SULMONA - "E’ stata recentemente pubblicata sul sito della Corte dei Conti la delibera n.228/2023, Adunanza pubblica e Camera di consiglio del 20 settembre 2023, in tema di verifiche sui piani di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, adottati dai Comuni di Sulmona, Pratola Peligna e Raiano. Si tratta di un documento di ben 78 pagine che, seppure riferito ai predetti Comuni, è di estremo interesse sia per tutti i Comuni soci che per i cittadini sui quali ricade il costo del servizio reso dal Cogesa.E’ interessante la ricostruzione delle vicende gestionali del Cogesa, dalla sua costituzione fino ai fatti che hanno portato la società alla c.d crisi d’impresa.Di seguito alcuni stralci significativi della delibera;, la lettura completa del documento è possibile al seguente link: https://banchedati.corteconti.it/docu.../SRCABR/228/2023/VSGUna prima questione affrontata, di ordine finanziario, è quella relativa alla mancata previsione o insufficiente quantificazione da parte di molti dei Comuni soci, del fondo perdite società partecipate, che, peraltro, costituisce ricaduta finanziaria diretta nei bilanci dei singoli comuni.
1. “ Criticità in ordine alla gestione di Cogesa s.p.a Struttura organizzativa
1.1. In riferimento alla composizione dell’Organo amministrativo della società questa
Sezione regionale di controllo con la deliberazione n. 183/2021/VSG aveva già accertato “il non puntuale assolvimento, in sede di nomina dell’attuale CdA da parte dell’Assemblea ordinaria della società in house Cogesa s.p.a degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa di cui all’articolo 11 del Tusp, sia in ordine agli incombenti inerenti la trasmissione dei relativi atti a questa Sezione regionale di controllo che in riferimento alla carenza della motivazione in ordine alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno condotto alla nomina di un CdA costituito da tre membri in luogo di un amministratore unico.
La Sezione ha ritenuto non sufficientemente fondata la scelta dell'assemblea dei Soci di Cogesa s.p.a. di nominare un Consiglio di amministrazione a tre membri”
“Controllo analogo e rapporti con i soci
Allo stato degli atti acquisiti, dunque, appare emergere un ulteriore profilo di criticità, in quanto sulla base di quanto rappresentato dal Comune esercitante anche il ruolo di presidenza del Comitato del controllo analogo, quest’ultimo non avrebbe partecipato e autorizzato a monte un significativo atto gestionale, con rilevanti ricadute finanziarie sulla società e conseguenti possibili profili di responsabilità erariale, atto che risulterebbe essere stato autonomamente adottato dal vertice amministrativo p.t. della società e neppure successivamente portato all’attenzione dei soci.”
“ Alla luce di quanto sopra rappresentato (e di quanto emerso in sede di adunanza pubblica), questa Sezione rileva l’assenza di controllo da parte degli enti soci sulle dinamiche delle spese di personale che si sostanzia, ancora una volta, in un mancato esercizio di controllo analogo”
Consulenze e collaborazioni
8.1. Nell’annualità 2018 risultano conferiti incarichi per un totale di euro 230.544,74, nel 2019 per un totale di euro 180.838,69, nel 2020 per un totale di euro 277.723,32, nel 2021 il numero degli incarichi risulta praticamente raddoppiato, così come la spesa sostenuta, pari a euro 624.131,84; nel 2022 la spesa per incarichi conferiti risulta pari a euro 333.088,49; nel 2023 sono
stati conferiti quattordici incarichi per euro 446.548,70, di cui cinque per la gestione della crisi d’impresa, per un importo totale pari a euro 342.000,00.
8.2. Da una prima ricostruzione risulta che non tutti gli incarichi indicati nella nota prot. n.
2867/2023 del 17 aprile 2023 trasmessa dalla Società a questa Sezione, acquisita agli atti con prot. n. 1641 del 18 aprile 2023, siano stati pubblicati nella sezione “società trasparente” del sito istituzionale così come statuito dall’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La Sezione ricorda che l’omessa pubblicazione dei predetti dati, determina, ai sensi dell’art. 15, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013 la responsabilità disciplinare di colui che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all’esito del relativo procedimento, il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico di colui che ha disposto l’erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività obbligatoria.
Inoltre,…………………………. per la stragrande maggioranza gli incarichi sono stati conferiti con affidamento diretto senza alcuna procedura comparativa.”
Valutazioni conclusive
11.1. Da ultimo non può non evidenziarsi come la emersa mancanza di effettività del controllo analogo sulla società, oltre a configurare in sé una grave criticità, riverbera, in chiave prospettica sulla legittimità di affidamenti diretti alla società.
11.2. Conclusivamente il Collegio, tenuto conto che l’istruttoria condotta nei confronti dei Comuni deferiti all’odierna adunanza ha portato all’emersione di gravi criticità sia attinenti alla gestione della società che all’esercizio del controllo da parte delle amministrazioni pubbliche socie, con possibili ricadute anche sull’affidamento dei servizi alla società” F.S.
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