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giovedì 3 febbraio 2022

MODIFICATA LA LEGGE REGIONALE SULLE COOPERATIVE DI COMUNITA’: PRIMI IN ITALIA:"UN SUCCESSO DEI GAL PER IL TERRITORIO DELL’ABRUZZO"

L'AQUILA - "Il Consiglio Regionale d’Abruzzo  ha  novellato  la legge regionale 25/2015  sulle cooperative di comunità, su proposta del Consigliere regionale Mario Quaglieri, Presidente della V Commissione Consiliare, competente per materia.La   richiesta di   modifica  era  stata   sollecitata  al   Presidente   Quaglieri   dai  vertici  del  GAL  Marsica(Lucilla Lilli) e del GAL Gran Sasso-Velino (Alessandra di Girolamo), che nel corso del 2021, tra innumerevoli difficoltà legate all'applicazione di parametri contenuti nella citata legge, non adatti alle piccole e piccolissime dimensioni dei Comuni abruzzesi, in particolare quelli non costieri, sono riusciti comunque a bandire, per poi finanziare, 6 nuove cooperative di comunità.La   cooperativa  di  comunità  si  è  rivelata   così,  nonostante   le   problematiche  da   superare,  un  utile strumento di sviluppo locale, in un territorio rurale come quello montano, costituito da piccoli centri urbani.Le difficoltà riscontrate dai GAL sono di fatto quelle emerse direttamente nel territorio, proprio a causa di quanto fissato dal legislatore regionale nel 2015, che riprendeva tali e quali i contenuti di leggi che disciplinano altre realtà regionali con ben maggiore popolazione e diversità morfologiche territoriali, in sintesi: le norme prese a riferimento riguardavamo regioni con qualche milione di abitanti, residenti in grandi comuni di pianura o collina. Realtà queste totalmente diverse dall'Abruzzo.Secondo  la  vecchia legge, infatti, per  costituire una cooperativa  di comunità occorreva chefossero soci almeno il 10 % dei cittadini di un Comune: quindi in un Comune di 2000 abitanti lacooperativa doveva avere oltre 200 soci  senza vincoli di parentela.  Ciò ovviamente, nei piccolicomuni abruzzesi, ha reso quasi impossibile la costituzione di dette cooperative.Ora, invece, con la legge in vigore, LR 23/2021, art. 38, che riporta i suggerimenti  dei GAL, che aloro volta hanno fatto proprie e rappresentato le istanze emerse nel territorio, la percentuale minimanecessaria tra soci e residenti è stata abbassata dal 10% all’1% per i Comuni sotto i 2.500abitanti con un minimo di 12 soci e allo 0,8% per i Comuni sopra i 2500 abitanti.

Si pensa che I nuovi parametri possano dare un notevole impulso all’utilizzo di questo straordinariostrumento in tutto l’Abruzzo rurale.“Ringrazio il GAL Marsica ed il GAL Gran Sasso-Velino per avermi sottoposto questa richiesta – hadichiarato Mario Quaglieri – che abbiamo prontamente recepito per dare impulso ad uno strumentomolto utile per lo sviluppo rurale sociale ed economico nel senso della resilienza e del ripopolamentodei piccoli centri, vista la vivacità con cui il territorio dei due GAL ha accolto ed utilizzato i bandiemessi pur nei requisiti molto stringenti che prevedeva la vecchia legge. L’Abruzzo è la prima regioneitaliana che si dota di norme molto più favorevoli per la costituzione delle cooperative di comunità conla richiesta di una percentuale minima soci/abitanti più bassa d’Italia: ringrazio anche la sensibilità ditutti i consiglieri regionali che hanno compreso la necessità di questa modifica.Lucilla Lilli e Alessandra di Girolamo, Presidenti dei due GAL, Marsica e Gran Sasso Velino,ringraziano pubblicamente il Presidente Mario Quaglieri per aver voluto, in tempi rapidissimi,accogliere   le   richieste   sottoposte,   il   segretario   di   commissione   per   aver   svolto   un   lavorotecnico certosino ed anche tutti i consiglieri regionali componenti la Commissione V, per avercondiviso ed approvato le modifiche alla legge ritenendo che ciò sia stato di grande aiuto allo sviluppodelle piccole comunità locali e rurali abruzzesi.Ufficio Comunicazione GAL Marsica e GAL Gran Sasso Velino.Di seguito la modifica alla legge 25/2015, modifica inserita nella legge 23/2021, all’articolo 38, invigore già dal 25/12/2021L.R. 29 novembre 2021, n. 23Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni.(Approvata dal Consiglio regionale converbale n. 58/6 del 25 novembre 2021, pubblicata nel BURA 1 dicembre 2021, n. 190 Speciale ed entrata in vigore il 2 dicembre 2021) Testo vigente(in vigore dal 25/12/2021) Art.38(Modifiche alla l.r. 25/2015)1. Allalegge regionale 8 ottobre 2015, n. 25(Disciplina delle Cooperative di Comunita') sono apportate le seguenti modifiche:a) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:"2. La cooperativa di comunita' deve avere un numero di soci, cosi' come individuati all'articolo 3 della presente legge,che rispetto al totale della popolazione residente nella comunita' di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:a) l'1% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti e, in ogni caso, il numero di soci non puo' essere minore di 12;b) lo 0,8% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 2.500 abitanti.";b) il comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:"2. Non possono avere rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunita' il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado:a) sia amministratore dell'ente locale;b) abbia incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale.".Art. 60(Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)".

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