SULMONA - Dopo l'annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 206 del 12/08/2015. “Approvazione criteri e requisiti per l’accesso a selezione per la copertura di n. 2 posti in organico riservato ai disabili ai sensi della legge 68/99, così come previsto nella precedente deliberazione di G.C. n. 165 del 01/07/2015”i consiglieri comunali Luigi La Civita e Alessandro Lucci hanno illustrato alla stampa la vicenda e i risvolti politici."Qui siamo in presenza di una responsabilità politica sull'indirizzo della delibera e non di un errore puramente materiale"ha spiegato La Civita.
"Siamo preoccupati, viene meno la fiducia nei confronti della stessa maggioranza e dei cittadini.E' un pessimo servizio verso la città in linea con quello che fanno ormai da due anni.Si devono assumere la responsabilità e metterci la faccia.Siamo di fronte ad un atto estremamente grave da parte della giunta.Troppe distrazioni e ogni volta una scusa.Non sono all'altezza, qui si gioca o si amministra"ha continuato La Civita."Troppe volte siamo intervenuti noi della minoranza a correggere i loro errori.Si devono svegliare e amministrare sul serio oppure vadano a casa.La politica non è una professione, ma un servizio al cittadino".Sulla stessa lunghezza d'onda il consigliere Alessandro Lucci."Mi auguro che gli stessi consiglieri di maggioranza facciano sentire la loro voce e il loro disappunto su questo atteggiamento della giunta.Ci aspettiamo delle scuse e un chiarimento in consiglio comunale, altrimenti chiediamo le loro dimissioni"ha detto Lucci.
LA DELIBERA INCRIMINATA
Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 12/08/2015. “Approvazione criteri e requisiti per l’accesso a selezione per la copertura di n. 2 posti in organico riservato ai disabili ai sensi della legge 68/99, così come previsto nella precedente deliberazione di G.C. n. 165 del 01/07/2015
Con la presente si chiede alle SS.LL. di voler provvedere con immediatezza all’annullamento in autotutela della delibera in oggetto in quanto illegittima e in palese contrasto con le norme di legge in essa richiamate nonché in violazione dei principi costituzionali e comunitari volti a garantire a tutti gli aventi diritto la partecipazione e la concorrenza.
Tale contrasto attiene ai criteri e requisiti di partecipazione che di seguito si riportano:
⦁ possesso della residenza nel Comune di Sulmona, al fine di facilitare l' espletamento lavorativo giornaliero a persona, con limitazioni di validità fisica, dal momento che l'orografia del territorio della Provincia dell'Aquila è particolarmente montuosa, il ché causerebbe difficoltà in caso di provenienza dagli altipiani o dalle Valli circondariali;
⦁ possesso di percentuale di invalidità compresa tra il 50% e 60%, con abilità al lavoro.
A tal proposito si precisa quanto segue.
In riferimento al possesso della residenza nel comune di Sulmona la Legge 68/99 non prevede e non fornisce alcuna possibilità di limitare la partecipazione alla procedura di assunzione ai soli residenti nel territorio comunale.
A questo proposito si fa sommessamente notare come la motivazione posta a base di tale illegittima scelta evidenzia perfino la non conoscenza nella nostra realtà territoriale che vede ad esempio alcune frazioni della città (Bagnaturo, Torrone e Valle Larga) confinare con il tessuto abitativo di altri comuni (Pratola Peligna, Introdacqua e Pettorano sul Gizio) posto in continuità e dove al permanere delle condizioni orografiche è la sola strada di accesso a costituisce il mero confine geografico. Estendendo questo principio risulta difficile comprendere il perché persone diversamente abili residenti in altri comuni dovrebbero vedersi negare il diritto di partecipazione alla selezione per il pubblico impiego avviata dalla giunta comunale.
Infine in relazione alla scelta di limitare la partecipazione alla procedura di assunzione ai portatori di invalidità compresa tra il 50% e 60% si precisa che la Legge 68/99 non prevede e non fornisce alcuna possibilità. Infatti l’art.1 comma 1 lettera a) della Legge 68/99 testualmente riporta:
“1. Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, …”