Senza avere i testi delle proposte che saranno sottoposti al Consiglio, ritengo che se aumento ci sarà, complessivamente non supererà il 2%, ma alla pubblicazione delle delibere sarò più preciso.
Una delle novità è rappresentata dal bonus sociale sulla TARI già oggetto di un precedente post. A questa agevolazione fa da contraltare un incremento di € 6,00 per ciascuna utenza oggetto del tributo.
Le agevolazioni vigenti per l’uso domestico ( non per le attività commerciali), salvo modifiche sul punto del Regolamento del 2021, sono le seguenti che credo non hanno necessita di commenti.
• Riduzione al 33,33% per la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato1 (Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014) applicata sulla parte fissa e variabile.
Per la sola parte variabile,
• la tariffa si applica in misura ridotta pari al 30% per le abitazioni tenute a disposizione da parte del Soggetto Passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato ;
• 30% per i locali diversi da abitazione ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultate da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio delle attività, la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
• 15% per l’immobile utilizzato come abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla porzione abitativa;
• 30% limitatamente all’abitazione principale occupata da famiglia con cui fa parte anagraficamente disabili con invalidità grave (100%), riconosciuta alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
• 30% limitatamente all’abitazione principale occupata da famiglia con cui fa parte anagraficamente grandi invalidi del lavoro ai sensi del T.U. 1124//1965, riconosciuti tali alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
• 30% limitatamente all’abitazione principale occupata da famiglia con cui fa parte anagraficamente anziani non autosufficienti ai sensi della Legge 214/1992, riconosciuti tali alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
• 30% limitatamente all’abitazione principale occupata da famiglia con cui fa parte anagraficamente disabili con handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, riconosciuti tali alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
• 20% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti disciplinati dall’art 11 della Legge Regionale n° 31/2007.
Fatta eccezione per il bonus sociale, le agevolazioni vanno richieste al Comune.
Ai cittadini due opzioni: assistere al Consiglio Comunale, (la partecipazione è una componente fondamentale della democrazia rappresentativa a livello locale), per comprendere i costi che sopporta il Comune per rendere il servizio e che vengono ribaltati sui contribuenti oppure attendere l’avviso di pagamento e pagare".F.S.
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