2. Tassa di soggiorno
3. Canone Rai
4. IVA
5. Bollo auto
6. IMU/TASI/TARI/TARES
7. Ticket sanitari
8. Contributi consorzi di bonifica
9. Irap
10. Irpef
I contributi ai Consorzi di bonifica sono all’ottavo posto delle tasse più invise agli Italiani.
A proposito del CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO -Bacino Aterno e Sagittario, questi giorni stanno arrivando tramite posta elettronica certificata i solleciti della SOGET per la riscossione del contributo 2025.
A prescindere dal comprendere se vi è un beneficio diretto per i consorziati dall’attività dell’Ente, ciò che sorprende in tanti è che per il 2025, per la prima volta, viene richiesto il pagamento anche a chi non possiede terreni ma solo fabbricati. Ho avuto modo di vedere un avviso di pagamento pervenuto ad un contribuente residente a Sulmona per due unità immobiliari in un condominio, un appartamento e un garage. In particolare, viene richiesto un contributo di € 10,00 per la gestione attività catasto consortile e € 3,71 per contributo generale di bonifica. L’art. 860 del C.C. afferma che i titolari dei beni, situati entro il perimetro del comprensorio di un Consorzio di Bonifica, sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Ma quali sono i Comuni che fanno parte del Consorzio?
Nel link che segue è possibile scoprirlo
http://www.cbaternosagittario.it/.../Comprensorio_di...
L’equa ripartizione degli oneri a carico dei consorziati viene decisa dal Consorzio attraverso il Piano di classifica approvato nel 2002 e consultabile al seguente link:
http://www.cbaternosagittario.it/.../Piano_di_classifica...
Ci si chiede, se è vero come riportato nell’avviso di pagamento che il Regio decreto 215/1933 e il Piano di riparto, prevedevano la tassazione dei fabbricati extra agricoli e urbani, come mai gli amministratori del Consorzio si sono accorti della cosa solo nel 2025 ? Inoltre, c’è il rischio del recupero del contributo degli ultimi cinque anni?
Infine, occorre precisare che è stata disposta l’esenzione dal pagamento del contributo per le spese della gestione idraulica per tutti i fabbricati collabenti (cat. catastale F/2) e per i fabbricati per i quali i proprietari presentano idonea dichiarazione di inagibilità rilasciata dal Comune.
Continua…forse…………."
F.S.
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