ULTIM'ORA NAZIONALI

ULTIME NOTIZIE - Paura a Pantelleria, incidente alle Frecce tricolori all'aeroporto Un pilota ferito in ospedale - Aereo delle Frecce tricolori va fuori pista all'aeroporto di Pantelleria - Friedrich Merz eletto cancelliere al secondo turno. Nel primo tradito da 18 franchi tiratori - Doccia fredda al Bundestag: Merz fallisce l'elezione a cancelliere, 18 franchi tiratori - Domani comincia il conclave: prima la messa pro eligendo, poi i porporati in Cappella Sistina - Parigi contro Israele: "Inaccettabile il piano su Gaza"- Oggi sciopero nazionale dei treni, revocato lo stop di venerdì per gli aerei - Salvini, "tra alcune settimane al via lavori ponte Stretto"-

news

ULTIME NOTIZIE DALLA REGIONE

ULTIM'ORA La bandiera Romanì arriva per la prima volta sull'Everest- Calcio: al via mercoledì 7 l'avventura play off del Pescara - Landini, ancora morti sul lavoro, è una vera strage- Cna, no all'imposta di soggiorno dal 2026 all'Aquila - Fallisce conciliazione, sciopero di 4 ore dei lavoratori Tua -

Sport News

# SPORT # A Roma il Sinner day, 'ma l'obiettivo è Parigi' - Play off Pescara-Pianese: gara secca in programma domani mercoledi' alle ore 20 - Serie C play off Pineto-Pianese: 0 - 1 -

IN PRIMO PIANO

PIETRUCCI: "IL GASDOTTO SNAM È INUTILE E PERICOLOSO. IL CONSIGLIO REGIONALE ASCOLTI ASSOCIAZIONI E CITTADINI E CONFERMI LA CONTRARIETÀ A QUEST’OPERA"

L'AQUILA - " La questione SNAM è tornata oggi all’esame del Consiglio regionale con la Risoluzione del consigliere Pietrucci (PD) c...

TOP NEWS

TOP NEWS REGIONE ABRUZZO

FACEBOOK LIVE - DIRETTE STREAMING DI CENTROABRUZZONEWS -

martedì 25 agosto 2015

ASSUNZIONI DISABILI IN COMUNE, INTERPELLANZA DELLA MINORANZA

SULMONA - "Con atto  deliberativo n.  84 del 24/04/2015, la Giunta Comunale, in relazione alla accertata scopertura di n. 1 unità lavorativa rispetto agli obblighi di assunzione prescritti dalla legge 68/1999, ha proceduto  all’approvazione di uno schema di convenzione con l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, ai sensi dell’art. 11 della legge sopra citata, per l’assunzione di personale disabile.
Con successivo atto deliberativo n. 206 del 12/08/2015, la Giunta ha  approvato
i criteri e requisiti per la copertura di n. 2 posti di Operatore servizi comunali/Custode/Messo categoria A ai sensi della legge 68/1999.
Tra i criteri approvati dall’esecutivo comunale risultano  compresi i seguenti:
⦁    1. iscrizione negli elenchi delle categorie protette presso il Centro per l’Impiego del Comune di Sulmona;
⦁    2. possesso della residenza nel Comune di Sulmona;
⦁    3. possesso di invalidità compresa tra il 50% e il 60%, con abilità al lavoro.
Con nota del 21/08/2015, il Consigliere Comunale Luigi La Civita, ha fatto legittimamente ed opportunamente rilevare che, sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge, non è assolutamente possibile circoscrivere la platea degli aspiranti utilizzando, quale criteri, la residenza nel Comune di Sulmona e il possesso di una percentuale di invalidità compresa entro limiti ben definiti.
All’esito della richiesta del Consigliere La Civita, la Giunta Comunale, con deliberazione del 22/08/2015 e con un tempismo che stride con  la proverbiale lentezza che la Città ha imparato a conoscere, ha   provveduto ad eliminare il requisito del possesso della residenza nel Comune di Sulmona e a rettificare i limiti della percentuale di invalidità indicati nella deliberazione n. 206/2015, sostituendoli con il “possesso di percentuale di invalidità compresa tra il 46% e il 100%”.
Con nota ufficiale riportata dagli organi di stampa, il   Vice – Sindaco, Avv. Luisa Taglieri, a nome dell’intera Giunta Comunale,  ha fatto presente che “gli uffici preposti, già nei giorni appena successivi alla delibera di giunta n. 206 del 12 agosto 2015, hanno fatto notare l’esistenza di un errore materiale nella stesura della stessa. Tale errore consisteva nella individuazione,  tra i criteri di selezione,  della forbice  della percentuale di invalidità dal 50 al 60% mentre l’indicazione della giunta era di riferirsi in toto alla legge 68/1999 quindi ampliando dal 46 al 100%.”  Sempre secondo quanto comunicato dal Vice – Sindaco, “la giunta ha rettificato la vecchia indicazione allargando appunto la forbice dal 46 al 100%e fermandosi esclusivamente all’iscrizione all’Ufficio per l’Impiego di Sulmona, come precisato sempre dalla legge 68/99”.
Al di là delle argomentazioni fornite a sostegno della riforma della delibera della Giunta (che la fantasiosa ricostruzione  dell’Avv. Taglieri riconduce  alle sollecitazioni degli uffici preposti e non all’iniziativa del Consigliere La Civita), susciterebbe ilarità, se non si palesasse gravemente lesiva dell’intelligenza della collettività, l’asserzione secondo la quale le macroscopiche illegittimità della deliberazione n. 206/2015 sarebbero da ricondurre a mero “errore materiale”. 
Inoltre, sempre con riferimento ai citati atti deliberativi, si palesano necessarie alcune considerazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 190/2004, fornendo riscontro a specifica richiesta formulata da altro Comune, ha chiarito che, anche in caso di avviamento di procedure di reclutamento per l’assunzione di soggetti disabili, sussiste l’obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall’art. 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di gestione del personale in disponibilità.
Si fa, al riguardo, presente che non risulta che il Comune abbia preventivamente adempiuto a quest’obbligo e il comma 5 della prefata disposizione legislativa stabilisce la nullità delle assunzioni effettuate in violazione della suddetta norma.
Inoltre, dalla lettura degli atti approvati dalla Giunta, parrebbe potersi   rilevare  che il Comune, in alternativa alla procedura indicata dall’art. 7, comma 2, della legge 68/1999, dall’art.35, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 32 del D.P.R. 487/1994 (che prescrivono la richiesta numerica al Centro per l’Impiego della Provincia), abbia inteso sottoscrivere una convenzione con la Provincia (ai sensi dell’art. 11 della legge 68/99), stabilendo i requisiti per l’assunzione, la formulazione di un bando (ad opera del Comune)  e  una selezione di tipo concorsuale operata da apposita commissione comunale.
Detta procedura desta perplessità in quanto la convenzione indicata dall’art. 11 della legge 68/1999 (finalizzata  “alla determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi assunzionali”), dovrebbe prevedere che l’avviso preordinato al reclutamento degli aventi diritto sia emanato dal Centro  per l’Impiego della Provincia e non dal Comune; al Centro per l’Impiego dovrebbe competere la redazione dell’elenco degli aspiranti da trasmettere al Comune richiedente, che procede alla selezione degli aventi diritto.
Pertanto, la predeterminazione, da parte del Comune di requisiti e criteri di ammissione e la formulazione ed emanazione, da parte del Comune medesimo, dell’avviso, suscitano dubbi di legittimità.
Infine, con riferimento alla convenzione (ex art. 11 della legge 68/1999) approvata dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n.  84/2015, non ci si può esimere dal far presente  che, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 2, lett. c,  del D.Lgs. 267/2000 “le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia” rientrano tra le competenze del Consiglio Comunale e non della Giunta".
In relazione a quanto sopra, i sottoscritti Consiglieri Comunali,  ai sensi degli artt. 68 e 69 del  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, interpellano il Sindaco e la Giunta per conoscere :
1.    le ragioni per le quali nella deliberazione n. 84 del 24/04/2015 è fatta esplicita menzione al fatto che “il Comune risulta scoperto di n. 1 unità rispetto agli obblighi assunzionali” previsti dalla legge 68/1999 e nella deliberazione n. 206 del 12/08/2015 si fa riferimento alla prescrizione di procedere all’assunzione di n. 2 disabili;
2.    le ragioni per le quali il Comune, agendo in difformità ad apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica,  non abbia inteso adempiere all’obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
3.    le ragioni per le quali il Comune , difformemente dal dettato normativo dell’art. 42, comma 2, lett. c, del D.lgs. 267/2000, non abbia inteso sottoporre al Consiglio Comunale, per l’approvazione, lo schema di convenzione con la Provincia dell’Aquila.
Gli scriventi chiedono che alla presente venga fornita risposta scritta. 
                                                                                              I Consiglieri Comunali
       
                                                                                                Daniele Del Monaco
                                                                      
                                                                                               Mimmo Di Benedetto

                                                                                                  Gianfranco Di Piero
                      
                                                                                                     Luigi Santilli


CENTROABRUZZONEWS


centroabruzzonews : SULMONA

stampa la pagina

ULTIMA ORA NAZIONALI

ULTIME NOTIZIE - Il Washington Post: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi"- Cina, "non accetteremo ricatti Usa, lotta fino alla fine"- L'Ue tratta, ma il 15 aprile scattano i controdazi al 25% - Re Carlo e la regina Camilla arrivati a Roma - Task force per gli aiuti, Meloni pronta a volare da Trump - Tajani: "Primi dazi Ue dal 15 aprile". Sefcovic: "La lista stasera, impossibile il rinvio"-