziaria, impegnato in lunghe attività di scorta con esposizione al rischio, a giudizio dell'interrogante inutile, e sottrazione alla necessaria attività di vigilanza interna all'istituto;
se detta situazione non debba ritenersi in contrasto con le finalità di riduzione delle attività di traduzione di detenuti enunciate nei più recenti atti di indirizzo governativi e nelle più recenti riforme in materia penale;
se il Governo non ritenga che si renda urgente l'istituzione a Sulmona di una sezione distaccata dell'ufficio di sorveglianza o quanto meno di un ufficio del giudice di sorveglianza, strutture sufficienti da sole ad azzerare tempi, rischi e costi delle traduzioni;
se la soppressione del tribunale di Sulmona, rendendo altamente problematica l'ormai indilazionabile istituzione dei suddetti uffici di sorveglianza e determinando viceversa l'ulteriore cospicuo incremento di traduzioni conseguente alla necessità di delegare all'autorità giudiziaria de L'Aquila anche gli interrogatori ed esami testimoniali richiesti in via di prova delegata su detenuti o internati presso la struttura di Sulmona (prove attualmente svolte in assenza di traduzione alcuna dai magistrati del tribunale di Sulmona), non si ponga in evidente contrasto con tali esigenze;
se l'urgenza di istituire gli uffici di sorveglianza non renda parimenti urgente l'esercizio da parte del Governo del potere di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011, di rettificare il decreto legislativo 7 settembre 2011, n. 155, allo scopo di escludere il tribunale di Sulmona dalla tabella degli uffici soppressi e di consentire la contemporanea istituzione a Sulmona dell'indispensabile sezione distaccata del Tribunale di Sorveglianza o quanto meno dell'ufficio del Giudice di Sorveglianza;
se la soppressione del tribunale di Sulmona, avuto riguardo alle convergenti valutazioni espresse dal Csm e dagli uffici giudiziari che si sono già pronunciati sulla possibile incostituzionalità del decreto legislativo nonché dallo stesso Governo sulle rilevate difficoltà di collegamento, non sia ritenuta dal Governo medesimo in potenziale contrasto con i fondamentali principi costituzionali in materia di diritti inviolabili sia dei residenti che della popolazione carceraria, principi che non consentono la messa in pericolo di tali diritti né consentono la creazione di condizioni di accesso alla sede giudiziaria suscettibili di porsi quali fattori dissuasivi all'esercizio dei medesimi;
se il Governo, infine, non ritenga che il concorso delle non comuni difficoltà di collegamento e delle gravi conseguenze, per il trattamento e i diritti dei detenuti, che verrebbero determinate dall'ulteriore isolamento dell'importante struttura penitenziaria, non rendano urgente l'esercizio da parte del Governo del potere di cui al citato art. 1, comma 5, al fine di escludere il tribunale di Sulmona dalla tabella dei tribunali soppressi e l'immediata istituzione presso il tribunale di Sulmona di una sezione distaccata del tribunale di sorveglianza o di un ufficio di giudice di sorveglianza.



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