Vi ringrazio anticipatamente
Comunicato Ufficiale FIGC abruzzese
- al 14'minuto del secondo tempo , sul risultato di 2 a 2,il calciatore Paravani David della Società Santacroce Canistro nel protestare per un presunto fallo di mano a favore della propria squadra correva con fare minaccioso da circa 20 metri incontro all'arbitro, colpendolo con una violenta gomitata al torace, facendolo indietreggiare e provocandogli fortissimo dolore e momentaneo senso di soffocamento, e subito dopo lo colpiva con una violenta testata sul viso, all'altezza della tempia dx provocandogli fortissimo dolore, stato confusionale e appannamento dei riflessi. Soccorso da tesserati della squadra locale, l'arbitro veniva accompagnato in panchina e, mentre gli venivano prestate le prime cure dai sanitari locali, dirigenti e calciatori ospiti avvicinatisi al direttore di gara, gridando, lo esortavano a riprendere la gara malgrado le sue condizioni psicofisiche. Sotto tale pressione, anche al fine di salvaguardare la sua incolumità e per evitare ulteriori violenze da parte dei tesserati della Soc. Santacroce Canistro, l'arbitro decideva di riprendere il gioco, che interrompeva definitivamente (sempre sul risultato di 2 a 2) poco dopo, per le sue precarie condizioni psicofisiche, malgrado le ulteriori insistenze dei tesserati ospiti. Subito dopo con l'intervento dei CC. e dell'autoambulanza del 118, considerate le sue condizioni , l'arbitro veniva trasportato presso l'Ospedale di Sulmona dove veniva deciso il suo ricovero per "microfratture all'orbitale dx" e per disturbi visivi, venendo trattenuto per ulteriori accertamenti. (Come da certificazione medica allegata al referto).
- Considerato che la responsabilità dei fatti sopra descritti è da ricondurre a carico della Società Santacroce Canistro e suo tesserato;
- visti gli artt.64 N.O.I.F. e 17 ,19 C.G.S.,
DELIBERA
a) di infliggere alla Società Santacroce Canistro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: Federlibertas Bugnara / Santacroce Canistro 3 a 0;
b) di comminare alla Società Santacroce Canistro l'ammenda di euro 300,00 per inoperosità dei propri tesserati a favore dell'arbitro;
e) di irrogare al calciatore Paravani David (Soc. Santacroce Canistro) la squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., con obbligo allo stesso di risarcire i danni se richiesti e documentati.