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martedì 22 ottobre 2013

CRATERE SISMICO, SI RIACCENDONO LE SPERANZE PER SULMONA E RAIANO

(video intervista Peppino Ranalli)
SULMONA - Si riaccendono le speranze per l’inserimento di Sulmona e Raiano nel cratere sismico. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto i ricorsi presentati dai due Comuni peligni contro l’esclusione decisa dal Tar del Lazio. Con due distinte sentenze depositate ieri il massimo consesso giurisdizionale di giustizia amministrativa ha accolto l’appello e "in riforma dell’ordinanza impugnata – si legge nel testo – annulla il provvedimento commissariale adottato".Questa mattina il provvedimento è stato reso noto dall'attuale Sindaco Peppino Ranalli e dall'avvocato Guido Blandini.
In sostanza  viene così azzerato quanto fu stabilito dal Commissario delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Prefetto dell’Aquila, in qualità di Commissario ad acta, dovrà entro 60 giorni nominare una nuova commissione di esperti per rincominciare l’iter ma questa volta con rappresentanti dei comuni coinvolti cioè quello di Sulmona e di Raiano.E' come se fossimo tornati indietro nel 2009. Il Consiglio di Stato ha
smentito tutto e tutti, Tar ed anche l’allora Prefetto Giovanna Maria Iurato che inserì nella commissione anche l’Avvocatura dello Stato e la Protezione Civile. Decisione che sortì parecchi dubbi in quanto proprio i due organi in questione in precedenza avevano decretato l’esclusione dell’intera Valle Peligna. Perplessità furono inoltre sollevate per la mancata convocazione nella fase istruttoria dei rappresentanti dei due Comuni. Il Consiglio di Stato ha ora censurato quel modo di procedere e rimette tutto in discussione, stabilendo la
vittoria di Sulmona e Raiano intrapresa dall’allora sindaco del capoluogo peligno Fabio Federico e dall’attuale primo cittadino di Raiano Marco Moca che hanno portato avanti la battaglia con tenacia e di fronte a mille difficoltà. Ora sì che si possono far valere le ragioni per essere inseriti nel cratere alla luce

dell’accoglimento al Consiglio di Stato dei ricorsi che sono stati presentati dagli avvocati Guido Blandini e Marina Fracassi per il Comune di Sulmona e da Daniele Di Bartolo ed Angelo Pace per Raiano.Soddisfatto della sentenza l'ex sindaco Fabio Federico che non si è mai rassegnato all'esclusione di Sulmona dal cratere sismico.Per il sindaco di Sulmona Peppino Ranalli ora si riapre la partita e il comune farà sentire la sua vove stando all'interno della commissione.Intanto si attende l'udienza del Consiglio di Stato  per il 13 dicembre quando dovrà pronunciarsi nel merito all'ottemperanza del provvedimento.



i link di centroabruzzonews relativi all'argomento



http://centroabruzzonews.blogspot.it/2012/04/cratere-sindaco-spiega-situazione.html


http://centroabruzzonews.blogspot.it/2011/07/ricorso-cratere-il-sindaco-polemica.html


http://centroabruzzonews.blogspot.it/2011/07/ricorso-cratere-sindaco-valuta-la.html


http://centroabruzzonews.blogspot.it/2013/02/fondi-terremoto-sindaci-valle-peligna.html



LE DUE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO


N. 05112/2013REG.PROV.COLL.

N. 03499/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3499 del 2013, proposto da:
Comune di Sulmona, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Blandini, Marina Fracassi, con domicilio eletto presso Luca Giusti in Roma, via Federico Cesi, 44;

contro

Commissario Delegato per l’Emergenza Terremoto in Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domiciliano, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Rocca di Cambio;

per la riforma

dell’ordinanza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01739/2013, resa tra le parti, concernente reclamo per l'annullamento del provvedimento del commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza 3671/2011 T.A.R. LAZIO ROMA SEZ. I - individuazione comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato per l’Emergenza Terremoto in Abruzzo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Blandini e l'Avvocato dello Stato Luca Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza n. 3671 del 2011 il Tar Lazio accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Sulmona circa l’esclusione del predetto dal cd. “cratere sismico”, previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009, che aveva ad oggetto l’individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Successivamente, a fronte del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate nell’esecuzione della sentenza n. 3671 del 2011, il Comune di Sulmona proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti al tribunale territoriale, che, accogliendo il ricorso, nominava quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di L’Aquila dott.ssa Giovanna Maria Iurato, nel caso di inerzia del Commissario Delegato.

Il Prefetto, con la collaborazione di un Gruppo tecnico di lavoro espletava nuovamente l’attività istruttoria, all’esito della quale faceva proprie con nota prot. 31580 le conclusioni ivi rassegnate, che vedevano l’esclusione dal “cratere sismico” del Comune di Sulmona.

Ciò detto l’amministrazione procedente proponeva reclamo, chiedendo in via principale che venisse riconosciuto il proprio diritto ad essere incluso negli elenchi di cui ai decreti del Commissario Straordinario per l’Emergenza Terremoto in Abbruzzo n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

Con ordinanza n. 1739 del 2013 il tribunale territoriale respingeva il reclamo affermando che “… il Commissario ha esattamente adempiuto all’incarico affidatole dalla sentenza n. 4270 del 2012”.

Avverso detta ordinanza proponeva appello il Comune di Sulmona, deducendo tre motivi (erroneamente rubricati coi nn. 1, 3 e 5), consistenti: 1) nella carenza di motivazione in ordine alla lesione del principio del contraddittorio ed alla negazione del diritto di difesa del Comune 2) nella carenza di motivazione circa l’irregolare composizione del gruppo di lavoro designato dal Commissario ad acta e 3) nella carente motivazione in ordine alla ritenuta oggettività delle valutazioni.

Il Commissario delegato per l’emergenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituite tramite il patrocinio difensivo dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato atto di costituzione meramente formale, non contenente difese.

DIRITTO

I provvedimenti adottati dal giudice dell’ottemperanza – ivi compresa l’ipotesi in cui sia impugnato il provvedimento del Commissario ad acta, essendo rari i casi in cui il giudice provvede direttamente – sono impugnabili mediante reclamo (art. 114, comma 6, c.p.a.); e anche le decisioni adottate in proposito dal giudice dell’ottemperanza sono impugnabili (art. 114, comma 8, c.p.a.).

Tanto premesso, l’appello in esame - avente ad oggetto la statuizione del giudice dell’ottemperanza di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento adottato dal Commissario ad acta - merita accoglimento con riguardo ai primi due motivi, aventi carattere assorbente, relativi alla violazione del principio del contraddittorio.

Invero, costituisce violazione del principio del contraddittorio il fatto per cui nella costituzione del gruppo di lavoro il Commissario ad acta (Prefetto di L’Aquila) non ha coinvolto il Comune appellante.

Il Prefetto, nominato Commissario ad acta dal Tribunale, ha costituito, infatti, un gruppo di lavoro al quale ha invitato a partecipare un rappresentante della Protezione Civile, un rappresentante dell’Università e un rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, ma non un rappresentante del Comune, che non ha avuto, quindi, la possibilità di potervi partecipare e di nominare un proprio tecnico di fiducia che lo rappresentasse nell’ambito del gruppo di lavoro.

Il giudice può infatti utilizzare, quale mezzo di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini del decidere, una consulenza tecnica o una verificazione, ma sempre nel rispetto del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ., 30 maggio 2008, n. 14487, per cui, per esempio: “la consulenza tecnica di ufficio svoltasi prima della chiamata in causa di una delle parti processuali deve ritenersi inutilizzabile nel rapporto processuale con questa parte, alla quale non può essere imposto di accettare il processo nello stato in cui si trova: ne consegue che questa consulenza resa con violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile contro la predetta parte né nel giudizio nel quale è stata espletata né in un giudizio diverso avente ad oggetto un analogo accertamento, restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario”).

Quanto ora detto vale anche nel caso di specie, in cui è stato costituito un gruppo di lavoro ed è stata resa una relazione tecnica senza il rispetto del superiore principio del contraddittorio (audiatur et altera pars), per cui tale relazione è inutilizzabile nei confronti della parte (Comune) estromessa.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, l’annullamento del provvedimento commissariale oggetto di reclamo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, annulla il provvedimento commissariale adottato.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

        
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
        
        
        
        
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


----------------------------------------------------------------------------------------------------


N. 05111/2013REG.PROV.COLL.

N. 03447/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2013, proposto da:
Comune di Raiano, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Di Bartolo, Angelo Pace, con domicilio eletto presso Maurizio Gabrielli in Roma, via Teulada,.52;

contro

Commissario Delegato per l’Emergenza Terremoto in Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Cugnoli;

per la riforma

dell’ordinanza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01740/2013, resa tra le parti, concernente reclamo per l’annullamento del provvedimento del commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 3705/2011 T.A.R. LAZIO ROMA SEZIONE I - individuazione comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato per l’Emergenza Terremoto in Abruzzo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Blandini, per delega dell’Avv. Pace, e l’Avvocato dello Stato Luca Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A seguito del terremoto che interessò la città di L’Aquila, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009, istituiva il Commissario ad acta, cui venne demandato il compito di individuare i Comuni nei quali si era verificato il sisma del 6° grado della scala MCS (scala Mercalli).

Il Commissario delegato, in adozione del decreto n. 3 del 16 aprile 2009, individuava i Comuni in cui si era verificato il terremoto come sopra indicato, senza includervi, però, il Comune di Raiano.

Avverso detto decreto il Comune di Raiano proponeva ricorso avanti al Tar Lazio, rubricato r.g. 5396/2009, impugnando altresì il decreto commissariale n. 11 del 17 luglio 2009 con il quale detto elenco di Comuni era stato integrato con l’esclusione del Comune di Raiano.

Con sentenza n. 3705/2011 il giudice di prime cure, accogliendo il ricorso evidenziava al punto 5 della predetta sentenza: “in accoglimento del ricorso, va disposto l’annullamento degli impugnati decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, in parte qua, ovvero nella parte in cui non includono il Comune ricorrente tra quelli colpiti dal sisma con intensità pari o superiore al sesto grado MCS, cui consegue l’obbligo per la resistente amministrazione di procedere ad una rinnovata valutazione delle risultanze degli svolti rilievi macrosismici speditivi - previa loro effettuazione o completamento, ad opera delle competenti squadre, se mancanti o incompleti - al fine di individuare il grado di intensità sismica che ha colpito il territorio comunale, dando conto degli elementi di valutazione considerati e della applicazione dei criteri di rilevazione di cui alla scala MCS”.

Successivamente,il Comune di Raiano proponeva giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 3705 del 2011 con l’eventuale nomina di un commissario ad acta.

Il Tar Lazio, con sentenza n. 4884 del 2012, nominava come commissario ad acta il Prefetto di L’Aquila, il quale costituiva un gruppo di lavoro e consegnava una relazione dalla quale emergeva l’esclusione del Comune di Raiano dall’elenco di Comuni di cui ai decreti commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, segnalando che tale decisione dipendeva dal fatto che gli effetti risentiti dal Comune di Raiano non erano stati ritenuti di una intensità tale (pari o superiore al sesto grado della scala MCS) da poter essere inserito negli elenchi.

Avverso detto provvedimento del Prefetto di L’Aquila, il Comune di Raiano proponeva reclamo ex art. 114 D. Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), deducendo quattro motivi di illegittimità:

- eccesso di potere per inadempimento delle disposizioni del giudice dell’ottemperanza e travisamento dei fatti, avendo asseritamente il Gruppo di lavoro (nominato dal commissario ad acta) assunto a fondamento della decisione rilievi macrosismisci speditivi, che costituiscono solo una parte degli accertamenti;

- contraddittorietà ed illogicità del provvedimento, reclamato per errato uso dello studio “Molin”;

- disparità di trattamento, poiché il Comune ricorrente risulterebbe escluso dall’elenco dei Comuni inseriti nel “cratere sismico” attraverso criteri di rilevazione meno elastici rispetto a quelli usati per gli altri;

- lesione del principio del contraddittorio e di partecipazione, non essendo stato convocato il Comune di Riano e non avendo preso parte al gruppo di lavoro tramite un proprio rappresentante.

Con ordinanza n. 1740 del 2013 il Tar Lazio respingeva il reclamo proposto, ritenendo “che il Commissario ha esattamente adempiuto all’incarico” affidatogli con sentenza n. 4884 del 2012.

Avverso detta ordinanza proponeva appello il Comune di Raiano, deducendo due motivi, consistenti:

1) nella carenza di motivazione in ordine alla ritenuta “oggettività” delle conclusioni del gruppo di lavoro nominato dal Prefetto dell’Aquila;

2) nella carenza di motivazione e nella violazione di legge in ordine al principio di partecipazione e contraddittorio nel procedimento amministrativo (artt. 97 Cost. e Legge n. 241/90).

Il Commissario delegato per l’emergenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituite tramite il patrocinio difensivo dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato atto di costituzione meramente formale, non contenente difese.

DIRITTO

I provvedimenti adottati dal giudice dell’ottemperanza – ivi compresa l’ipotesi in cui sia impugnato il provvedimento del Commissario ad acta, essendo rari i casi in cui il giudice provvede direttamente – sono impugnabili mediante reclamo (art. 114, comma 6, c.p.a.); e anche le decisioni adottate in proposito dal giudice dell’ottemperanza sono impugnabili (art. 114, comma 8, c.p.a.).

Tanto premesso, l’appello in esame - avente ad oggetto la statuizione del giudice dell’ottemperanza di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento adottato dal Commissario ad acta - merita accoglimento con riguardo al secondo motivo, avente carattere assorbente, relativo alla violazione del principio del contraddittorio.

Invero, costituisce violazione del principio del contraddittorio il fatto per cui nella costituzione del gruppo di lavoro il Commissario ad acta (Prefetto di L’Aquila) non ha coinvolto il Comune appellante.

Il Prefetto, nominato Commissario ad acta dal Tribunale, ha costituito, infatti, un gruppo di lavoro al quale ha invitato a partecipare un rappresentante della Protezione Civile, un rappresentante dell’Università e un rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, ma non un rappresentante del Comune, che non ha avuto, quindi, la possibilità di potervi partecipare e di nominare un proprio tecnico di fiducia che lo rappresentasse nell’ambito del gruppo di lavoro.

Il giudice può infatti utilizzare, quale mezzo di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini del decidere, una consulenza tecnica o una verificazione, ma sempre nel rispetto del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ., 30 maggio 2008, n. 14487, per cui, per esempio: “la consulenza tecnica di ufficio svoltasi prima della chiamata in causa di una delle parti processuali deve ritenersi inutilizzabile nel rapporto processuale con questa parte, alla quale non può essere imposto di accettare il processo nello stato in cui si trova: ne consegue che questa consulenza resa con violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile contro la predetta parte né nel giudizio nel quale è stata espletata né in un giudizio diverso avente ad oggetto un analogo accertamento, restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario”).

Quanto ora detto vale anche nel caso di specie, in cui è stato costituito un gruppo di lavoro ed è stata resa una relazione tecnica senza il rispetto del superiore principio del contraddittorio (audiatur et altera pars), per cui tale relazione è inutilizzabile nei confronti della parte (Comune) estromessa.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, l’annullamento del provvedimento commissariale oggetto di reclamo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l’appello, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, annulla il provvedimento commissariale adottato.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

        
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
        
        
        
        
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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