SULMONA - No a limitazioni sul territorio regionale per la realizzazione di impianti di interesse nazionale, come i metanodotti. La Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Abruzzo che disciplinava la localizzazione di centrali di compressione del gas in aree sismiche. In provincia dell'Aquila, a Sulmona, dovrebbe sorgere una centrale di compressione del gas
che fa parte del metanodotto Snam Brindisi-Minerbio.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2
della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 1, che così
disponeva: "La localizzazione e la realizzazione di centrali di
compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche
classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa
statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo
studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso
specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di
dettaglio"."Che la legge regionale fosse illegittima" – dichiara Enzo Di
Salvatore, cofondatore del coordinamento nazionale no triv e candidato
alle europee con L'Altra Europa con Tsipras – "lo avevo già sostenuto e
avevo consigliato alcuni consiglieri della Regione di non approvarla.
Del resto, lo scorso anno la Corte era già intervenuta sul problema,
bocciando un'altra legge abruzzese, con la quale si introduceva
l'incompatibilità tra localizzazione degli impianti di compressione a
gas connessi alla realizzazione dei gasdotti e aree sismiche
classificate di prima categoria. Con la sentenza di ieri, la Corte
afferma che legge della Regione Abruzzo si pone in contrasto con i
principi fondamentali in materia di energia e in materia di governo del
territorio. Tali principi sono stabiliti dalla normativa statale. E la
Corte cita in proposito sia la legge n. 239/2004 sia il D.P.R. n.
327/2001. Pochi sanno, tra l'altro, che il colpo di grazia inferto a
Sulmona sulla questione del metanodotto deriva da una modifica al D.P.R.
del 2001, effettuata con il decreto-sviluppo del 2012: essa non
consente più alla Regione di chiedere una nuova valutazione dell'opera e
nemmeno di avanzare allo Stato una proposta alternativa. La strada da
percorrere – sia in relazione al metanodotto sia in relazione alla
centrale – resta, pertanto, un'altra: se si ritiene che possano esservi
rischi per il territorio, occorre insistere perché il Governo nazionale –
e non la Regione – risolva la questione. Mi rendo conto, però, che il
problema è solo politico e che il Governo Renzi sta andando in
tutt'altra direzione, come stanno a dimostrare il recente disegno di
legge di revisione della Costituzione, che riconduce alla competenza
esclusiva dello Stato l'energia e le infrastrutture energetiche, senza
che, in futuro, le Regioni e i Comuni possano opporvi alcunché, e le
continue dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico Guidi, che
spinge perché progetti – come quello di Sulmona – trovino immediata
realizzazione e si accompagnino ad investimenti massici nel settore
degli idrocarburi".
si era già
La Regione non si è costituita nel giudizio.
Violazione
dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 239/2004 e con il
d.P.R. n. 327 del 2001, modificato nel 2012 dalla legge di conversione
del decreto-sviluppo.
Disposizioni
di leggi regionali, analoghe a quella censurata nel presente giudizio,
che intervenivano in materia di localizzazione e realizzazione di
impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche,
ancorché collocate in zone sismiche, alla competenza legislativa
concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» (ex plurimis, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013, n. 383
del 2005) e all'ambito materiale relativo al «governo del territorio»,
parimenti ascrivibile al titolo competenziale dell'art. 117, terzo
comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n.
254 del 2010)
Nel
caso in esame, la disposizione censurata, consentendo la localizzazione
delle centrali di compressione a gas soltanto al di fuori delle zone
sismiche classificate di prima categoria, produce l'effetto di limitare
la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree
del territorio regionale.
Con la
sentenza n. 182 del 2013, è stato infatti dichiarato costituzionalmente
illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012,
n. 28 (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni
regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed
integrazione alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti
urgenti a tutela del territorio regionale»), che, tra l'altro,
introduceva l'incompatibilità tra la localizzazione degli impianti di
compressione a gas connessi alla realizzazione dei gasdotti e le aree
sismiche classificate di prima categoria.
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